Articolo 28.        Limiti di edificabilità – idoneità all’utilizzazione urbanistica – Carta di Sintesi

Per tutto il territorio comunale, qualunque sia il tipo d’intervento valgono le seguenti norme:

Classe II: porzioni di territorio, suddivise nelle sottoclassi IIa) e IIb), nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica possono essere superati attraverso l’adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell’ambito del singolo lotto edificatorio o nell’intorno significativo circostante.

Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all’edificabilità.

Relazione geologica e geotecnica obbligatorie sia per nuove costruzioni che ampliamenti:

1.       Classe IIa)

Gli interventi in queste aree sono subordinati a:

a)      verifica di stabilità del pendio nel caso l’intervento incida su quest’ultimo o siano previste opere che comportino movimenti terra;

b)      progetto di regimazione delle acque meteoriche;

c)      rispetto dei D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88

 

2.       Classe IIb)

Gli interventi in queste aree sono subordinati a:

a)      interventi manutentivi della rete idrografica minore;

b)      verifica del livello della falda e valutazione della sua possibile oscillazione dovuta ad eventi di piena e a periodi particolarmente piovosi (ricerca storica) prima di realizzare locali interrati;

c)      verifica dei cedimenti in presenza di terreni in cui le indagini in sito evidenziano uno scarso grado di addensamento;

d)      rispetto dei D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88.

 

3.       Classe IIc)

Gli interventi in queste aree sono subordinati a:

a)      interventi manutentivi della rete idrografica minore;

b)      verifica del livello della falda e valutazione della sua possibile oscillazione dovuta ad eventi di piena e a periodi particolarmente piovosi (ricerca storica);

c)      verifica dei cedimenti in presenza di terreni in cui le indagini in sito evidenziano uno scarso grado di addensamento;

d)      rispetto dei  D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88;

e)      divieto di realizzare locali interrati al di sotto del piano campagna naturale.

 

4.       Classe IIIa) (norma che vige sia per le aree di collina che per i settori ad elevata acclività)

Interventi ammessi:

a) interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua (fossi) e tutti quegli interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area;

b) le piste a servizio dell’attività agricola;

c) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

d) opere di demolizione e reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva;

e) opere di sostegno e contenimento;

f)   per le abitazioni che hanno perso l’utilizzo di ruralità, manutenzione dell’esistente e qualora fattibile dal punto di vista tecnico realizzazione di adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, inclusi modesti ampliamenti, escludendo la realizzazione di nuove unità abitative; si faccia rifermento al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa dicembre 1999 alla CPGR 7/LAP. In tal caso le ristrutturazioni e gli ampliamenti dovranno essere condizionati, in fase attuativa di P.R.G.C. (a livello di singolo titolo abilitativo), all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione;

g)   realizzazione di piccoli edifici di ricovero attrezzi agricoli;

h)   realizzazione di pertinenze ai fabbricati abitativi, quali garages (sono consentiti  esclusivamente quelli di piccole dimensioni al servizio dell’abitazione), piscine (devono essere di piccole dimensioni e la loro fattibilità deve essere valutata attentamente previe indagini in situ) etc;

i)      realizzazione di nuove costruzioni che riguardano in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale (esclusi i settori ad elevata acclività ed inondabili). Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda agricola, e la loro fattibilità andrà verificata ed accertata da opportune indagini geologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE, dal D.M.11/03/88 e dal D.M. 14/01/2008. La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità;

Per tutti gli interventi di cui sopra dovrà essere presentata relazione geologica e si dovrà ottemperare al D.M. 11/03/88 e al D.M. 14/01/2008.

Tali aree potranno essere oggetto di successivi approfondimenti a scala maggiore, in occasione di revisioni al piano o varianti strutturali; a seguito d’indagini di maggior dettaglio potranno essere attribuite a classi di minor pericolosità.

l)             per le opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato all’art. 31 della L.R. 56/77;

m)        le aree a servizi possono essere attuate solo con destinazione di verde non attrezzato o a parcheggio (vedere prescrizioni schede per questi ultimi[1]).

 

5.       Classe IIIa1) (Aree instabili frana attiva)

Interventi ammessi:

a)      interventi di demolizione senza ricostruzione;

b)      interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

c)      interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico antropico[2];

d)      interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

e)      opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;

f)        opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;

g)      ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.

