Articolo 33.        Nuclei perimetrati frazionali, AF, AFs

Nei nuclei perimetrati frazionali, individuati come zone di recupero nelle tavole di progetto, persiste una duplice destinazione preminente, residenziale ed agricola.

Pertanto:

a)      è ammesso il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale, commerciale o artigianale per artigianato di servizio negli edifici esistenti alla data di adozione della presente norma in variante al Piano Regolatore Generale di Canelli, ad esclusione degli edifici assoggettati al mantenimento dell'immobile a servizio dell'attività agricola di cui al 7° comma dell'articolo 25 della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

          Le nuove destinazioni commerciali o artigianali saranno ammesse, con il massimo di 200 mq. di superficie utile lorda, solo in quanto funzionali alla residenza e alle residenze agricole che costituiscono la destinazione preminente e dovranno essere previste le dotazioni di aree a parcheggio nei limiti minimi di cui all'articolo 21, punti 2) e 3), 1° comma, della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

          Il mutamento di destinazione può essere effettuato anche mediante interventi edilizi di recupero ammessi in forza di  adeguato titolo abilitativo.

          Per esplicita previsione del P.R.G., che ha considerato i possibili incrementi volumetrici ai fini del computo degli standards, gli interventi possono anche comportare l'utilizzazione a fini residenziali delle parti di costruzione già a destinazione rurale-produttiva (fienili, stalle), purché gli spazi preesistenti risultino chiusi su due lati e coperti.

          Il mutamento della destinazione d'uso dal rurale-produttivo a residenziale comporta il pagamento degli oneri  nella misura ridotta prevista per gli interventi di recupero.

          Il mutamento di destinazione di cui al presente articolo è escluso per i ruderi.

          Si intendono per ruderi le preesistenze indicative di precedenti costruzioni, a tal punto di degrado da non poter essere oggetto di alcuna attuale destinazione e nei confronti delle quali gli interventi possibili non potrebbero che essere di demolizione e nuova costruzione.

b)      saranno inoltre ammessi, sugli edifici esistenti a destinazione residenziale o residenziale agricola ampliamenti fino al 40% delle superfici residenziali utili esistenti all’atto dell’adozione del progetto preliminare della presente variante al P.R.G. con un massimo di 200 mq.

          Detti ampliamenti potranno avvenire una tantum nell’arco di tempo di vigore del presente Piano Regolatore senza verifica volumetrica, ma saranno soggetti al rispetto di tutti gli altri parametri urbanistici propri dell’area.

          Gli ampliamenti saranno consentiti esclusivamente allorquando sia stato completamente effettuato, negli edifici interessati, tutto il recupero delle superfici ad originaria destinazione agricola di cui al precedente punto a).

c)      gli interventi di cui alla lettera a) non sono ammessi su edifici costruiti con destinazione rurale a seguito di  titolo abilitativo rilasciato ai sensi della Legge 28/1/1977, n° 10, articolo 9, o su quelle che in futuro venissero concesse con destinazione rurale ai sensi dell’articolo 25 della Legge Regionale urbanistica n. 56/1977 e s.m. e i.

          Le modalità di intervento nei nuclei frazionali agricoli sono indicate nelle singole schede d'intervento.

d)      negli annucleamenti frazionali individuati come zone di recupero, potranno essere ammessi con  titolo abilitativo diretto gli interventi sopra indicati fino al punto f2) dell’articolo 17 N.T.A. nei limiti di quanto prescritto dal presente articolo.

Nella zona di recupero AFs denominata "Salesiani" gli interventi di recupero dovranno riguardare unitariamente l'intero complesso, che potrà essere soggetto a variazione di destinazione d'uso rispetto all'attuale (vedi scheda normativa). Gli interventi  dovranno comunque essere previsti nell'ambito di un unitario Piano di Recupero comportante una convenzione urbanistica tra Comune e operatori proponenti.

I nuclei AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8 (in parte), AF14 (in parte), AF15 sono ricompresi all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera B delle presenti Norme di Attuazione.