Articolo 25.        Nuovo impianto (g)

Con il termine nuovo impianto (riconducibile all’art. 13, 3° comma, lettera g), L.R. 56/77 coś come integrato dall’art. 3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/01) si intende la realizzazione di nuovi edifici in aree non dotate di opere di primaria urbanizzazione.

Gli interventi di nuovo impianto vengono di norma attuati in regime di Piano Esecutivo Convenzionato.

Le loro caratteristiche sono definite dai parametri urbanistici indicati nelle singole schede d'intervento della varie aree.