La fattibilità dei sopra citati interventi (fatta eccezione per gli interventi di demolizione e di manutenzione ordinaria), al fine della tutela dalla pubblica e privata incolumità è condizionata (a livello di singolo titolo abilitativo), all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche, mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione ed al rispetto dei D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88 (relazione geologica e relazione geotecnica).

 

6.       Classe IIIa2) (Aree instabili frana quiescente)

Interventi ammessi:

Oltre gli interventi previsti per la Classe IIIa1), sono consentiti:

a)      gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di superficie e volume;

b)      gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igenico-funzionale;

c)      gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al PAI;

d)      la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelle esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato dall’autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22-1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall’autorizzazione originaria per le discariche fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo;

e)      per gli edifici agricoli, in assenza di alternative praticabili, qualora le condizioni di pericolosità dell’area lo consentano tecnicamente, saranno ammesse nuove costruzioni che riguardano in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale (rif. Punto 6.2. 7/Lap), previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno.

f)        le aree a servizi possono essere attuate solo con destinazione di verde non attrezzato o a parcheggio (vedere prescrizioni schede per questi ultimi[3]).

La fattibilità dei sopra citati interventi al fine della tutela dalla pubblica e privata incolumità è condizionata (a livello di singolo titolo abilitativo), all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche, mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione ed al rispetto del D.M. 14/01/2008 e D.M. 11/03/88 (relazione geologica e relazione geotecnica).

 

7.       Classe IIIa3)

All’interno delle aree appartenenti a questa classe, sono ammessi oltre a quanto consentito dal P.S.F.F. (in particolare dagli art. 29, 30, 38 e 39[4]) quanto oltre riportato:

a)      interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica dei corsi d’acqua e tutti quegli interventi atti a ridurre le condizioni di pericolosità dell’area;

b)      trivellazione pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;

c)      per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 38 del P.A.I.

Per le porzioni di territorio comprese nella fascia A vale quanto riportato all’art. 29 del P.A.I al quale si demanda.

Per le porzioni di territorio comprese nella fascia B vale quanto riportato all’art. 30 del P.A.I al quale si demanda.

d)      le aree a servizi possono essere attuate solo con destinazione di verde non attrezzato o a parcheggio (vedere prescrizioni schede per questi ultimi[5]).

 

8.       Classe IIIa4) (Aree a rischio idraulico del reticolato idrografico minore intensità del processo molto elevato)

La norma vige per entrambe le classi (a e b)

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L.12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L.11 dicembre 2000, n. 365, sono esclusivamente consentiti (rif. art. 9, punto n. 5, della N.T.A. del P.A.I.):

a)   gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b)   gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

c)   gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumento di volume o superficie, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico antropico;

d)   gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo dei beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

e)   i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda, ai sensi del R.D. 523/1904;

f)     gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

g)   le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

h)   la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

i)      l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.

I sopracitati interventi non dovranno creare ostacolo al deflusso delle acque superficiali o sottrarre area utile alle acque in caso di esondazione e la loro fattibilità (fatta eccezione per gli interventi di demolizione e di manutenzione ordinaria), dovrà essere verificata mediante relazione geologica e rispetto del D.M. 11/03/88 e D.M. 14/01/2008.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77.

 

9.       Classe IIIb2) (pericolosità moderata)

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti.

In particolare per le porzioni di territorio interagenti con la dinamica fluviale del T. Belbo (fascia C del P.S.F.F.), a seguito dell’approvazione da parte del Comune del Cronoprogramma costituito dalla presa d’atto dell’avvenuto collaudo delle opere di difese realizzate e dal recepimento delle quote di sicurezza individuate attraverso l’analisi idraulica puntuale delle aree inserite in Fascia C del PSFF, sarà possibile la realizzazione degli interventi sopracitati.

E’ in ogni caso fatto divieto di realizzare locali interrati a quote inferiori all’attuale piano campagna.

