Articolo 31.        Attuazione del P.R.G. nelle aree di tipo B, BC, BR e BS

Le aree di tipo B sono aree caratterizzate da edificazione isolata o continua, costituenti impianti di vecchia edificazione o nuclei di epoca moderna, talora connotati da superfetazioni o tipologie distributive e strutturali inadeguate.

1)      AREE DI TIPO B

Sono aree di tipo B (B1, B2, ecc.) le aree insediate ed urbanizzate in epoca recente, utilizzate dal punto di vista insediativo ed urbanizzativo per residenza nella loro quota maggioritaria, in cui sono previsti interventi fino al punto f3) dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione secondo gli indici volumetrici e le norme delle singole schede.

2)      AREE DI TIPO BC

Sono aree di tipo BC (BC1, BC2, ecc.) le aree caratterizzate da nuova edificazione, parzialmente ancora insediabili o necessitanti di infrastrutturazioni analogamente alle aree di nuovo impianto, in prossimità delle quali sono situate.

In dette aree sono previsti interventi fino al punto f3) dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione.

All’interno delle aree di tipo BC potranno essere attuati con  titolo abilitativo diretto gli interventi di completamento su singoli lotti inedificati.

Gli interventi eccedenti il volume di 1.000 mc. o tali da prevedere il frazionamento di particelle catastali dovranno esser realizzati tramite Piano Esecutivo Convenzionato tale da garantire la realizzazione delle necessarie infrastrutturazioni primarie nonché la dismissione di aree per standards urbanistici in misura non inferiore a quanto previsto dall’articolo 7 delle presenti N.T.A.

Nell’area BC1, eventuali strumenti urbanistici che prevedano il conferimento e la dismissione gratuita di aree di servizi per standards urbanistici della confinante a est area per servizi n.  132 in misura eccedente quanto previsto dall’articolo 7, potranno dimensionare gli insediamenti conteggiando agli effetti dell’indice volumetrico la metà delle aree dismesse in supero a quanto previsto dal già citato articolo 7 delle presenti N.T.A. su cui detto indice volumetrico verrà pertanto utilizzato come indice territoriale.

3)      AREE DI TIPO BR

Sono aree di tipo BR (BR1, BR2, ecc.) le aree caratterizzate da insediamenti misti residenziali, produttivi, terziari, di vecchio impianto, connotate da disordine tipologico ed urbanistico, che il Piano Regolatore destina ad interventi di complessiva trasformazione tramite interventi di ristrutturazione o demolizione e nuova costruzione fino al punto e2) dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione in regime di  titolo abilitativo diretto, con modalità previste dalle singole schede d'intervento e comunque nei limiti degli indici volumetrici propri di ciascuna area, o anche di ristrutturazione urbanistica di cui al punto h) dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione in regime di Piani Esecutivi di iniziativa privata (Piani di Recupero) o di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati) i cui confini potranno essere individuati di volta in volta nell'ambito delle aree indicate dal P.R.G. con semplici deliberazioni comunali.

In fase transitoria, ovvero in assenza di strumenti esecutivi, sono ammessi gli interventi fino al punto f2) dell’articolo 17 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

In dette aree le variazioni di destinazione d'uso potranno riguardare il 100% del complesso edificato interessato ove esse consistano in variazione da destinazione produttiva a residenza o destinazione commerciale; non potranno superare il 30% allorquando consistono in mutazione da residenza od attività terziaria in attività produttiva, che sarà comunque ammessa solo sotto forma di artigianato di servizio, con esclusione di attività produttive di tipo industriale.

L’area BR12 è in parte ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle presenti Norme di Attuazione.

 

4)      AREE DI TIPO BS

Sono aree di tipo BS (BS1, BS2, ecc.) le aree caratterizzate da edificazioni recenti di elevata densità residenziale o stralciate, a tutela di edificazioni esistenti, da limitrofe aree per servizi.

In dette aree è previsto di norma il mantenimento allo stato di fatto e la conservazione del patrimonio edilizio esistente, tramite interventi fino al punto e2) dell’articolo 17 delle presenti Norme di Attuazione.

In tutte le aree di tipo B gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno normati come interventi di nuova costruzione sulla base dei parametri urbanistici desumibili dalle varie schede di intervento.