Nelle aree definite,
con riferimento all'articolo 29 delle presenti Norme, di tipo A, gli interventi
edilizi dovranno essere previsti principalmente nell'ambito di Strumenti
Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica o privata; gli interventi fino
alla lettera d2) del precedente articolo 17, potranno essere effettuati a seguito
di Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire a seconda della loro
tipologia e localizzazione.
Nelle aree di tipo A
inserite nel centro urbano ed individuate all'interno di zone di recupero, gli
Strumenti Urbanistici Esecutivi potranno consistere in Piani di Recupero,
formati ai sensi della Legge 5/8/1978, n° 457 e dell'articolo 41/bis della
Legge Regionale n° 56/1977 e successive modifiche.
La zona di recupero
denominata "centro urbano" è suddivisa in quattro tipi di aree di
intervento di recupero, denominate A1, A2 (a e b), A3.
Nella zona sono ammessi
gli interventi di cui all'articolo 31 della Legge n° 457/1978, con le seguenti
limitazioni.
L'AREA DI INTERVENTO DENOMINATA A1 (Villanuova) è prioritariamente destinata ad
interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo,
eccezionalmente risanamento e ristrutturazione edilizia di tipo d1), tali da non modificare l'impianto
viario, l'impianto tipologico e planovolumetrico esistente.
Gli interventi di
ristrutturazione edilizia potranno essere ammessi, solo nell’ambito di piani di
recupero, previa presentazione di adeguata documentazione sullo stato di fatto,
da cui sia dimostrata l’impossibilità tecnica di procedere al recupero tramite
interventi di restauro e risanamento.
L’intera area A1 è
assoggettata alla tutela prevista dall’articolo 24 della Legge Regionale
56/1977 e successive modificazioni e integrazione; tutti gli interventi di
recupero eccedenti la straordinaria manutenzione all’interno dell’area A1
saranno pertanto soggetti al parere preventivo della Commissione istituita a
livello comprensoriale ex articolo 91/bis della Legge Regionale n° 56/1977,
integrata e modificata con la Legge Regionale n° 50.
L’intera area A1 è
ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono
pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera A
delle presenti Norme di Attuazione.
L'AREA DI INTERVENTO DENOMINATA A2, che comprende il nucleo centrale
del centro urbano, è destinata ad interventi di recupero di iniziativa pubblica
o privata fino al punto e2) dell’articolo 17 delle presenti Norme di
Attuazione, nell'ambito di Piani di Recupero le cui dimensioni, finalità ed
unità di intervento vengono definite dal Piano Regolatore nella cartografia di
dettaglio del Centro Storico ( Tavola 3.2b, scala 1:1.000) che individua le
delimitazioni dei Piani di Recupero contrassegnandoli con la lettera R che
segue la A propria dell'area ed un numero progressivo; finalità, prescrizioni
tipologiche ed interventi ammessi in detti Piani sono individuati nelle singole
schede d'intervento per ogni ambito di P.d.R.; le aree per servizi sono
individuate nelle zone A dalla cartografia di Piano, fatte salve le
prescrizioni speciali per nuovi servizi aggiuntivi indicate nelle singole
schede.
Al di fuori degli
indirizzi previsti dai piani di recupero, saranno ammissibili gli interventi
fino al punto d2) del precedente articolo 17 delle presenti N.T.A. purché non
comportanti variazioni di destinazione d'uso.
Gli interventi nell'ambito
dei Piani di Recupero dovranno tendere prioritariamente e in ordine decrescente
d’importanza alle seguenti finalità:
a) alla valorizzazione degli elementi
qualificanti di tipo urbanistico, architettonico e di decoro urbano;
b) alla liberazione dei cortili e dei corpi di
fabbrica da bassi fabbricati, tettoie e superfetazioni estranee alla struttura
originaria dei corpi di fabbrica;
c) alla diminuzione della densità edilizia;
d) alla ricostruzione di fronti viari omogenei,
rettilinei e di altezza uniforme;
e) al miglioramento della viabilità tramite le
necessarie rettifiche ai fronti degli edifici.
L’intera area A2 è
assoggettata alla tutela prevista dall’articolo 24 della Legge Regionale
56/1977 e successive modificazioni e integrazione; tutti gli interventi di
recupero eccedenti la straordinaria manutenzione all’interno dell’area A2
saranno pertanto soggetti al parere preventivo della Commissione istituita a
livello comprensoriale ex articolo 91/bis della Legge Regionale n° 56/1977, integrata
e modificata con la Legge Regionale n° 50.
L’intera area A2 è
ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono
pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera A delle
presenti Norme di Attuazione.
L'AREA DI INTERVENTO DENOMINATA A3 è destinata prioritariamente ad
interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica fino alla lettera e2)
oltre alla lettera h) del precedente articolo 17 delle N.T.A. da ammettere
nell'ambito dei Piani di Recupero di iniziativa privata o di Piani
Particolareggiati di iniziativa pubblica.
Detti Piani Esecutivi
dovranno tendere prioritariamente alla ricomposizione dei volumi sui fronti
stradali con la creazione di cortine omogenee e regolari.
L’intera area A3 è
ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono
pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera A delle
presenti Norme di Attuazione.
Destinazioni d'uso
Potranno altresì venire
destinati a residenza quei locali aventi originaria destinazione di servizio,
senza verifica volumetrica.
NELLE ZONE DI INTERVENTO DENOMINATE A1, A2 E A3 sono ammesse variazioni di
destinazione d'uso per ridestinazione ad attività terziaria o di artigianato di
servizio; ove dette variazioni di destinazione d’uso riguardino superfici
eccedenti quelle dei piani terreni ovvero il 40% della superficie utile
complessiva dei singoli edifici interessati esse potranno venire effettuate
solo in regime di Strumento Urbanistico Esecutivo, tale da prevedere oltre alla
dotazione degli standards di cui all’articolo 7 delle presenti N.T.A. la
realizzazione di superfici per parcheggio ad uso privato in ragione di 1 mq.
per metro quadrato di superficie utile variata di destinazione d'uso in
eccedenza alla superficie del piano terreno.
NELLE AREE DI TIPO A, INSERITE NEI NUCLEI FRAZIONALI sono ammessi gli interventi fino al
punto f2) delle presenti Norme di Attuazione.