Articolo 26.        Ristrutturazione urbanistica (h)

Sono considerati interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 13, 3° comma, lettera e), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera f) del D.P.R. 380/01)  quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e del tracciato stradale.

Tali interventi possono essere realizzati solo all'interno delle zone di recupero o dove espressamente previsti dalle prescrizioni del piano per l’attuazione delle previsioni di progetto, mediante la redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi d’iniziativa pubblica e/o privata.

La modificazione dei lotti e dei tracciati esistenti deve comunque tendere all'obiettivo di ripristinare il tessuto urbanistico originario e in ogni caso creare un assetto che sia coerente con in caratteri urbani che nella zona si sono storicamente determinati.

L'intervento di ristrutturazione urbanistica nelle zone di recupero è subordinato alla redazione ed approvazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica e dove possibile dalle disposizioni di legge vigenti di iniziativa privata.