Articolo 32.        Aree residenziali di nuovo impianto e completamento di tipo C

Nelle altre aree a destinazione preminentemente residenziale, destinate a nuovi insediamenti identificate con la lettera C, le modalità di intervento sono individuate nelle tabelle allegate alle norme; in esse potranno essere effettuati interventi fino alla lettera g) dell’articolo 17 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Nelle aree per le quali il P.R.G. prevede la subordinazione dell'edificazione a strumento esecutivo (aree di nuovo impianto), di iniziativa pubblica o privata, in assenza di questo sono ammessi sugli edifici esistenti gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, punti a), b) e c) della Legge n° 457/1978.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno comportare dismissione di aree in quantità tale da garantire l'equilibrio tra gli standards di cui al precedente articolo 7 e i nuovi  abitanti  insediabili.

Le superfici da dismettere dovranno essere reperite all’interno delle aree oggetto d’intervento ove indicate dal Piano Regolatore, ovvero in zone ad esse limitrofe.

Gli strumenti urbanistici esecutivi, ove estesi ad una o più zone, potranno prevedere parziali ridisegni della viabilità e del posizionamento dei servizi, ferma restandone la superficie prevista dal Piano Regolatore.

Le zone di nuovo impianto in Regione Roncaglia, definite come aree C1, C2, C3, dovranno essere attuate tramite Strumento Urbanistico Esecutivo esteso alla totalità delle tre aree: la presente prescrizione costituisce elemento strutturale del P.R.G. e non può essere variata o modificata se non con variante strutturale al P.R.G. stesso.

Il S.U.E. unitario delle Aree C1, C2, C3, dovrà prevedere l’accorpamento delle volumetrie nelle parti meno acclivi cercando di evitare una dispersione disomogenea dell’edificazione.

Il S.U.E. relativo all’area C9, potrà comprendere al suo interno anche l’area per servizi pubblici n. 59,  con dismissione della medesima all’Amministrazione pubblica.[1]E’ ammessa inoltre la rilocalizzazione di tale superficie, all’interno del perimetro dello Strumento urbanistico esecutivo, al fine di favorirne l’accorpamento planimetrico con le Aree per servizi pubblici (per l’istruzione) esistenti e previste ed una loro complessiva valorizzazione funzionale; senza che ciò determini incrementi delle potenzialità edificatorie previste dalla relativa scheda di zona.[2]

L’area a servizi SE/a n. 16 in quanto oggetto di cessione (prot. n. 10442 del 20/06/2012) anticipata rispetto alla formazione ed attuazione del SUE relativo alla zona C9 non è modificabile nella sua ubicazione in sede di formazione e approvazione del SUE in cui risulta compresa.

Gli eventuali lotti residuali facenti parte di S.U.E. con concessione scaduta e con OO.UU. già integralmente eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune possono essere attuati tramite titolo abilitativo diretto, subordinatamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel rispetto della volumetria massima ammessa dal PRGC. Gli elaborati tecnici del PdC dovranno pertanto essere dotati di verifica analitica del rispetto delle volumetrie massime ammesse dal PRGC, mediante analisi in dettaglio di tutte le volumetrie già realizzate sulla medesima area urbanistica attuata mediante S.U.E..

 



[1] Comma introdotto con DCC n. 54 del 20/11/2005 – Variante Parziale n. 04

[2] Comma introdotto con DCC n. 54 del 20/11/2005 – Variante Parziale n. 04