Con il termine nuovo
impianto (riconducibile all’art. 13, 3° comma, lettera g), L.R. 56/77 coś come
integrato dall’art. 3, 1° comma, lettera e) del D.P.R. 380/01) si intende la
realizzazione di nuovi edifici in aree non dotate di opere di primaria
urbanizzazione.
Gli interventi di nuovo
impianto vengono di norma attuati in regime di Piano Esecutivo Convenzionato.
Le loro caratteristiche sono definite dai parametri urbanistici indicati nelle singole schede d'intervento della varie aree.