Articolo 29.        Individuazione delle destinazioni d'uso

Il Piano Regolatore individua all'interno del territorio comunale, con effetto prescrittivo, le specifiche funzioni delle aree, a seconda della loro vocazione residenziale, produttiva, commerciale, agricola o per la loro destinazione a servizi di interesse locale o generale.

Le funzioni delle aree e le loro destinazioni d'uso sono definite per categorie, che corrispondono a quelle di cui al primo comma del presente articolo, intendendosi per funzioni produttive sia quelle industriali che quelle artigianali nonché che quelle commerciali e direzionali o abitative connesse alla produzione, comprendendosi nella categoria commerciale anche quella direzionale.

All'interno delle categorie il P.R.G. può prevedere specificazioni per generi.

La disciplina delle aree è ulteriormente precisata a seconda che esse siano collocate all'interno:

-           di parti del territorio (definite con la lettera A) interessato da complessi edificati, edifici o manufatti di interesse storico, artistico, ambientale, ivi comprese quelle di recente edificazione, costituenti documenti di costume edilizio qualificato o documenti di civiltà meritevoli di conservazione, comprese le aree contigue o integrative;

-        di parti del territorio (definite con la lettera B) "compromesse" dalla edificazione almeno nella misura indicata per la zona B del D.M. 2.4.1968, escluse le parti di cui alla precedente categoria A; dette parti del territorio sono ulteriormente definite con una seconda lettera oltre la lettera B (BR di ristrutturazione, BC di completamento, BS sature) al fine di meglio precisarne funzioni e caratteristiche;

-       di parti del territorio (definite con la lettera C) libere o edificate in misura inferiore a quelle della categoria precedente;

-       di parti del territorio (definite con la lettera D) destinate a nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e commerciali, o alla ristrutturazione e conservazione di impianti esistenti;

-       di parti del territorio (definite con la lettera E) destinate agli usi agricoli e funzioni connesse;

-       di parti del territorio (definite con la lettera F) destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

-       di parti del territorio (definite con la lettera TS) destinate all’attuazione integrata di aree per servizi di interesse generale e di insediamenti residenziali, commerciali o terziari, ovvero limitatamente alle aree in cui viene specificamente previsto dalle relative schede di area, artigianali in proporzioni individuate dalle singole schede di area e comunque sempre tramite strumenti urbanistici esecutivi d’iniziativa pubblica estesi alla totalità delle aree medesime.

Le presenti Norme sono integrate da tabelle che definiscono la preminente destinazione delle aree in relazione alla loro collocazione e le specificazioni ulteriori rispetto a quelle dei precedenti commi del presente articolo.

Le tabelle indicano, per ciascuna categoria:

1)      le destinazioni d'uso, prevalenti, ammesse ed escluse

2)      la tipologia degli interventi ammessi in relazione a categorie per le zone A, B, C, D, E ed F (con le sottodistinzioni A1, A2,... AF,... B1, B2,... BC,... BR,... BS,... ecc.).

Le indicazioni e prescrizioni delle allegate tabelle sono da intendersi, a tutti gli effetti, con valore di norma precettiva.

Sono invece da considerarsi indicative con valore ricognitivo statistico le indicazioni delle tabelle di zona relative alle superfici, capacità insediative esistenti e di progetto.