Per tutto il territorio comunale, qualunque sia il
tipo d’intervento valgono le seguenti norme:
Classe II: porzioni di territorio, suddivise
nelle sottoclassi IIa) e IIb), nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica possono essere superati attraverso l’adozione ed il rispetto di
modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione
ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo
esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o nell’intorno
significativo circostante.
Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere
negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione
all’edificabilità.
Relazione geologica e geotecnica obbligatorie sia per
nuove costruzioni che ampliamenti:
1. Classe
IIa)
Gli interventi in queste aree sono subordinati a:
a)
verifica
di stabilità del pendio nel caso l’intervento incida su quest’ultimo o siano
previste opere che comportino movimenti terra;
b)
progetto
di regimazione delle acque meteoriche;
c)
rispetto
dei D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88
2. Classe
IIb)
Gli interventi in queste aree sono subordinati a:
a)
interventi
manutentivi della rete idrografica minore;
b)
verifica
del livello della falda e valutazione della sua possibile oscillazione dovuta
ad eventi di piena e a periodi particolarmente piovosi (ricerca storica) prima
di realizzare locali interrati;
c) verifica dei cedimenti in presenza di terreni in cui le indagini in sito evidenziano uno scarso grado di addensamento;
d)
rispetto
dei D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88.
3. Classe
IIc)
Gli interventi in queste aree sono subordinati a:
a)
interventi
manutentivi della rete idrografica minore;
b)
verifica
del livello della falda e valutazione della sua possibile oscillazione dovuta
ad eventi di piena e a periodi particolarmente piovosi (ricerca storica);
c)
verifica
dei cedimenti in presenza di terreni in cui le indagini in sito evidenziano uno
scarso grado di addensamento;
d)
rispetto
dei D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88;
e)
divieto
di realizzare locali interrati al di sotto del piano campagna naturale.
4. Classe IIIa) (norma che vige sia per le aree
di collina che per i settori ad elevata acclività)
Interventi ammessi:
a)
interventi
di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua (fossi) e tutti
quegli interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area;
b)
le
piste a servizio dell’attività agricola;
c)
la
trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
d)
opere
di demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività
costruttiva;
e)
opere
di sostegno e contenimento;
f)
per le
abitazioni che hanno perso l’utilizzo di ruralità, manutenzione dell’esistente
e qualora fattibile dal punto di vista tecnico realizzazione di adeguamenti che
consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, inclusi modesti
ampliamenti, escludendo la realizzazione di nuove unità abitative; si faccia
rifermento al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa dicembre 1999 alla CPGR
7/LAP. In tal caso le ristrutturazioni e gli ampliamenti dovranno essere
condizionati, in fase attuativa di P.R.G.C. (a livello di singolo titolo
abilitativo), all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica
comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire le
condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti
tecnici atti alla loro mitigazione;
g)
realizzazione
di piccoli edifici di ricovero attrezzi agricoli;
h)
realizzazione
di pertinenze ai fabbricati abitativi, quali garages (sono consentiti esclusivamente quelli di piccole dimensioni
al servizio dell’abitazione), piscine (devono essere di piccole dimensioni e la
loro fattibilità deve essere valutata attentamente previe indagini in situ)
etc;
i)
realizzazione
di nuove costruzioni che riguardano in senso stretto edifici per attività
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale (esclusi i
settori ad elevata acclività ed inondabili). Tali edifici dovranno risultare
non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola, e la loro
fattibilità andrà verificata ed accertata da opportune indagini geologiche e,
se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto
previsto dalla Circolare 16/URE, dal D.M.11/03/88 e dal D.M. 14/01/2008. La
progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla riduzione
ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;
Per tutti gli interventi di cui
sopra dovrà essere presentata relazione geologica e si dovrà ottemperare al
D.M. 11/03/88 e al D.M. 14/01/2008.
Tali aree potranno essere oggetto di
successivi approfondimenti a scala maggiore, in occasione di revisioni al piano
o varianti strutturali; a seguito d’indagini di maggior dettaglio potranno
essere attribuite a classi di minor pericolosità.
l)
per le
opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili,
vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77;
m)
le
aree a servizi possono essere attuate solo con destinazione di verde non
attrezzato o a parcheggio (vedere prescrizioni schede per questi ultimi[1]).
5. Classe
IIIa1) (Aree instabili frana attiva)
Interventi ammessi:
a)
interventi
di demolizione senza ricostruzione;
b)
interventi
di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti all’articolo 3,
comma 1, lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
c)
interventi
volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e
volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico
antropico[2];
d)
interventi
necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria o di interesse pubblico
e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse
culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e)
opere
di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
f)
opere
di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
g)
ristrutturazione
e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità
competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza
dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato
di dissesto in essere.
