Le aree di tipo B sono
aree caratterizzate da edificazione isolata o continua, costituenti impianti di
vecchia edificazione o nuclei di epoca moderna, talora connotati da
superfetazioni o tipologie distributive e strutturali inadeguate.
1) AREE
DI TIPO B
Sono aree di tipo B
(B1, B2, ecc.) le aree insediate ed urbanizzate in epoca recente, utilizzate
dal punto di vista insediativo ed urbanizzativo per residenza nella loro quota
maggioritaria, in cui sono previsti interventi fino al punto f3) dell’articolo
17 delle presenti Norme di Attuazione secondo gli indici volumetrici e le norme
delle singole schede.
2) AREE
DI TIPO BC
Sono aree di tipo BC
(BC1, BC2, ecc.) le aree caratterizzate da nuova edificazione, parzialmente
ancora insediabili o necessitanti di infrastrutturazioni analogamente alle aree
di nuovo impianto, in prossimità delle quali sono situate.
In dette aree sono
previsti interventi fino al punto f3) dell’articolo 17 delle presenti Norme di
Attuazione.
All’interno delle aree
di tipo BC potranno essere attuati con titolo
abilitativo diretto gli interventi di completamento su singoli lotti
inedificati.
Gli interventi
eccedenti il volume di 1.000 mc. o tali da prevedere il frazionamento di
particelle catastali dovranno esser realizzati tramite Piano Esecutivo Convenzionato
tale da garantire la realizzazione delle necessarie infrastrutturazioni
primarie nonché la dismissione di aree per standards urbanistici in misura non
inferiore a quanto previsto dall’articolo 7 delle presenti N.T.A.
Nell’area BC1,
eventuali strumenti urbanistici che prevedano il conferimento e la dismissione
gratuita di aree di servizi per standards urbanistici della confinante a est
area per servizi n. 132 in misura
eccedente quanto previsto dall’articolo 7, potranno dimensionare gli
insediamenti conteggiando agli effetti dell’indice volumetrico la metà delle
aree dismesse in supero a quanto previsto dal già citato articolo 7 delle
presenti N.T.A. su cui detto indice volumetrico verrà pertanto utilizzato come
indice territoriale.
3) AREE
DI TIPO BR
Sono aree di tipo BR
(BR1, BR2, ecc.) le aree caratterizzate da insediamenti misti residenziali,
produttivi, terziari, di vecchio impianto, connotate da disordine tipologico ed
urbanistico, che il Piano Regolatore destina ad interventi di complessiva trasformazione
tramite interventi di ristrutturazione o demolizione e nuova costruzione fino
al punto e2) dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione in regime
di titolo abilitativo diretto, con
modalità previste dalle singole schede d'intervento e comunque nei limiti degli
indici volumetrici propri di ciascuna area, o anche di ristrutturazione
urbanistica di cui al punto h) dell’articolo 17 delle presenti Norme di
Attuazione in regime di Piani Esecutivi di iniziativa privata (Piani di
Recupero) o di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati) i cui confini
potranno essere individuati di volta in volta nell'ambito delle aree indicate
dal P.R.G. con semplici deliberazioni comunali.
In fase transitoria,
ovvero in assenza di strumenti esecutivi, sono ammessi gli interventi fino al
punto f2) dell’articolo 17 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
In dette aree le
variazioni di destinazione d'uso potranno riguardare il 100% del complesso
edificato interessato ove esse consistano in variazione da destinazione
produttiva a residenza o destinazione commerciale; non potranno superare il 30%
allorquando consistono in mutazione da residenza od attività terziaria in
attività produttiva, che sarà comunque ammessa solo sotto forma di artigianato
di servizio, con esclusione di attività produttive di tipo industriale.
L’area BR12 è in parte
ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono
pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle
presenti Norme di Attuazione.
4) AREE
DI TIPO BS
Sono aree di tipo BS
(BS1, BS2, ecc.) le aree caratterizzate da edificazioni recenti di elevata
densità residenziale o stralciate, a tutela di edificazioni esistenti, da
limitrofe aree per servizi.
In dette aree è
previsto di norma il mantenimento allo stato di fatto e la conservazione del
patrimonio edilizio esistente, tramite interventi fino al punto e2)
dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione.
In tutte le aree di
tipo B gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno normati come
interventi di nuova costruzione sulla base dei parametri urbanistici desumibili
dalle varie schede di intervento.