In assenza di tale approvazione, saranno consentiti sugli edifici esistenti i seguenti interventi:

a)      interventi di manutenzione ordinaria;

b)      interventi di manutenzione straordinaria;

c)      restauro e risanamento conservativo;

d)      ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatti salvi gli incrementi necessari per l’adeguamento alle norme in materia di risparmio energetico e di antisismica, oltre agli ampliamenti entro il massimo del 20% della volumetria esistente previsti dalle normative regionali e dallo strumento urbanistico generale.

La demolizione e ricostruzione è consentita nello spirito della CPGR 7/LAP quindi deve essere garantita e certificata da specifica relazione, una diminuzione del rischio (ad  es. il primo piano di calpestio dovrà essere posto alla quota di riferimento indicata nel cronoprogramma di competenza comunale, il quale dovrà essere approvato preventivamente, etc.)

e)      cambi di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio.

E’ da escludere la ricostruzione di locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il condizionamento ed il riscaldamento.

La fattibilità degli interventi di cui ai punti d) e e) è condizionata all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche, idrauliche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio.

Per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art.31 della L.R. 56/77.

Ulteriori interventi di riassetto (opere pubbliche o di pubblico interesse, misure strutturali e non strutturali di cui al P.A.I.) possono essere realizzati anche da uno o più soggetti privati, purchè l’approvazione del progetto di collaudo delle opere siano di competenza dell’ente pubblico, e dovranno comunque fare esplicito riferimento agli obiettivi da raggiungere in relazione alla effettiva eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità che dovrà essere decretata tramite emanazione di apposito atto da parte dell’Amministrazione Comunale (rif. punto 7.10 della N.T.E. alla Circ. P.G.R. 7/LAP/96).

 

10.     Classe IIIb3) (pericolosità elevata)

A seguito della realizzazione delle opere di riassetto non sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni ma solo di modesti ampliamenti con un modesto incremento del carico antropico.

In particolare per le porzioni di territorio interagenti con la dinamica fluviale del T. Belbo (fascia C del P.S.F.F.), a seguito dell’approvazione da parte del Comune del Cronoprogramma costituito dalla presa d’atto dell’avvenuto collaudo delle opere di difese realizzate e dal recepimento delle quote di sicurezza individuate attraverso l’analisi idraulica puntuale delle aree inserite in Fascia C del PSFF, sarà possibile la realizzazione degli interventi sopracitati.

E’ in ogni caso fatto divieto di realizzare locali interrati a quote inferiori all’attuale piano campagna.

In assenza di tale approvazione, saranno consentiti sugli edifici esistenti i seguenti interventi:

a)      interventi di manutenzione ordinaria;

b)      interventi di manutenzione straordinaria;

c)      restauro e risanamento conservativo;

)

d)      cambi di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio.

E’ da escludere la ricostruzione di locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il condizionamento ed il riscaldamento.

La fattibilità degli interventi di cui al punto d) è condizionata all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio.

 

11.     Classe IIIb4) (pericolosità molto elevata)

Anche a seguito della realizzazione delle opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. Sui fabbricati esistenti saranno consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e risanamento conservato, comunque senza incremento del carico antropico.

 

12.     Orli di scarpata

In cartografia sono stati riportati i principali orli di scarpata più rilevanti ed importanti.

Qualsiasi intervento da realizzarsi in prossimità di questi ultimi, in particolare nel raggio di 10 metri sia a monte che a valle (piede) dovrà verificare il grado di sicurezza degli stessi mediante verifica di stabilità ed indicare eventuali opere per la loro messa in sicurezza.

 

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Tutti gli interventi dovranno sottostare alla normativa generale del P.R.G..

2. Nel caso di edifici gravati da più classi di pericolosità, varranno le norme relative alla classe maggiormente penalizzante; tuttavia in presenza di una specifica relazione che dimostri che la porzione di edificio oggetto di intervento è strutturalmente, altimetricamente o idraulicamente isolata/indipendente rispetto alla porzione inserita in una classe maggiormente penalizzante, varrà la normative corrispondente alla porzione di edificio oggetto di intervento.

3. Dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto di 10 m in corrispondenza degli orli di scarpata riportati nella carta geomorfologica su carta tecnica regionale, in corrispondenza  sia dei settori di monte che dei settori di valle. Ogni intervento in corrispondenza di detta fascia, in particolare per gli edifici esistenti, dovrà essere valutato a priori mediante accurata relazione geologica con verifiche di stabilità e studi per la messa in sicurezza delle scarpate.