La fattibilità dei sopra citati
interventi (fatta eccezione per gli interventi di demolizione e di manutenzione
ordinaria), al fine della tutela dalla pubblica e privata incolumità è
condizionata (a livello di singolo titolo abilitativo), all’esecuzione di studi
di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e
geotecniche, mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di
rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione ed
al rispetto dei D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88 (relazione geologica e
relazione geotecnica).
6. Classe
IIIa2) (Aree instabili frana quiescente)
Interventi ammessi:
Oltre gli interventi previsti per la
Classe IIIa1), sono consentiti:
a)
gli
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, così come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di superficie e volume;
b)
gli
interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento
igenico-funzionale;
c)
gli
interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, purché
consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al PAI;
d)
la
realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e
l’ampliamento di quelle esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera
con lo stato di dissesto esistente validato dall’autorità competente; sono
comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs
5 febbraio 1997, n.22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs.
22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività,
nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del
D.Lgs. 22-1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla
durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata
fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall’autorizzazione
originaria per le discariche fino al termine della vita tecnica per gli
impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato
dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni
di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del
suddetto decreto legislativo;
e)
per gli
edifici agricoli, in assenza di alternative praticabili, qualora le condizioni
di pericolosità dell’area lo consentano tecnicamente, saranno ammesse nuove
costruzioni che riguardano in senso stretto edifici per attività agricole e
residenze rurali connesse alla conduzione aziendale (rif. Punto 6.2. 7/Lap),
previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di
danno.
f)
le
aree a servizi possono essere attuate solo con destinazione di verde non
attrezzato o a parcheggio (vedere prescrizioni schede per questi ultimi[3]).
La fattibilità dei sopra citati
interventi al fine della tutela dalla pubblica e privata incolumità è
condizionata (a livello di singolo titolo abilitativo), all’esecuzione di studi
di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e
geotecniche, mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di
rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione ed
al rispetto del D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88 (relazione geologica e
relazione geotecnica).
7. Classe
IIIa3)
All’interno delle aree appartenenti a
questa classe, sono ammessi oltre a quanto consentito dal P.S.F.F. (in
particolare dagli art. 29, 30, 38 e 39[4])
quanto oltre riportato:
a)
interventi
di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua e tutti quegli
interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area;
b)
trivellazione
pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
c)
per le
opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto
dall’art. 38 del P.A.I.
Per le porzioni di territorio
comprese nella fascia A vale quanto riportato all’art. 29 del P.A.I al quale si
demanda.
Per le porzioni di territorio
comprese nella fascia B vale quanto riportato all’art. 30 del P.A.I al quale si
demanda.
d)
le
aree a servizi possono essere attuate solo con destinazione di verde non
attrezzato o a parcheggio (vedere prescrizioni schede per questi ultimi[5]).
8. Classe
IIIa4) (Aree a rischio idraulico del reticolato idrografico minore intensità
del processo molto elevato)
La norma vige per entrambe le classi
(a e b)
Fatto salvo quanto previsto dall’art.
3 ter del D.L.12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L.11 dicembre 2000, n. 365,
sono esclusivamente consentiti (rif. art. 9, punto n. 5, della N.T.A. del
P.A.I.):
a)
gli interventi
di demolizione senza ricostruzione;
b)
gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo degli edifici, così come definiti all’articolo 3,
comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
c)
gli
interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumento di volume o
superficie, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del
carico antropico;
d)
gli interventi
necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo
dei beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e)
i
cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di
ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda, ai sensi del R.D. 523/1904;
f)
gli
interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza
antropica;
g)
le
opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
h)
la
ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e rete riferite a
servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti,
previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto
esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati,
tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
i)
l’ampliamento
o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
I sopracitati interventi non dovranno creare ostacolo
al deflusso delle acque superficiali o sottrarre area utile alle acque in caso
di esondazione e la loro fattibilità (fatta eccezione per gli interventi di
demolizione e di manutenzione ordinaria), dovrà essere verificata mediante
relazione geologica e rispetto del D.M. 11/03/88 e D.M. 14/01/2008.
Per le opere di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.
9. Classe
IIIb2) (pericolosità moderata)
A seguito della realizzazione delle
opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni,
ampliamenti o completamenti.
In particolare per le porzioni di
territorio interagenti con la dinamica fluviale del T. Belbo (fascia C del
P.S.F.F.), a seguito dell’approvazione da parte del Comune del Cronoprogramma
costituito dalla presa d’atto dell’avvenuto collaudo delle opere di difese
realizzate e dal recepimento delle quote di sicurezza individuate attraverso
l’analisi idraulica puntuale delle aree inserite in Fascia C del PSFF, sarà
possibile la realizzazione degli interventi sopracitati.
