Articolo 23.        Nuova costruzione

Costituiscono “nuova costruzione” ai sensi dall’art. 3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/01, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Sono comunque da considerare tali:

1        “la ricostruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo p.to 6”;

2        “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune”;

3        la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”;

4        “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”;

5        “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”;

6        tutti gli interventi volti alla realizzazione di manufatti e volumi pertinenziali e/o accessori ai fabbricati principali che comportino la realizzazione di volumi superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

7        “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori di cui consegua la trasformazione permanete del suolo inedificato”.

Ai fini dell’attuazione delle previsioni di progetto attribuite ad ogni singola zona urbanistica e l’applicazione dei rispettivi parametri, la presente normativa riconosce nell’intervento edilizio di nuova costruzione differenti tipologie a seconda degli effetti territoriali conseguenti. In particolare si riconosce la nuova costruzione per:

-  Nuova costruzione per sostituzione edilizia con demolizione (e2);

-  Ampliamento e sopraelevazione (f1, f2);

-  Completamento tramite nuova costruzione (f3);

-  Nuovo impianto (g);

di cui si propone specifica definizione agli articoli successivi.