Con il termine nuova
costruzione per sostituzione edilizia con demolizione totale o parziale e
ricostruzione (riconducibile all’art. 13, 3° comma, lettera g), L.R. 56/77 così
come integrato dall’art. 3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/01) si indicano
quegli interventi volti a sostituire parti circoscritte e delimitate del
tessuto edilizio esistente.
L’intervento consiste
nella demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione di edifici di
modesta qualità architettonica, all'interno di aree di non significativo pregio
urbanistico destinate nel loro complesso alla ristrutturazione.
L'intervento in tal
caso consiste nel rifacimento di un nuovo edificio, avente la medesima capacità
insediativa di quello demolito, secondo parametri urbanistici definiti dalle
singole schede di area.