Articolo 34.        Aree agricole E, EU, EI

1)        Il P.R.G.C. individua il territorio extraurbano a vocazione agricola con le lettere E, EU ed EI. La totalità delle suddette aree è interessata dal progetto UNESCO inerente i ‘Paesaggi vitivinicoli del Piemonte’. Su tale parte del territorio sono consentite le attività e le opere destinate all’esercizio ed allo sviluppo della produzione agraria, e sono vietate quelle incompatibili con la produzione stessa e con la funzione propria di tale parte di territorio. Le sottozone individuate sono così articolate:

·         Aree agricole ordinarie E;

·         Aree agricole di integrazione EI;

·         Aree agricole della “Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante” EU.

2)             Aree agricole E, EU, EI – Prescrizioni generali

2.1    I A dette aree per le abitazioni rurali viene associato un indice volumetrico conforme a quanto stabilito dal 12° comma dell'articolo 25 della Legge Regionale urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di richiesta di edificazione verrà conteggiato l'indice volumetrico corrispondente alla coltura in atto alla data della richiesta stessa.

2.2    Le aree agricole hanno come destinazione prioritaria quella delle aziende agricole e della residenzialità agricola ad esse connessa. Costituiscono destinazione secondaria, pure ammessa, la residenzialità nell'ambito delle edificazioni esistenti non più collegate funzionalmente ad aziende agricole, le piccole attrezzature commerciali e di artigianato di servizio direttamente funzionali ed indispensabili al mantenimento e allo sviluppo della destinazione principale di zona, nei limiti indicati nel presente articolo e nelle singole schede d'intervento.

2.3    Nelle aree agricole sono consentiti, nei limiti più sotto specificati e nell'ambito dei parametri urbanistici precisati dalle schede d'intervento, i tipi d'intervento descritti dall’articolo 17 delle presenti Norme fino al punto g).

2.4    A - Le nuove abitazioni rurali sono ammesse esclusivamente:

-       Qualora sia documentato un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti all’azienda o di incremento dei nuclei familiari residenti;

-       Qualora, per motivi tecnici e funzionali, l’abitazione esistente risulti non recuperabile e debba quindi essere sostituita. In questo caso, in sede di richiesta del titolo abilitativo per la nuova abitazione, deve essere prevista la demolizione contestuale delle strutture esistenti, ove non d’impianto storico;

-       Qualora si preveda l’insediamento di aziende agricole di nuova formazione. In questo caso gli interventi saranno consentiti previa acquisizione di documentazione che evidenzi i caratteri e i contenuti del piano aziendale od interaziendale a norma delle vigenti disposizioni.

I titoli abilitativi per la realizzazione di nuove residenze rurali, con un massimo di volume complessivo per residenza di mc. 1.500, sono rilasciate agli imprenditori agricoli a titolo principale, anche quali soci di cooperative, ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo per l'uso esclusivo degli imprenditori agricoli a titolo principale o dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo, nonché  agli imprenditori agricoli non a titolo principale, ai sensi del penultimo e ultimo comma dell’articolo 2 della legge regionale 63/78 e s.m. e i. e della lettera m) del secondo comma dell’articolo 25 della L.R. 56/77 e s. m e i., purché possano dimostrare che la consistenza effettiva dell'azienda e la sua produzione generano un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue, ai sensi della Legge Regionale 12/10/1978, n° 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e purché abbiano residenza e domicilio nell'azienda interessata; da parte dei medesimi soggetti sono ammesse la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti; i titoli abilitativi ai non imprenditori agricoli saranno rilasciati a titolo oneroso, previo parere relativo all'effettiva esistenza e consistenza dell'azienda della Commissione Agricola Comunale istituita ai sensi dell'articolo 1, lettera d) della Legge Regionale 2/5/1980, n° 33. Gli ampliamenti delle superfici residenziali esistenti potranno essere preferibilmente localizzati sfruttando gli spazi a rustico esistenti, purché ciò non comporti la necessità di realizzare nuovi volumi accessori. Solo in assenza di tali spazi potranno costituire volumetria aggiuntiva. Le ristrutturazioni e gli ampliamenti dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dall'allegato "A" alle Norme Tecniche di Attuazione "Prescrizioni costruttive per gli interventi nel territorio extraurbano".

