Articolo 30.        Attuazione del P.R.G. in aree di tipo A

Nelle aree definite, con riferimento all'articolo 29 delle presenti Norme, di tipo A, gli interventi edilizi dovranno essere previsti principalmente nell'ambito di Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica o privata; gli interventi fino alla lettera d2) del precedente articolo 17, potranno essere effettuati a seguito di  Denuncia di Inizio Attività o  Permesso di Costruire a seconda della loro tipologia e localizzazione.

Nelle aree di tipo A inserite nel centro urbano ed individuate all'interno di zone di recupero, gli Strumenti Urbanistici Esecutivi potranno consistere in Piani di Recupero, formati ai sensi della Legge 5/8/1978, n° 457 e dell'articolo 41/bis della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modifiche.

La zona di recupero denominata "centro urbano" è suddivisa in quattro tipi di aree di intervento di recupero, denominate A1, A2 (a e b), A3.

Nella zona sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 31 della Legge n° 457/1978, con le seguenti limitazioni.

L'AREA DI INTERVENTO DENOMINATA A1 (Villanuova) è prioritariamente destinata ad interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, eccezionalmente risanamento e ristrutturazione edilizia di tipo  d1), tali da non modificare l'impianto viario, l'impianto tipologico e planovolumetrico esistente.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno essere ammessi, solo nell’ambito di piani di recupero, previa presentazione di adeguata documentazione sullo stato di fatto, da cui sia dimostrata l’impossibilità tecnica di procedere al recupero tramite interventi di restauro e risanamento.

L’intera area A1 è assoggettata alla tutela prevista dall’articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e successive modificazioni e integrazione; tutti gli interventi di recupero eccedenti la straordinaria manutenzione all’interno dell’area A1 saranno pertanto soggetti al parere preventivo della Commissione istituita a livello comprensoriale ex articolo 91/bis della Legge Regionale n° 56/1977, integrata e modificata con la Legge Regionale n° 50.

L’intera area A1 è ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera A delle presenti Norme di Attuazione.

L'AREA DI INTERVENTO DENOMINATA A2, che comprende il nucleo centrale del centro urbano, è destinata ad interventi di recupero di iniziativa pubblica o privata fino al punto e2) dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione, nell'ambito di Piani di Recupero le cui dimensioni, finalità ed unità di intervento vengono definite dal Piano Regolatore nella cartografia di dettaglio del Centro Storico ( Tavola 3.2b, scala 1:1.000) che individua le delimitazioni dei Piani di Recupero contrassegnandoli con la lettera R che segue la A propria dell'area ed un numero progressivo; finalità, prescrizioni tipologiche ed interventi ammessi in detti Piani sono individuati nelle singole schede d'intervento per ogni ambito di P.d.R.; le aree per servizi sono individuate nelle zone A dalla cartografia di Piano, fatte salve le prescrizioni speciali per nuovi servizi aggiuntivi indicate nelle singole schede.

Al di fuori degli indirizzi previsti dai piani di recupero, saranno ammissibili gli interventi fino al punto d2) del precedente articolo 17 delle presenti N.T.A. purché non comportanti variazioni di destinazione d'uso.

Gli interventi nell'ambito dei Piani di Recupero dovranno tendere prioritariamente e in ordine decrescente d’importanza alle seguenti finalità:

a)      alla valorizzazione degli elementi qualificanti di tipo urbanistico, architettonico e di decoro urbano;

b)      alla liberazione dei cortili e dei corpi di fabbrica da bassi fabbricati, tettoie e superfetazioni estranee alla struttura originaria dei corpi di fabbrica;

c)      alla diminuzione della densità edilizia;

d)      alla ricostruzione di fronti viari omogenei, rettilinei e di altezza uniforme;

e)      al miglioramento della viabilità tramite le necessarie rettifiche ai fronti degli edifici.

L’intera area A2 è assoggettata alla tutela prevista dall’articolo 24 della Legge Regionale 56/1977 e successive modificazioni e integrazione; tutti gli interventi di recupero eccedenti la straordinaria manutenzione all’interno dell’area A2 saranno pertanto soggetti al parere preventivo della Commissione istituita a livello comprensoriale ex articolo 91/bis della Legge Regionale n° 56/1977, integrata e modificata con la Legge Regionale n° 50.

L’intera area A2 è ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera A delle presenti Norme di Attuazione.

L'AREA DI INTERVENTO DENOMINATA A3 è destinata prioritariamente ad interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica fino alla lettera e2) oltre alla lettera h) del precedente articolo 17 delle N.T.A. da ammettere nell'ambito dei Piani di Recupero di iniziativa privata o di Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica.

Detti Piani Esecutivi dovranno tendere prioritariamente alla ricomposizione dei volumi sui fronti stradali con la creazione di cortine omogenee e regolari.

L’intera area A3 è ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera A delle presenti Norme di Attuazione.

Destinazioni d'uso

Potranno altresì venire destinati a residenza quei locali aventi originaria destinazione di servizio, senza verifica volumetrica.

NELLE ZONE DI INTERVENTO DENOMINATE A1, A2 E A3 sono ammesse variazioni di destinazione d'uso per ridestinazione ad attività terziaria o di artigianato di servizio; ove dette variazioni di destinazione d’uso riguardino superfici eccedenti quelle dei piani terreni ovvero il 40% della superficie utile complessiva dei singoli edifici interessati esse potranno venire effettuate solo in regime di Strumento Urbanistico Esecutivo, tale da prevedere oltre alla dotazione degli standards di cui all’articolo 7 delle presenti N.T.A. la realizzazione di superfici per parcheggio ad uso privato in ragione di 1 mq. per metro quadrato di superficie utile variata di destinazione d'uso in eccedenza alla superficie del piano terreno.

NELLE AREE DI TIPO A, INSERITE NEI NUCLEI FRAZIONALI sono ammessi gli interventi fino al punto f2) delle presenti Norme di Attuazione.