4. I riporti di terreno dovranno possedere un adeguato margine di sicurezza (D.M. 11/04/2008), in caso contrario dovranno essere previste opere di sostegno dotate a tergo di corretta opere di regimazione, drenaggio e canalizzazione delle acque onde evitare fenomeni di ruscellamento incontrollati o pericolosi ristagni.

5. Tutti gli scavi ed i riporti dovranno essere prontamente inerbiti e protetti con idonei sistemi antierosivi.

6. Nel caso di fronti di scavo temporanei o permanenti superiori a 2 m dovrà essere eseguita la loro verifica.

7. Per i settori in frana (attiva o quiescente) i settori potenzialmente instabili, le pratiche agronomiche dovranno essere improntate in modo tale da evitare peggioramenti delle condizioni di stabilità limite; sono pertanto da evitare le pratiche quali l’aratura profonda e a ritocchino ecc. che favoriscono il processo accelerato di erosione superficiale.

8. Per le aree immediatamente a monte e a valle di porzioni in precarie condizioni di stabilità, in particolare a monte e a valle dei settori in classe IIIa, IIIa1 e IIIa2, gli interventi sono subordinati a:

-          verifica che l'intervento non insista in maniera particolare e non turbi il già precario equilibrio delle zone adiacenti;

-          verifica geomorfologica di stabilità preventiva del versante mediante dettagliate indagini geognostiche in situ ed in laboratorio;

-          progetto di regimazione e smaltimento acque meteoriche;           

-          verifica di stabilità dei ”tagli” delle zone a valle.

9. Per la realizzazione dei locali interrati dovrà sempre essere verificato il livello della falda e la sua possibile escursione.

10.  Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la lunghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate.

11.  Gli assi drenanti riportati nella carta geoidrologica (corsi d’acqua temporanei, stagionali e perenni) andranno rispettati e mantenuti “sgomberi”, localmente per una migliore regimazione delle acque meteoriche dell’area, potranno essere deviati o intubati per brevi tratti previo nulla osta dell’Autorità idraulica competente.

12.  Non sono ammesse occlusioni anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata, tramite riporti vari.

13.  Dovrà essere sempre valutato l’effetto delle impermeabilizzazioni che si verificheranno a causa delle nuove costruzioni ed assumere eventualmente idonei provvedimenti al fine di non provocare negative variazioni dei tempi di corrivazione delle acque.

14.  Il comune interessato dovrà tenere in adeguata considerazione l’esistenza delle aree IIIa1,IIIa2, IIIa3, IIIa4 e IIIb, nella redazione del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Normativa Vigente.

15. Preliminarmente alla progettazione e realizzazione di ogni intervento sul territorio comunale dovranno sempre essere verificati gli elaborati geologici G7 “Relazione Geologico-tecnica” e Tavola G6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” per il riconoscimento puntuale della classe di idoneità all’utilizzazione urbanistica e di ogni altra prescrizione e/o limitazione ai tipi di intervento previsto sull’area. Le individuazioni cartografiche e le relative disposizioni normative così puntualmente verificate prevalgono su quelle rappresentate sulle tavole di Progetto P1.1; P1.2; P2.1; P2.2; P2.3; P2.4. Tali delimitazioni, seppur riportate per completezza sulle tavole di PRGC e condivise dal Geologo Incaricato, dovranno pertanto essere confrontate e verificate con quanto contenuto negli Elaborati Geologici sopra richiamati, ai quali si attribuisce valore normativo prescrittivo e vincolante



[1]    Vedi Elaborato G10 “Relazione geologico-tecnica – Aree di nuovo impianto III fase Circ. 7/LAP”

[2]   DEFINIZIONE DEL PARAMETRO “CARICO ANTROPICO”

Per agevolare l’interpretazione e l’applicazione delle presenti norme, si riportano le seguenti definizioni:

1.Costituisce incremento di carico antropico:

a) ogni "cambio di destinazione d'uso" verso destinazioni d'uso che richiedano, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto e/o legittimamente insediate alla data di adozione della variante di adeguamento al PAI.