2.4    B - Le attrezzature di servizio alle aziende agricole: magazzini, locali per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché stalle, silos e serre fisse, sono ammesse solo se funzionali alla conduzione dei fondi da parte dell’imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell’art. 2135 del C.C., singoli o associati, e se funzionalmente collegate alle esigenze produttive dell’azienda agricola ed ospitanti attività configurabili come attività agricole. Tali strutture devono essere ubicate nell’ambito del nucleo aziendale principale, fatte salve comprovate esigenze produttive o igienico-sanitarie che ne rendano necessaria l’ubicazione al di fuori del medesimo. Se non sia configurabile o definibile un nucleo aziendale si valuterà caso per caso l’ubicazione di tali strutture, tenendo conto della particolarità delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area interessata dall’intervento. La costruzione di nuove attrezzature di servizio deve rispettare le indicazioni dell’Allegato A (parte B).  I titoli abilitativi per la realizzazione delle attrezzature di servizio alle aziende agricole sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale comprovante le reali esigenze produttive dell’impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di  asservimento dei terreni non boscati e di un vincolo di destinazione d’uso ventennale, registrati e trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

2.4    C -  I titoli abilitativi e autorizzazioni per la realizzazione d'interventi di cui ai punti da a) a g1) dell’articolo 17 delle Norme di Attuazione sono rilasciate ai soggetti di cui al precedente punto 2.4A). Nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi  è consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, invalidità o cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla Legge Regionale 12/10/1978, n° 63 e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcun titolo abilitativo. I titoli abilitativi di cui ai punti 2.4A), 2.4B) e 2.4C) sono rilasciati nei limiti delle specifiche prescrizioni e dei parametri urbanistici indicati dalle singole schede di area delle zone agricole, fatto salvo quanto sopra consentito agli effetti dei conteggi volumetrici. Nell’ambito della conduzione delle aziende agricole è sempre ammessa la destinazione d’uso agrituristica in forza delle disposizioni legislative vigenti (L.R. n. 31/1985 ‘Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere’; L.R. n. 38/95 ‘Disciplina dell’agriturismo’; L.R. 9/03 ‘Norme per il recupero funzionale dei rustici’).

2.5   I titoli abilitativi per nuove edificazioni dovranno avere, come requisito indefettibile, l'esistenza di infrastrutturazioni primarie che nelle zone agricole potrà essere definita come segue:

a)  presenza di rete fognaria o possibilità di realizzare sistemi sussidiari di smaltimento comunque conformi alle normative igieniche vigenti;

b)  possibilità di approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico o da acquedotto privato di certificata potabilità;

c)  possibilità di accesso da viabilità pubblica o privata comunque agibile con automezzi.

Inoltre, all’atto della richiesta del titolo abilitativo per gli interventi edificatori dovrà essere prodotta la documentazione specificata nell’Allegato A (parte B).

a)   Documentazione comprovante l’appartenenza a una delle classi di soggetti giuridici di cui al precedente punto 2.4 - A, la disponibilità dei terreni e sulla forma di conduzione dell’azienda; Indicazione della forza lavoro dell’azienda, con specificazione delle giornate lavorative prestate per ogni singolo addetto.

b)   Elenchi e planimetrie catastali con indicazione delle previsioni del PRGC e dei relativi indici utilizzati per singolo mappale ed estratto delle cartografie del PRGC vigente con specificata la perimetrazione delle zone interessate dall’edificazione;

c)   Planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell’azienda e relativi indirizzi produttivi, dimensione degli appezzamenti e ripartizione colturale, assetto infrastrutturale previsto, classe di rischio idrogeologico. Il tutto dovrà essere corredato da adeguata documentazione fotografica estesa anche alle aree circostanti;

d)   Planimetrie dello stato di fatto dei fabbricati esistenti e di progetto degli interventi proposti, corredate da adeguata documentazione fotografica;

e)   Planimetria con individuazione dell’ambito d’intervisibilità degli interventi proposti ed individuazione planimetrica degli interventi di minimizzazione degli impatti visuali;

Il rilascio  dei titoli abilitativi per gli interventi edificatori nelle zone agricole finalizzati alla realizzazione di residenze o attrezzature agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto d'impegno dell’avente diritto con i contenuti previsti dall'articolo 25 della Legge Regionale urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mutamento di destinazione d'uso per cause di forza maggiore o per morte del concessionario è normato come dall'articolo 25 della Legge Regionale urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il conteggio dei volumi necessari alle nuove costruzioni è ammesso l’accorpamento di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed anche in comuni diversi entro la distanza di 3 5 chilometri, misurati in linea d'aria, dal centro aziendale. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a non aedificandi e sono evidenziate, di volta in volta, su mappe catastali tenute in pubblica visione.

