Nei nuclei perimetrati
frazionali, individuati come zone di recupero nelle tavole di progetto,
persiste una duplice destinazione preminente, residenziale ed agricola.
Pertanto:
a) è
ammesso il mutamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale,
commerciale o artigianale per artigianato di servizio negli edifici esistenti
alla data di adozione della presente norma in variante al Piano Regolatore
Generale di Canelli, ad esclusione degli edifici assoggettati al mantenimento
dell'immobile a servizio dell'attività agricola di cui al 7° comma
dell'articolo 25 della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Le
nuove destinazioni commerciali o artigianali saranno ammesse, con il massimo di
200 mq. di superficie utile lorda, solo in quanto funzionali alla residenza e
alle residenze agricole che costituiscono la destinazione preminente e dovranno
essere previste le dotazioni di aree a parcheggio nei limiti minimi di cui
all'articolo 21, punti 2) e 3), 1° comma, della Legge Regionale n° 56/1977 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il
mutamento di destinazione può essere effettuato anche mediante interventi
edilizi di recupero ammessi in forza di
adeguato titolo abilitativo.
Per
esplicita previsione del P.R.G., che ha considerato i possibili incrementi
volumetrici ai fini del computo degli standards, gli interventi possono anche
comportare l'utilizzazione a fini residenziali delle parti di costruzione già a
destinazione rurale-produttiva (fienili, stalle), purché gli spazi preesistenti
risultino chiusi su due lati e coperti.
Il
mutamento della destinazione d'uso dal rurale-produttivo a residenziale
comporta il pagamento degli oneri nella
misura ridotta prevista per gli interventi di recupero.
Il
mutamento di destinazione di cui al presente articolo è escluso per i ruderi.
Si
intendono per ruderi le preesistenze indicative di precedenti costruzioni, a
tal punto di degrado da non poter essere oggetto di alcuna attuale destinazione
e nei confronti delle quali gli interventi possibili non potrebbero che essere
di demolizione e nuova costruzione.
b) saranno
inoltre ammessi, sugli edifici esistenti a destinazione residenziale o
residenziale agricola ampliamenti fino al 40% delle superfici residenziali
utili esistenti all’atto dell’adozione del progetto preliminare della presente
variante al P.R.G. con un massimo di 200 mq.
Detti
ampliamenti potranno avvenire una tantum nell’arco di tempo di vigore del
presente Piano Regolatore senza verifica volumetrica, ma saranno soggetti al
rispetto di tutti gli altri parametri urbanistici propri dell’area.
Gli
ampliamenti saranno consentiti esclusivamente allorquando sia stato
completamente effettuato, negli edifici interessati, tutto il recupero delle
superfici ad originaria destinazione agricola di cui al precedente punto a).
c) gli
interventi di cui alla lettera a) non sono ammessi su edifici costruiti con
destinazione rurale a seguito di titolo
abilitativo rilasciato ai sensi della Legge 28/1/1977, n° 10, articolo 9, o su
quelle che in futuro venissero concesse con destinazione rurale ai sensi
dell’articolo 25 della Legge Regionale urbanistica n. 56/1977 e s.m. e i.
Le
modalità di intervento nei nuclei frazionali agricoli sono indicate nelle
singole schede d'intervento.
d) negli
annucleamenti frazionali individuati come zone di recupero, potranno essere
ammessi con titolo abilitativo diretto
gli interventi sopra indicati fino al punto f2) dell’articolo 17 N.T.A. nei
limiti di quanto prescritto dal presente articolo.
Nella zona di recupero
AFs denominata "Salesiani" gli interventi di recupero dovranno riguardare
unitariamente l'intero complesso, che potrà essere soggetto a variazione di
destinazione d'uso rispetto all'attuale (vedi scheda normativa). Gli
interventi dovranno comunque essere
previsti nell'ambito di un unitario Piano di Recupero comportante una
convenzione urbanistica tra Comune e operatori proponenti.
I nuclei AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8 (in parte), AF14 (in parte), AF15 sono ricompresi all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera B delle presenti Norme di Attuazione.