Articolo 24.        Ampliamento e sopraelevazione (f1, f2)

Con i termini di ampliamento e sopraelevazione ((riconducibile all’art. 13, 3° comma, lettera g), L.R. 56/77 così come integrato dall’art. 3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/01) si intendono rispettivamente l’ampliamento volumetrico di edifici esistenti senza aumento di altezza o numero di piani (ampliamento - f1), o il loro ampliamento tramite aumento dell’altezza o del numero di piani (sopraelevazione - f2).

Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, ove consentiti, vengono realizzati secondo i parametri urbanistici indicati dalle singole schede d'intervento delle varie aree.