2.5    Gli edifici dismessi o non più necessari all’attività agricola e gli edifici in cui l’attività agricola si considera cessata ai sensi dell’art. 24, comma 5) della L.R. 56/77 sono riutilizzabili ordinariamente con le seguenti destinazioni:         

a)   residenza extra-agricola, anche ai sensi della L.R. n. 9/03 ‘Norme per il recupero funzionale dei rustici’;

b)   riuso a fini turstico-ricettivi in applicazione della L.R. n. 31/1985 ‘Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere’ e della L.R. n. 38/95 ‘Disciplina dell’agriturismo’.

Ai fini della promozione turistica del territorio in modo diffuso, il recupero di cui ai precedenti punti a) e b) è ammesso su tutta la volumetria esistente.

 Nel caso di residenze ex agricole è ammesso un ampliamento una tantum del 20% ai sensi del successivo art. 55, solo in assenza di strutture ex agricole aggregate alla residenza e contenute nel corpo principale dell'edificio. Tali interventi non potranno comunque portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore a 4.

È altresì ammesso il recupero ai fini di attività ricettive-alberghiere condizionato da: possibilità di allaccio alla rete fognaria, con esclusione di altre tipologie di smaltimento dei reflui, collegamento ad acquedotto pubblico e vincolo decennale all’attività.

Ai fini del reperimento dei parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89 è ammessa la realizzazione di autorimesse totalmente interrate all’interno del lotto di pertinenza del fabbricato. La localizzazione degli stessi è altresì ammessa al piano terra dei fabbricati esistenti e/o allo scoperto, nei lotti di pertinenza degli edifici.

2.8  Tutte le edificazioni ammesse nelle zone agricole dovranno comunque rientrare nei seguenti limiti, fatti salvi quelli più restrittivi delle specifiche schede d'intervento:

  Distanza minima da confini privati mt. 5,00.

E' ammessa l'edificazione in aderenza a fabbricati già posti a confine, nonché l'edificazione a confine in presenza di atto di assenso del proprietario confinante interessato; sono fatte salve in questo caso le norme di Codice Civile relative a vedute ed affacci. E ammessa inoltre l'edificazione a confine di bassi fabbricati non eccedenti l'altezza di mt. 3,00 in gronda. Ove detti edifici non siano posizionati a confine dovranno essere posizionati alla distanza di mt. 5,00 dal confine stesso. Le distanze da Strade Comunali e Provinciali saranno quelle previste dal D.M. 2/4/1968, n° 1444, fatta salva la possibilità di effettuare ampliamenti di edifici rurali ad uso residenziale esistenti nelle fasce di rispetto stradale, sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria da salvaguardare, previo nulla osta dell'amministrazione di competenza, ovvero in prosecuzione dei fili edilizi esistenti, in quest'ultimo caso purché l'ampliamento abbia sviluppo lungo l'asse viario da salvaguardare inferiore allo sviluppo dell'edificio da ampliare. Le distanze minime tra stalle, porcilaie, allevamenti intensivi di animali ed edifici destinati alla residenza saranno di mt. 50,00. E' ammessa la permanenza di piccoli allevamenti esistenti, non eccedenti i 10 capi, purché non nocivi e molesti, in prossimità dei fabbricati abitativi a distanze inferiori a quelle sopra prescritte.

2.9  Sono ammesse attrezzature sportive solo quali pertinenze private di residenze esistenti o come infrastrutture di supporto ad eventuali destinazioni agrituristiche e comunque ad esse commisurate.

2.10Nelle zone agricole EU ed E1, cioè nelle aree caratterizzate da colture viticole di pregio, saranno ammessi, nei limiti e da parte dei soggetti più oltre definiti, gli interventi volti alla realizzazione di strutture per la lavorazione, imbottigliamento, conservazione, commercializzazione dei prodotti enologici. Detti interventi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

·        La superficie coperta non potrà eccedere il 33% dell'area di pertinenza, la superficie utile  lorda  comprensiva delle cantine non potrà eccedere i 1.000 mq. nel caso di singole aziende e i 5.000 mq. nel caso di consorzi di aziende agricole o produttori associati.

·        Le sopra indicate superfici dovranno essere articolate sulle tipologie classiche delle tradizionali cantine e cioè edifici su uno o due piani oltre al piano interrato, a manica semplice o doppia con posizionamento delle cantine al piano terreno, interrato o seminterrato, con esclusione tassativa di tipologie industriale o di strutture prefabbricate su unico piano e comunque nel rispetto delle caratteristiche tipologiche indicate nell'allegato "B" “A” (parte B) delle presenti Norme di Attuazione "Particolari prescrizioni esecutive per interventi nel territorio extraurbano".

