Articolo 22.        Ristrutturazione edilizia (d1, d2, e1)

Con il termine di ristrutturazione edilizia (art. 13, 3° comma, lettera d), L.R. 56/77 così come integrato dall’art. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 380/01) s'intendono quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, la previsione di nuove destinazioni d'uso, purché compatibili con quelle previste per l'area urbanistica in cui è sito l'edificio. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente, così come previsto dall’art. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 380/01. 

A seconda del peso e del rilievo delle trasformazioni previste la ristrutturazione edilizia potrà essere definita  (d1), (d2) o (e1).

Ristrutturazione edilizia di tipo d1

Nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie (d1) sono ammessi i seguenti interventi:

-                 Per quanto riguarda le finiture esterne: rifacimento e nuova formazione con conservazione degli elementi di pregio.

-                 Per quanto riguarda gli  elementi strutturali: consolidamento, integrazione o sostituzione degli elementi strutturali senza aumento di superfici utili tramite la realizzazione di nuovi solai, mantenendo le quote d'imposta dei solai sostituiti e conservando l'impianto distributivo strutturale originario.

-                 Per quanto riguarda le murature perimetrali: conservazione e valorizzazione dei prospetti; è ammesso il parziale rifacimento dei muri esterni con modificazioni delle aperture.

-                 Distribuzione interna: sono ammesse modificazioni dell'assetto planimetrico, aggregazioni e suddivisioni delle unità immobiliari, rifacimenti e nuova formazione di finizioni interne.

-                 Impianti igienico sanitari ed impianti tecnologici.

-                 Sono ammesse integrazioni e nuove realizzazioni di impianto igienico sanitari, integrazioni e nuove installazioni d'impianti tecnologici.

-                 I relativi volumi tecnici, ove si dimostri l'impossibilità di contenerli nel volume edificato, potranno essere realizzati all'esterno dell'edificio, nei limiti dei parametri urbanistici relativi alle distanze e alle altezze propri dell'area in cui è sito l'edificio.

Ristrutturazione edilizia di tipo d2

-                 Sono ammessi tutti gl'interventi consentiti per la ristrutturazione edilizia di tipo  d1 ed è inoltre ammesso, per quando riguarda la struttura degli edifici, il rifacimento, mantenendo immutata la posizione, di tutte le parti di muratura in precarie condizioni statiche; sono inoltre ammessi il rifacimento dei solai anche a quote diverse rispetto ai solai preesistenti, la realizzazione di nuovi solai anche allorquando si generi in tal modo un incremento delle superfici utili, nei limiti dei parametri urbanistici indicati nelle singole aree; è inoltre ammesso il rifacimento con nuove caratteristiche di sviluppo delle scale e delle parti comuni nonché la realizzazione di nuovi collegamenti verticali, anche all'esterno dei fabbricati, ove sia necessario al mantenimento dell'impianto strutturale e compositivo originario.

Ristrutturazione edilizia di tipo e1

-                 Demolizione e ricostruzione di edifici di modesta qualità architettonica intrinseca aventi strutture in condizione di elevato degrado e non recuperabili, costituenti porzione di sistemi di edifici di rilevante o significativa monumentalità urbanistica d'insieme.

-                 L'intervento in tal caso consiste nel rifacimento dell'esistente edificio, nella medesima posizione e con le medesime caratteristiche architettoniche e di ingombro planovolumetrico, fatta salva, ove prevista dalle schede di area, la possibilità di prevedere l'adeguamento alle altezze minime interne previste dalle normative igienico sanitarie.