Costituiscono “nuova costruzione” ai sensi dall’art.
3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/01, gli interventi di trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite
agli articoli precedenti. Sono comunque da considerare tali:
1 “la
ricostruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo p.to
6”;
2 “gli
interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune”;
3 la
realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”;
4 “l’installazione
di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione”;
5 “l’installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”;
6 tutti
gli interventi volti alla realizzazione di manufatti e volumi pertinenziali e/o
accessori ai fabbricati principali che comportino la realizzazione di volumi
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
7 “la
realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti
per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori di cui
consegua la trasformazione permanete del suolo inedificato”.
Ai fini dell’attuazione delle previsioni di progetto
attribuite ad ogni singola zona urbanistica e l’applicazione dei rispettivi
parametri, la presente normativa riconosce nell’intervento edilizio di nuova
costruzione differenti tipologie a seconda degli effetti territoriali
conseguenti. In particolare si riconosce la nuova costruzione per:
-
Nuova
costruzione per sostituzione edilizia con demolizione (e2);
-
Ampliamento
e sopraelevazione (f1, f2);
-
Completamento
tramite nuova costruzione (f3);
-
Nuovo
impianto (g);
di cui si propone specifica definizione agli articoli
successivi.