·        La parte destinata a residenza del proprietario, conduttore o custode non potrà eccedere la quinta parte della superficie utile complessiva con un massimo di mq. 200 di superficie utile lorda e non potrà essere realizzata con corpo di fabbrica autonomo.

·        Gli interventi, attuabili una sola volta e non cumulabili nell'ambito dell'azienda, potranno essere proposti ed attuati esclusivamente da soggetti singoli o associati titolari di aziende vinicole che siano proprietarie di fondi agricoli circostanti o limitrofi all'insediamento proposto, coltivati a vite, di superficie non inferiore a 7 Ha.

·        Il rilascio del titolo abilitativo, a titolo oneroso, sarà condizionato all'atto unilaterale d'impegno a mantenere la destinazione dell'immobile a servizio dell'attività vitivinicola e all'accertamento da parte del Comune che oltre ai requisiti minimi d'insediamento sopra descritti siano previsti trattamenti delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento conformi alle normative di settore vigenti all'epoca del rilascio.

2.11     Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere posizionati in modo da rispettare le seguenti prescrizioni:

a)  la sagoma dell'edificazione non potrà emergere dalla linea di cielo dei crinali delle colline in tutte le aree agricole, lungo i crinali morfologicamente riconosciuti (Vedi Tavola U2a) sono vietati interventi di nuova edificazione ricadenti in un intorno di 30 metri per lato dai sistemi di crinali e di cime. Tale norma non si applica ai nuclei perimetrati frazionali AF;

b)  le nuove edificazioni dovranno essere posizionate in modo da non generare il fabbisogno di nuova viabilità se non privata, per collegamento con la viabilità esistente per uno sviluppo massimo di 50 ml.;

c)  in caso di costruzione a valle di viabilità esistenti la quota del colmo del tetto non dovrà superare di più di mt. 1,50 la quota del piano stradale;

d)  il posizionamento nell'ambito dell'azienda agricola dovrà essere tale da non utilizzare le aree di miglior esposizione e di miglior qualità dal punto di vista della produzione viticola;

e) le nuove edificazioni e la realizzazione di fabbricati accessori dovranno essere realizzate a non più di 30 metri di distanza dagli edifici esistenti (fatta eccezione per le maggiori distanze previste in ottemperanza a specifici disposti normativi) e la loro posizione non dovrà aumentare la lunghezza dei fronti costruiti costituenti ostacolo alla continuità della percezione delle visuali di ampio raggio.

2.12Sui manufatti edilizi eventualmente presenti all’interno di fasce di rispetto stradali sono ammessi interventi volti al superamento di condizioni critiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza e qualità della viabilità coinvolta. Pertanto, per i fabbricati che ricadono nelle condizioni sopra descritte legittimamente autorizzati, qualora risultino caratterizzati contestualmente dalle seguenti caratteristiche:

-       siano collocati ai margini di essa entro una fascia di m. 5 dai cigli stradali;

-       si confrontino con la viabilità per la sola larghezza del corpo di manica del fabbricato principale;

-       il fabbricato sia stato realizzato in epoca successiva al 1945 o, se di epoca precedente, non presenti vincoli e/o valori documentari individuati dal PRGC e da pianificazioni sovraordinate,

si ammettono interventi fino al punto e2), consentendo la demolizione e contestuale ricostruzione dei soli volumi presenti nella fascia di profondità di m. 5, trasferendo gli stessi sul lato opposto del fabbricato rispetto alla viabilità considerata.

Per i fabbricati realizzati antecedentemente al 1945 l’intervento di parziale demolizione e ricostruzione dovrà ottenere preventivamente il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio.

In sede di applicazione di tale specifico intervento in sede di permesso di costruire il proponente dovrà cedere gratuitamente una fascia di terreno della profondità di m. 2 (da misurarsi dal ciglio stradale) e per tutta la lunghezza del lotto di pertinenza del fabbricato.

2.13    All’interno delle aree agricole E, EI ed EU non è ammesso il nuovo impianto di attività estrattive di cava, ammettendo esclusivamente la coltivazione di quelle eventualmente presenti al 31/12/2012.

