Con il termine di ristrutturazione edilizia (art. 13,
3° comma, lettera d), L.R. 56/77 così come integrato dall’art. 3, 1° comma,
lettera d) del D.P.R. 380/01) s'intendono quegli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente; tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la previsione di nuove
destinazioni d'uso, purché compatibili con quelle previste per l'area
urbanistica in cui è sito l'edificio. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con
riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati
o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente, così come
previsto dall’art. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 380/01.
A seconda del peso e
del rilievo delle trasformazioni previste la ristrutturazione edilizia potrà
essere definita (d1), (d2) o (e1).
Ristrutturazione
edilizia di tipo d1
Nell'ambito delle
ristrutturazioni edilizie (d1) sono
ammessi i seguenti interventi:
-
Per
quanto riguarda le finiture esterne: rifacimento e nuova formazione con conservazione
degli elementi di pregio.
-
Per
quanto riguarda gli elementi strutturali: consolidamento, integrazione o
sostituzione degli elementi strutturali senza aumento di superfici utili
tramite la realizzazione di nuovi solai, mantenendo le quote d'imposta dei
solai sostituiti e conservando l'impianto distributivo strutturale originario.
-
Per
quanto riguarda le murature perimetrali: conservazione e valorizzazione dei
prospetti; è ammesso il parziale rifacimento dei muri esterni con modificazioni
delle aperture.
-
Distribuzione
interna: sono ammesse modificazioni dell'assetto planimetrico, aggregazioni e
suddivisioni delle unità immobiliari, rifacimenti e nuova formazione di
finizioni interne.
-
Impianti
igienico sanitari ed impianti tecnologici.
-
Sono
ammesse integrazioni e nuove realizzazioni di impianto igienico sanitari,
integrazioni e nuove installazioni d'impianti tecnologici.
-
I
relativi volumi tecnici, ove si dimostri l'impossibilità di contenerli nel
volume edificato, potranno essere realizzati all'esterno dell'edificio, nei
limiti dei parametri urbanistici relativi alle distanze e alle altezze propri
dell'area in cui è sito l'edificio.
Ristrutturazione
edilizia di tipo d2
-
Sono
ammessi tutti gl'interventi consentiti per la ristrutturazione edilizia di
tipo d1 ed è inoltre ammesso, per
quando riguarda la struttura degli edifici, il rifacimento, mantenendo immutata
la posizione, di tutte le parti di muratura in precarie condizioni statiche;
sono inoltre ammessi il rifacimento dei solai anche a quote diverse rispetto ai
solai preesistenti, la realizzazione di nuovi solai anche allorquando si generi
in tal modo un incremento delle superfici utili, nei limiti dei parametri
urbanistici indicati nelle singole aree; è inoltre ammesso il rifacimento con
nuove caratteristiche di sviluppo delle scale e delle parti comuni nonché la
realizzazione di nuovi collegamenti verticali, anche all'esterno dei
fabbricati, ove sia necessario al mantenimento dell'impianto strutturale e
compositivo originario.
Ristrutturazione edilizia di tipo e1
-
Demolizione
e ricostruzione di edifici di modesta qualità architettonica intrinseca aventi
strutture in condizione di elevato degrado e non recuperabili, costituenti
porzione di sistemi di edifici di rilevante o significativa monumentalità urbanistica
d'insieme.
-
L'intervento
in tal caso consiste nel rifacimento dell'esistente edificio, nella medesima
posizione e con le medesime caratteristiche architettoniche e di ingombro
planovolumetrico, fatta salva, ove prevista dalle schede di area, la possibilità
di prevedere l'adeguamento alle altezze minime interne previste dalle normative
igienico sanitarie.