Sono considerati
interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 13, 3° comma, lettera e), L.R.
56/77 e art. 3, 1° comma, lettera f) del D.P.R. 380/01) quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e del
tracciato stradale.
Tali interventi possono
essere realizzati solo all'interno delle zone di recupero o dove espressamente
previsti dalle prescrizioni del piano per l’attuazione delle previsioni di
progetto, mediante la redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi d’iniziativa
pubblica e/o privata.
La modificazione dei
lotti e dei tracciati esistenti deve comunque tendere all'obiettivo di
ripristinare il tessuto urbanistico originario e in ogni caso creare un assetto
che sia coerente con in caratteri urbani che nella zona si sono storicamente
determinati.
L'intervento di
ristrutturazione urbanistica nelle zone di recupero è subordinato alla
redazione ed approvazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa
pubblica e dove possibile dalle disposizioni di legge vigenti di iniziativa
privata.