                                                      

3)      Aree agricole d’integrazione EI

3.1  Il P.R.G. definisce aree agricole d’integrazione le aree contrassegnate in cartografia con la lettera EI. Tali aree, a valenza ambientale, si caratterizzano per:

-       la funzione di ‘filtro’ in contesti urbanizzati (area EI6);

-       la funzione di raccordo con il paesaggio fluviale del torrente Belbo (aree EI3, EI4, EI5, EI8, EI9, EI10, EI11) e funzionali al mantenimento e al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica;

-       la funzione di salvaguardia del paesaggio collinare ai piedi del quale si sviluppa l’urbanizzato (aree EI1, EI2, EI7).

Nelle aree agricole d’integrazione EI, oltre alle norme generali riguardanti le “aree agricole – prescrizioni generali” di cui al precedente punto 2, di cui ai punti precedenti, si applicano le ulteriori limitazioni definite nei successivi punti:

3.1.1        non sono ammessi i seguenti interventi:

a)     la costruzione di nuove residenze rurali e/o nuove abitazioni per residenza civile permanente;

b)     la costruzione di nuove attrezzature di servizio alle aziende agricole: magazzini, locali per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, stalle, silos e serre comportanti la modifica permanente del suolo, ecc.. Nelle aree EI1 e EI2, al fine di tutelare le peculiarità visuali del paesaggio agricolo, non è consentita la realizzazione di nessuna tipologia di serre;

c)     l’eliminazione degli individui arborei isolati, di filari arborei e di siepi se non in casi di documentato pericolo per l’incolumità pubblica. In tali casi gli individui arborei dovranno essere sostituiti con nuovi individui della stessa specie (se si tratta di specie autoctone) o a specie autoctone. E’ sempre ammessa la sostituzione di specie arboree estranee al paesaggio storico con altre conformi ad esso.

d)     le seguenti attività:

-          scavo ed estrazione di materiali inerti, anche se non classificabili come cava;

-          allevamenti aziendali di tipo intensivo ed industriale;

-          la realizzazione di elettrodotti aerei, salvo quelli al servizio degli insediamenti presenti ed in ogni caso valutandone l’impatto sul paesaggio;

-          l’insediamento di attività che comportino la trasformazione del suolo.

3.1.2    sono ammessi interventi di recupero igienico-funzionale di abitazioni esistenti,  intendendo:

-         l'esecuzione di opere di manutenzione, di risanamento e di ristrutturazione parziale di  unità  immobiliari già destinate all'abitazione;

-         l'ampliamento della superficie utile abitabile così come previsto all’art. 55;

-         la realizzazione di bassi fabbricati da destinare ad autorimesse e depositi con superficie utile non superiore a 30 m2 in aderenza ai fabbricati esistenti.

3.1.3    Nelle aree agricole EI3, EI4 ed EI8 sono sempre ammessi interventi di rinaturalizzazione (costituzione di aree umide, recupero e/o ricostituzione di siepi e fasce ripariali) e di riforestazione, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica.

3.2 L’area EI2 è in parte ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; si applicano le norme delle “aree agricole – prescrizioni generali” di cui al precedente punto 2.

 

4)      Aree sottoposte alla candidatura UNESCO EU

4.1  Il PRGC, coerentemente all’iter previsto dalla Candidatura Unesco ha individuato sull’elaborato P2.1 relativo a tutto il territorio comunale, le aree di “core zone” (Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante), ed ha riconosciuto la presenza della “Buffer zone” coprente la restante parte territorio comunale.

Per le aree ricomprese all’interno della Core Zone si perseguono i seguenti obiettivi:

a) con riferimento alla trama agricola:

-    salvaguardia attiva dello specifico valore paesaggistico del territorio agricolo;

-    protezione del suolo dall’impermeabilizzazione, dall’erosione e da forme di degrado connesse all’applicazione non corretta dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;

-    mantenimento dell’uso agrario delle terre, secondo le buone pratiche agricole al fine di garantire la sostenibilità delle produzioni e la conservazione del paesaggio.

b) con riferimento agli insediamenti:

-    conservazione attiva dei valori ad essi associati;

-    conservazione e valorizzazione dei sistemi di relazione;

-    miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e funzionale.

c) con riferimento ai valori storico-culturali e naturali:

-    salvaguardia del sistema storico territoriale a vigneto e relativi manufatti e strutture caratterizzanti i sistemi insediativi tradizionali connessi;

-   mantenimento dell’immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese, quale espressione della cultura regionale e delle culture locali;

-    rafforzamento del ruolo dei centri storici fortemente legati alla cultura del vino nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle specificità dei territori;

-    salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti negativi dei contesti paesaggistici di pertinenza;

-    contenimento delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano i paesaggi dotati di un’identità ancora riconoscibile;

-    valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici;

-    conservazione della biodiversità degli habitat e delle specie, sulla base dei principi della Rete Natura 2000.

