Articolo 23/bis.  Nuova costruzione per sostituzione edilizia con demolizione (e2)

Con il termine nuova costruzione per sostituzione edilizia con demolizione totale o parziale e ricostruzione (riconducibile all’art. 13, 3° comma, lettera g), L.R. 56/77 così come integrato dall’art. 3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/01) si indicano quegli interventi volti a sostituire parti circoscritte e delimitate del tessuto edilizio esistente.

L’intervento consiste nella demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione di edifici di modesta qualità architettonica, all'interno di aree di non significativo pregio urbanistico destinate nel loro complesso alla ristrutturazione.

L'intervento in tal caso consiste nel rifacimento di un nuovo edificio, avente la medesima capacità insediativa di quello demolito, secondo parametri urbanistici definiti dalle singole schede di area.