E’ in ogni caso fatto divieto di
realizzare locali interrati a quote inferiori all’attuale piano campagna.
In assenza di tale approvazione,
saranno consentiti sugli edifici esistenti i seguenti interventi:
a)
interventi
di manutenzione ordinaria;
b)
interventi
di manutenzione straordinaria;
c)
restauro
e risanamento conservativo;
d)
ristrutturazione
edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatti salvi gli incrementi necessari per l’adeguamento
alle norme in materia di risparmio energetico e di antisismica, oltre agli
ampliamenti entro il massimo del 20% della volumetria esistente previsti dalle
normative regionali e dallo strumento urbanistico generale.
La demolizione e
ricostruzione è consentita nello spirito della CPGR 7/LAP quindi deve essere
garantita e certificata da specifica relazione, una diminuzione del rischio
(ad es. il primo piano di calpestio
dovrà essere posto alla quota di riferimento indicata nel cronoprogramma di
competenza comunale, il quale dovrà essere approvato preventivamente, etc.)
e)
cambi
di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio.
E’ da escludere la ricostruzione di
locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il
condizionamento ed il riscaldamento.
La fattibilità degli interventi di
cui ai punti d) e e) è condizionata all’esecuzione di studi di compatibilità
geomorfologica comprensivi di indagini geologiche, idrauliche e geotecniche
mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio.
Per le opere di interesse pubblico
non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art.31 della L.R.
56/77.
Ulteriori interventi di riassetto
(opere pubbliche o di pubblico interesse, misure strutturali e non strutturali
di cui al P.A.I.) possono essere realizzati anche da uno o più soggetti
privati, purchè l’approvazione del progetto di collaudo delle opere siano di
competenza dell’ente pubblico, e dovranno comunque fare esplicito riferimento
agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o
minimizzazione della pericolosità che dovrà essere decretata tramite emanazione
di apposito atto da parte dell’Amministrazione Comunale (rif. punto 7.10 della
N.T.E. alla Circ. P.G.R. 7/LAP/96).
10. Classe
IIIb3) (pericolosità elevata)
A seguito della realizzazione delle opere
di riassetto non sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni ma solo
di modesti ampliamenti con un modesto incremento del carico antropico.
In particolare per le porzioni di
territorio interagenti con la dinamica fluviale del T. Belbo (fascia C del
P.S.F.F.), a seguito dell’approvazione da parte del Comune del Cronoprogramma
costituito dalla presa d’atto dell’avvenuto collaudo delle opere di difese
realizzate e dal recepimento delle quote di sicurezza individuate attraverso
l’analisi idraulica puntuale delle aree inserite in Fascia C del PSFF, sarà
possibile la realizzazione degli interventi sopracitati.
E’ in ogni caso fatto divieto di
realizzare locali interrati a quote inferiori all’attuale piano campagna.
In assenza di tale approvazione,
saranno consentiti sugli edifici esistenti i seguenti interventi:
a)
interventi
di manutenzione ordinaria;
b)
interventi
di manutenzione straordinaria;
c)
restauro
e risanamento conservativo;
)
d)
cambi
di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio.
E’ da escludere la ricostruzione di
locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il
condizionamento ed il riscaldamento.
La fattibilità degli interventi di
cui al punto d) è condizionata all’esecuzione di studi di compatibilità
geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a
definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio.
11. Classe IIIb4) (pericolosità molto elevata)
Anche a seguito della realizzazione
delle opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, non
sarà possibile alcun incremento del carico antropico. Sui fabbricati esistenti
saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonché di restauro e risanamento conservato, comunque senza incremento del
carico antropico.
12. Orli di scarpata
In cartografia sono stati riportati
i principali orli di scarpata più rilevanti ed importanti.
Qualsiasi intervento da realizzarsi
in prossimità di questi ultimi, in particolare nel raggio di 10 metri sia a
monte che a valle (piede) dovrà verificare il grado di sicurezza degli stessi
mediante verifica di stabilità ed indicare eventuali opere per la loro messa in
sicurezza.
1.
Tutti
gli interventi dovranno sottostare alla normativa generale del P.R.G..
2. Nel caso di edifici gravati da più
classi di pericolosità, varranno le norme relative alla classe maggiormente
penalizzante; tuttavia in presenza di una specifica relazione che dimostri che
la porzione di edificio oggetto di intervento è strutturalmente,
altimetricamente o idraulicamente isolata/indipendente rispetto alla porzione
inserita in una classe maggiormente penalizzante, varrà la normative
corrispondente alla porzione di edificio oggetto di intervento.
