Il Piano Regolatore
individua all'interno del territorio comunale, con effetto prescrittivo, le
specifiche funzioni delle aree, a seconda della loro vocazione residenziale,
produttiva, commerciale, agricola o per la loro destinazione a servizi di
interesse locale o generale.
Le funzioni delle aree
e le loro destinazioni d'uso sono definite per categorie, che corrispondono a
quelle di cui al primo comma del presente articolo, intendendosi per funzioni
produttive sia quelle industriali che quelle artigianali nonché che quelle
commerciali e direzionali o abitative connesse alla produzione, comprendendosi
nella categoria commerciale anche quella direzionale.
All'interno delle
categorie il P.R.G. può prevedere specificazioni per generi.
La disciplina delle
aree è ulteriormente precisata a seconda che esse siano collocate all'interno:
- di
parti del territorio (definite con la lettera A) interessato da complessi
edificati, edifici o manufatti di interesse storico, artistico, ambientale, ivi
comprese quelle di recente edificazione, costituenti documenti di costume
edilizio qualificato o documenti di civiltà meritevoli di conservazione,
comprese le aree contigue o integrative;
- di parti del territorio (definite con la
lettera B) "compromesse" dalla edificazione almeno nella misura
indicata per la zona B del D.M. 2.4.1968, escluse le parti di cui alla
precedente categoria A; dette parti del territorio sono ulteriormente definite
con una seconda lettera oltre la lettera B (BR di ristrutturazione, BC di
completamento, BS sature) al fine di meglio precisarne funzioni e
caratteristiche;
-
di parti del territorio (definite con la
lettera C) libere o edificate in misura inferiore a quelle della categoria
precedente;
-
di parti del territorio (definite con la
lettera D) destinate a nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali
e commerciali, o alla ristrutturazione e conservazione di impianti esistenti;
-
di parti del territorio (definite con la
lettera E) destinate agli usi agricoli e funzioni connesse;
-
di parti del territorio (definite con la
lettera F) destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
-
di parti del territorio (definite con la
lettera TS) destinate all’attuazione integrata di aree per servizi di interesse
generale e di insediamenti residenziali, commerciali o terziari, ovvero
limitatamente alle aree in cui viene specificamente previsto dalle relative
schede di area, artigianali in proporzioni individuate dalle singole schede di
area e comunque sempre tramite strumenti urbanistici esecutivi d’iniziativa
pubblica estesi alla totalità delle aree medesime.
Le presenti Norme sono
integrate da tabelle che definiscono la preminente destinazione delle aree in
relazione alla loro collocazione e le specificazioni ulteriori rispetto a quelle
dei precedenti commi del presente articolo.
Le tabelle indicano,
per ciascuna categoria:
1) le destinazioni d'uso, prevalenti, ammesse ed
escluse
2) la tipologia degli interventi ammessi in
relazione a categorie per le zone A, B, C, D, E ed F (con le sottodistinzioni
A1, A2,... AF,... B1, B2,... BC,... BR,... BS,... ecc.).
Le indicazioni e
prescrizioni delle allegate tabelle sono da intendersi, a tutti gli effetti,
con valore di norma precettiva.
Sono invece da
considerarsi indicative con valore ricognitivo statistico le indicazioni delle
tabelle di zona relative alle superfici, capacità insediative esistenti e di
progetto.