Nelle altre aree a
destinazione preminentemente residenziale, destinate a nuovi insediamenti
identificate con la lettera C, le modalità di intervento sono individuate nelle
tabelle allegate alle norme; in esse potranno essere effettuati interventi fino
alla lettera g) dell’articolo 17 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
Nelle aree per le quali
il P.R.G. prevede la subordinazione dell'edificazione a strumento esecutivo
(aree di nuovo impianto), di iniziativa pubblica o privata, in assenza di
questo sono ammessi sugli edifici esistenti gli interventi di recupero di cui
all'articolo 31, punti a), b) e c) della Legge n° 457/1978.
Gli Strumenti
Urbanistici Esecutivi dovranno comportare dismissione di aree in quantità tale
da garantire l'equilibrio tra gli standards di cui al precedente articolo 7 e i
nuovi abitanti insediabili.
Le superfici da
dismettere dovranno essere reperite all’interno delle aree oggetto d’intervento
ove indicate dal Piano Regolatore, ovvero in zone ad esse limitrofe.
Gli strumenti
urbanistici esecutivi, ove estesi ad una o più zone, potranno prevedere
parziali ridisegni della viabilità e del posizionamento dei servizi, ferma
restandone la superficie prevista dal Piano Regolatore.
Le zone di nuovo
impianto in Regione Roncaglia, definite come aree C1, C2, C3, dovranno essere
attuate tramite Strumento Urbanistico Esecutivo esteso alla totalità delle tre
aree: la presente prescrizione costituisce elemento strutturale del P.R.G. e
non può essere variata o modificata se non con variante strutturale al P.R.G.
stesso.
Il S.U.E. unitario
delle Aree C1, C2, C3, dovrà prevedere l’accorpamento delle volumetrie nelle
parti meno acclivi cercando di evitare una dispersione disomogenea
dell’edificazione.
Il S.U.E. relativo
all’area C9, potrà comprendere al suo interno anche l’area per servizi pubblici
n. 59, con dismissione della medesima
all’Amministrazione pubblica.[1]E’
ammessa inoltre la rilocalizzazione di tale superficie, all’interno del
perimetro dello Strumento urbanistico esecutivo, al fine di favorirne
l’accorpamento planimetrico con le Aree per servizi pubblici (per l’istruzione)
esistenti e previste ed una loro complessiva valorizzazione funzionale; senza
che ciò determini incrementi delle potenzialità edificatorie previste dalla
relativa scheda di zona.[2]
L’area a servizi SE/a n.
16 in quanto oggetto di cessione (prot. n. 10442 del 20/06/2012) anticipata rispetto
alla formazione ed attuazione del SUE relativo alla zona C9 non è modificabile
nella sua ubicazione in sede di formazione e approvazione del SUE in cui
risulta compresa.
Gli
eventuali lotti residuali facenti parte di S.U.E. con concessione scaduta e con
OO.UU. già integralmente eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune
possono essere attuati tramite titolo abilitativo diretto, subordinatamente al
pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel rispetto della volumetria massima
ammessa dal PRGC. Gli elaborati tecnici del PdC dovranno pertanto essere dotati
di verifica analitica del rispetto delle volumetrie massime ammesse dal PRGC,
mediante analisi in dettaglio di tutte le volumetrie già realizzate sulla
medesima area urbanistica attuata mediante S.U.E..