3. Dovrà essere mantenuta una fascia di
rispetto di 10 m in corrispondenza degli orli di scarpata riportati nella carta
geomorfologica su carta tecnica regionale, in corrispondenza sia dei settori di monte che dei settori di
valle. Ogni intervento in corrispondenza di detta fascia, in particolare per
gli edifici esistenti, dovrà essere valutato a priori mediante accurata
relazione geologica con verifiche di stabilità e studi per la messa in
sicurezza delle scarpate.
4. I riporti di terreno dovranno
possedere un adeguato margine di sicurezza (D.M. 11/04/2008), in caso contrario
dovranno essere previste opere di sostegno dotate a tergo di corretta opere di
regimazione, drenaggio e canalizzazione delle acque onde evitare fenomeni di
ruscellamento incontrollati o pericolosi ristagni.
5. Tutti gli scavi ed i riporti dovranno
essere prontamente inerbiti e protetti con idonei sistemi antierosivi.
6. Nel caso di fronti di scavo
temporanei o permanenti superiori a 2 m dovrà essere eseguita la loro verifica.
7. Per i settori in frana (attiva o
quiescente) i settori potenzialmente instabili, le pratiche agronomiche
dovranno essere improntate in modo tale da evitare peggioramenti delle
condizioni di stabilità limite; sono pertanto da evitare le pratiche quali l’aratura
profonda e a ritocchino ecc. che favoriscono il processo accelerato di erosione
superficiale.
8. Per le aree immediatamente a monte e
a valle di porzioni in precarie condizioni di stabilità, in particolare a monte
e a valle dei settori in classe IIIa, IIIa1 e IIIa2, gli interventi sono
subordinati a:
-
verifica che l'intervento non insista in maniera particolare
e non turbi il già precario equilibrio delle zone adiacenti;
-
verifica geomorfologica di stabilità preventiva del versante
mediante dettagliate indagini geognostiche in situ ed in laboratorio;
-
progetto di regimazione e smaltimento acque meteoriche;
-
verifica di stabilità dei ”tagli” delle zone a valle.
9. Per la realizzazione dei locali
interrati dovrà sempre essere verificato il livello della falda e la sua
possibile escursione.
10. Le opere di attraversamento stradale
dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale
che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la
lunghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo
indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate.
11. Gli assi drenanti riportati nella
carta geoidrologica (corsi d’acqua temporanei, stagionali e perenni) andranno
rispettati e mantenuti “sgomberi”, localmente per una migliore regimazione
delle acque meteoriche dell’area, potranno essere deviati o intubati per brevi
tratti previo nulla osta dell’Autorità idraulica competente.
12. Non sono ammesse occlusioni anche
parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata, tramite riporti vari.
13. Dovrà essere sempre valutato
l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa delle nuove
costruzioni ed assumere eventualmente idonei provvedimenti al fine di non
provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione delle acque.
14. Il comune interessato dovrà tenere in
adeguata considerazione l’esistenza delle aree IIIa1,IIIa2, IIIa3, IIIa4 e
IIIb, nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi della
Normativa Vigente.
15. Preliminarmente alla progettazione e realizzazione di ogni intervento sul territorio comunale dovranno sempre essere verificati gli elaborati geologici G7 “Relazione Geologico-tecnica” e Tavola G6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” per il riconoscimento puntuale della classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica e di ogni altra prescrizione e/o limitazione ai tipi di intervento previsto sull’area. Le individuazioni cartografiche e le relative disposizioni normative così puntualmente verificate prevalgono su quelle rappresentate sulle tavole di Progetto P1.1; P1.2; P2.1; P2.2; P2.3; P2.4. Tali delimitazioni, seppur riportate per completezza sulle tavole di PRGC e condivise dal Geologo Incaricato, dovranno pertanto essere confrontate e verificate con quanto contenuto negli Elaborati Geologici sopra richiamati, ai quali si attribuisce valore normativo prescrittivo e vincolante
[1] Vedi Elaborato G10 “Relazione geologico-tecnica – Aree di nuovo impianto III fase Circ. 7/LAP”
[2] DEFINIZIONE DEL PARAMETRO “CARICO
ANTROPICO”
Per agevolare l’interpretazione e l’applicazione delle
presenti norme, si riportano le seguenti definizioni:
1.Costituisce incremento di carico antropico:
a) ogni
"cambio di destinazione d'uso" verso destinazioni d'uso che
richiedano, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77, maggiori dotazioni di
standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto e/o
legittimamente insediate alla data di adozione della variante di adeguamento al
PAI.