4.2 Nelle aree agricole rientranti nella “Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante” si applicano le norme delle “aree agricole – prescrizioni generali” di cui al precedente punto 2, con le ulteriori seguenti limitazioni:

a)     Gli interventi sui fabbricati, qualunque sia la loro destinazione, che eccedano il restauro conservativo, devono essere sottoposti a progetto unitario d’intervento da assoggettare a verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale da redigere secondo i disposti e con i contenuti del DPCM 12-12-2005;

b)     Non sono ammissibili interventi che prevedano l’espianto di vigneti esistenti (se non in minima misura) e l’occupazione di aree d’interesse naturalistico definite dall’art. 34bis delle presenti Norme.

c)     Per i tratti di strade di crinale e di costa individuate nella Tavola U2b allegata al PRG valgono le seguenti prescrizioni:

a)        Crinali morfologicamente riconosciuti (vedi Tavola U2a): sono vietati interventi di nuova edificazione ricadenti in un intorno di 50 metri per lato dai sistemi di crinali e di cime. Tale norma non si applica ai nuclei perimetrati frazionali AF;

b)        Strade di crinale (vedi Tavola U2b): lungo tali tratti di strada, non saranno ammesse nuove edificazioni nelle fasce di 50 metri dal ciglio stradale (su entrambi i lati della strada). Inoltre non saranno ammesse nuove edificazioni a valle della strada, oltre tale fascia, se la sagoma di tali nuove edificazioni non sarà contenuta al di sotto del piano teorico inclinato verso il basso di 10° rispetto al piano teorico orizzontale, passante per la quota media del piano stradale nel tratto prospiciente il fabbricato stesso;

c)        Strade di costa: si applicano le norme di cui al punto precedente solo sul lato della strada rivolta verso valle;

d)     Le prescrizioni di cui ai punti c) non si applicano ai fabbricati già esistenti, sia di impianto storico che di recente edificazione. Tutte le nuove edificazioni dovranno essere realizzate a non più di 30 metri di distanza da quelle già insediate e non dovranno aumentare la lunghezza dei fronti costruiti lungo la viabilità costituenti ostacolo alla continuità della percezione delle visuali di ampio raggio.

e)     I muri di sostegno e di contenimento, non potranno superare 2 metri di altezza e saranno realizzati esclusivamente in mattoni pieni, in pietra locale, in c.a. con rivestimento nei due materiali precedentemente citati.

f)       Non è consentita l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle necessarie alle esigenze dell’attività agricola non diversamente soddisfabili. Tali strade non potranno avere una larghezza superiore a 3 metri e non saranno asfaltare e/o pavimentate.

g)     Gli interventi di sistemazione del suolo dovranno essere effettuati con tecniche d’ingegneria naturalistica, fatta eccezione per quelle situazioni che presentano specifiche necessità di messa in sicurezza di tipo idrogeologico, che dovranno essere valutate puntualmente dall’Amministrazione comunale sulla base di approfondimenti tecnici.

h)      Lungo tutte le strade esistenti nella “core zone” è fatto divieto di apporre indiscriminatamente cartelli pubblicitari: sono ammessi soltanto i cartelli previsti dal codice della strada e quelli necessari per garantire l’informazione turistica (attività agrituristiche e di ristorazione, aziende vitivinicole, vigneti di pregio, tempo libero, edifici storici).

i)        Lungo le strade di crinale e di costa, al fine di preservare le visuali paesaggistiche, le nuove recinzioni dovranno essere arretrate rispetto al ciglio stradale di 1,5 metri. La fascia di terreno compresa tra la strada e la recinzione dovrà essere piantumata con vegetazione arbustiva.

j)        Alle aree della “core zone” si applicano tutte le prescrizioni previste dall’art. 34bis delle presenti NTA per la tutela del suolo e delle aree d’interesse naturalistico.

k)      Per quanto concerne la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture valgono le prescrizioni dell’art. 34ter delle NTA. Gli interventi ammessi devono essere assoggettati a verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale da redigere secondo i disposti e con i contenuti del DPCM 12-12-2005 ad eccezione degli interventi riguardanti gli immobili ricadenti all’interno del perimetro dell’area urbana.