b)  il cambio di destinazione d'uso a favore della residenza di unità immobiliari legittimamente realizzate ad eventuali piani seminterrati o a piano terra di edifici posti in porzioni di territorio caratterizzati dalla pericolosità di carattere idraulico o all'interno delle fasce di rispetto di corsi d'acqua, anche se tale cambio di destinazione non richiedesse maggiori dotazioni di standard urbanistico;

c)  qualsiasi "incremento delle unità immobiliari" legittimamente presenti alla data di adozione della variante di adeguamento at PAI su immobili oggetto di intervento edilizio in eccedenza a quanto concesso nel caso di “Modesto incremento", ancorché ciò avvenga senza cambi di destinazione d'uso e senza incrementi di SUL;

d)  ogni "ampliamento edilizio" delle unità edilizie esistenti che non rientri in attività di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tale tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo del 20% del volume. Nell'ambito degli adeguamenti igienico funzionali costituiscono comunque incremento di carico antropico gli interventi che, pur rientrando nelle condizioni precedentemente descritte, comportano l'ampliamento della superficie coperta dei fabbricati esistenti collocati in porzioni di territorio caratterizzati dalla pericolosità idraulica o in fascia di rispetto dei corsi d'acqua;

e)  gli interventi di cui all'art. 5, comma 4 della L.R. 20/09 e s.m.i. che prevedano un incremento della superficie coperta di edifici esistenti collocati in aree caratterizzate da pericolosità idraulica nelle classi di rischio IIIb4.

f)   La realizzazione di edifici accessori alla residenza, anche se inferiori al 20% del volume dell'edificio principale se realizzati in interrato o seminterrato nella classe di rischio IIlb4;

2.  NON Costituisce incremento di carico antropico:

a)  utilizzare i piani terra del fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, ecc. );

b)  realizzare edifici accessori sul piano di campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb3 purché inferiori al 20% del volume dell'edificio principale;

c)  utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della L.R.  21/98 e s.m.i., purché ciò non costituisca nuove ed autonome unite abitative.

3.  Costituisce modesto incremento di carico antropico:

a)  "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tale tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo del 20% del volume, purché questi non comportino incrementi in pianta dalla sagoma edilizia esistente.

b)  gli interventi ammessi dagli artt 3, 4 e 7 della L.R. 20/2009 e s.m.i., purché questi       non comportino l'ampliamento della superficie coperta;

     Il recupero funzionale degli edifici sopraelencati dovrà rispettare le seguenti prescrizioni di carattere edilizio:

-    non si ammette la realizzazione di nuovi interrati o seminterrati, anche se destinati a locali accessori;

-    i piani terra, seminterrati o interrati esistenti dei fabbricati dovranno essere destinati ad attività accessoria o ad essa assimilabile;

-    i piani posti a un livello superiore dei precedenti potranno essere trasformati conformemente alle destinazioni d'uso ammesse dalle NTA, anche se ciò comporta, nel rispetto dell'art. 21 della L.R. 56/77, maggiore dotazione di standard urbanistici rispetto le destinazioni d'uso in atto, ammettendo la realizzazione complessiva di non più di 3 unità abitative (intendendo come tali residenza, ricettivo, uffici);

c) il frazionamento di unità abitative di edifici pluripiano composti da più di 4 unità abitative comunque collocati sul territorio comunale, purché collocate ai piani superiori al primo f.t., e le unità abitative risultanti dal frazionamento abbiano una SLP maggiore o uguale a 50 mq. Anche per questi fabbricati i piani posti a un livello superiore dei precedenti potranno essere trasformati conformemente alle destinazioni d'uso ammesse dalle NTA di zona.

 

[3]   Vedi Elaborato G10 “Relazione geologico-tecnica – Aree di nuovo impianto III fase Circ. 7/LAP”

[4]   ARTICOLI 29, 30, 38 e 39 del PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI

Sono state inoltre riportate nella carta di sintesi le fasce A, B, C, del Piano Stralcio Fasce Fluviali.

Per dette aree sono state riportate nell’Allegato C le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 in data 26 aprile 2001 ed alle quali si rimanda dal momento che ivi sono stati riportati integralmente solo gli art. 29, 30, 38 e 39.

[5]   Vedi Elaborato G10 “Relazione geologico-tecnica – Aree di nuovo impianto III fase Circ. 7/LAP”