b) il
cambio di destinazione d'uso a favore della residenza di unità immobiliari
legittimamente realizzate ad eventuali piani seminterrati o a piano terra di
edifici posti in porzioni di territorio caratterizzati dalla pericolosità di
carattere idraulico o all'interno delle fasce di rispetto di corsi d'acqua,
anche se tale cambio di destinazione non richiedesse maggiori dotazioni di
standard urbanistico;
c) qualsiasi
"incremento delle unità immobiliari" legittimamente presenti alla
data di adozione della variante di adeguamento at PAI su immobili oggetto di
intervento edilizio in eccedenza a quanto concesso nel caso di “Modesto
incremento", ancorché ciò avvenga senza cambi di destinazione d'uso e senza
incrementi di SUL;
d) ogni
"ampliamento edilizio" delle unità edilizie esistenti che non rientri
in attività di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come
tale tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un
massimo del 20% del volume. Nell'ambito degli adeguamenti igienico funzionali
costituiscono comunque incremento di carico antropico gli interventi che, pur
rientrando nelle condizioni precedentemente descritte, comportano l'ampliamento
della superficie coperta dei fabbricati esistenti collocati in porzioni di
territorio caratterizzati dalla pericolosità idraulica o in fascia di rispetto
dei corsi d'acqua;
e) gli
interventi di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 20/09 e s.m.i. che prevedano
un incremento della superficie coperta di edifici esistenti collocati in aree
caratterizzate da pericolosità idraulica nelle classi di rischio IIIb4.
f) La
realizzazione di edifici accessori alla residenza, anche se inferiori al 20%
del volume dell'edificio principale se realizzati in interrato o seminterrato
nella classe di rischio IIlb4;
2. NON Costituisce
incremento di carico antropico:
a) utilizzare
i piani terra del fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori
(autorimesse, locali di sgombero, ecc. );
b) realizzare
edifici accessori sul piano di campagna nelle aree contraddistinte dalle classi
di rischio IIIb3 purché inferiori al 20% del volume dell'edificio principale;
c) utilizzare
i sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98 e s.m.i., purché ciò non costituisca nuove ed autonome
unite abitative.
3. Costituisce
modesto incremento di carico antropico:
a) "adeguamento
igienico funzionale", intendendo come tale tutti quegli interventi edilizi
che richiedano ampliamenti fino ad un massimo del 20% del volume, purché questi
non comportino incrementi in pianta dalla sagoma edilizia esistente.
b) gli
interventi ammessi dagli artt 3, 4 e 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i., purché
questi non comportino l'ampliamento
della superficie coperta;
Il
recupero funzionale degli edifici sopraelencati dovrà rispettare le seguenti
prescrizioni di carattere edilizio:
- non
si ammette la realizzazione di nuovi interrati o seminterrati, anche se
destinati a locali accessori;
- i
piani terra, seminterrati o interrati esistenti dei fabbricati dovranno essere
destinati ad attività accessoria o ad essa assimilabile;
- i
piani posti a un livello superiore dei precedenti potranno essere trasformati
conformemente alle destinazioni d'uso ammesse dalle NTA, anche se ciò comporta,
nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77, maggiore dotazione di standard
urbanistici rispetto le destinazioni d'uso in atto, ammettendo la realizzazione
complessiva di non più di 3 unità abitative (intendendo come tali residenza,
ricettivo, uffici);
c) il frazionamento di unità
abitative di edifici pluripiano composti da più di 4 unità abitative comunque
collocati sul territorio comunale, purché collocate ai piani superiori al primo
f.t., e le unità abitative risultanti dal frazionamento abbiano una SLP maggiore
o uguale a 50 mq. Anche per questi fabbricati i piani posti a un livello
superiore dei precedenti potranno essere trasformati conformemente alle
destinazioni d'uso ammesse dalle NTA di zona.
[3] Vedi Elaborato G10 “Relazione geologico-tecnica – Aree di nuovo impianto III fase Circ. 7/LAP”
[4] ARTICOLI 29, 30, 38 e 39 del PIANO
STRALCIO FASCE FLUVIALI
Sono state inoltre riportate nella carta di sintesi le fasce
A, B, C, del Piano Stralcio Fasce Fluviali.
Per dette aree sono state riportate nell’Allegato C le Norme
di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con
deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26 aprile 2001 ed alle
quali si rimanda dal momento che ivi sono stati riportati integralmente solo
gli art. 29, 30, 38 e 39.
[5] Vedi Elaborato G10 “Relazione geologico-tecnica – Aree di nuovo impianto III fase Circ. 7/LAP”