1)
Il P.R.G.C. individua il territorio
extraurbano a vocazione agricola con le lettere E, EU ed EI. La totalità delle
suddette aree è interessata dal progetto UNESCO inerente i ‘Paesaggi
vitivinicoli del Piemonte’. Su tale parte del territorio sono consentite le
attività e le opere destinate all’esercizio ed allo sviluppo della produzione
agraria, e sono vietate quelle incompatibili con la produzione stessa e con la
funzione propria di tale parte di territorio. Le sottozone individuate sono
così articolate:
·
Aree agricole ordinarie E;
·
Aree
agricole di integrazione EI;
·
Aree
agricole della “Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante” EU.
2)
Aree agricole E, EU, EI – Prescrizioni generali
2.1
I A dette
aree per le abitazioni rurali viene associato un indice volumetrico conforme a
quanto stabilito dal 12° comma dell'articolo 25 della Legge Regionale
urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. In sede di
richiesta di edificazione verrà conteggiato l'indice volumetrico corrispondente
alla coltura in atto alla data della richiesta stessa.
2.2
Le
aree agricole hanno come destinazione prioritaria quella delle aziende agricole
e della residenzialità agricola ad esse connessa. Costituiscono destinazione
secondaria, pure ammessa, la residenzialità nell'ambito delle edificazioni
esistenti non più collegate funzionalmente ad aziende agricole, le piccole
attrezzature commerciali e di artigianato di servizio direttamente funzionali
ed indispensabili al mantenimento e allo sviluppo della destinazione principale
di zona, nei limiti indicati nel presente articolo e nelle singole schede
d'intervento.
2.3
Nelle
aree agricole sono consentiti, nei limiti più sotto specificati e nell'ambito
dei parametri urbanistici precisati dalle schede d'intervento, i tipi
d'intervento descritti dall’articolo 17 delle presenti Norme fino al punto g).
2.4
A - Le
nuove abitazioni rurali sono ammesse esclusivamente:
-
Qualora
sia documentato un fabbisogno abitativo supplementare in ragione degli addetti
all’azienda o di incremento dei nuclei familiari residenti;
-
Qualora,
per motivi tecnici e funzionali, l’abitazione esistente risulti non
recuperabile e debba quindi essere sostituita. In questo caso, in sede di
richiesta del titolo abilitativo per la nuova abitazione, deve essere prevista
la demolizione contestuale delle strutture esistenti, ove non d’impianto
storico;
-
Qualora
si preveda l’insediamento di aziende agricole di nuova formazione. In questo
caso gli interventi saranno consentiti previa acquisizione di documentazione
che evidenzi i caratteri e i contenuti del piano aziendale od interaziendale a
norma delle vigenti disposizioni.
I titoli abilitativi per la realizzazione di nuove residenze rurali, con un massimo di volume complessivo per residenza di mc. 1.500, sono rilasciate agli imprenditori agricoli a titolo principale, anche quali soci di cooperative, ai proprietari dei fondi o a chi abbia titolo per l'uso esclusivo degli imprenditori agricoli a titolo principale o dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo, nonché agli imprenditori agricoli non a titolo principale, ai sensi del penultimo e ultimo comma dell’articolo 2 della legge regionale 63/78 e s.m. e i. e della lettera m) del secondo comma dell’articolo 25 della L.R. 56/77 e s. m e i., purché possano dimostrare che la consistenza effettiva dell'azienda e la sua produzione generano un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue, ai sensi della Legge Regionale 12/10/1978, n° 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e purché abbiano residenza e domicilio nell'azienda interessata; da parte dei medesimi soggetti sono ammesse la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti; i titoli abilitativi ai non imprenditori agricoli saranno rilasciati a titolo oneroso, previo parere relativo all'effettiva esistenza e consistenza dell'azienda della Commissione Agricola Comunale istituita ai sensi dell'articolo 1, lettera d) della Legge Regionale 2/5/1980, n° 33. Gli ampliamenti delle superfici residenziali esistenti potranno essere preferibilmente localizzati sfruttando gli spazi a rustico esistenti, purché ciò non comporti la necessità di realizzare nuovi volumi accessori. Solo in assenza di tali spazi potranno costituire volumetria aggiuntiva. Le ristrutturazioni e gli ampliamenti dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dall'allegato "A" alle Norme Tecniche di Attuazione "Prescrizioni costruttive per gli interventi nel territorio extraurbano".
2.4 B - Le attrezzature di servizio alle aziende agricole: magazzini, locali per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché stalle, silos e serre fisse, sono ammesse solo se funzionali alla conduzione dei fondi da parte dell’imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell’art. 2135 del C.C., singoli o associati, e se funzionalmente collegate alle esigenze produttive dell’azienda agricola ed ospitanti attività configurabili come attività agricole. Tali strutture devono essere ubicate nell’ambito del nucleo aziendale principale, fatte salve comprovate esigenze produttive o igienico-sanitarie che ne rendano necessaria l’ubicazione al di fuori del medesimo. Se non sia configurabile o definibile un nucleo aziendale si valuterà caso per caso l’ubicazione di tali strutture, tenendo conto della particolarità delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area interessata dall’intervento. La costruzione di nuove attrezzature di servizio deve rispettare le indicazioni dell’Allegato A (parte B). I titoli abilitativi per la realizzazione delle attrezzature di servizio alle aziende agricole sono subordinati alla presentazione di un piano aziendale comprovante le reali esigenze produttive dell’impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di asservimento dei terreni non boscati e di un vincolo di destinazione d’uso ventennale, registrati e trascritti presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
2.4
C
- I titoli abilitativi e autorizzazioni
per la realizzazione d'interventi di cui ai punti da a) a g1) dell’articolo 17
delle Norme di Attuazione sono rilasciate ai soggetti di cui al precedente
punto 2.4A). Nell'ambito
del rilascio dei titoli abilitativi è
consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il
pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, invalidità o cessazione per
cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura
di cui alla Legge Regionale 12/10/1978, n° 63 e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di
destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del
concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno
l'obbligo di richiedere alcun titolo abilitativo. I titoli abilitativi di cui
ai punti 2.4A), 2.4B) e 2.4C) sono rilasciati nei limiti delle specifiche
prescrizioni e dei parametri urbanistici indicati dalle singole schede di area
delle zone agricole, fatto salvo quanto sopra consentito agli effetti dei conteggi
volumetrici. Nell’ambito della conduzione delle aziende agricole è sempre
ammessa la destinazione d’uso agrituristica in forza delle disposizioni
legislative vigenti (L.R. n. 31/1985 ‘Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere’; L.R. n. 38/95 ‘Disciplina dell’agriturismo’; L.R. 9/03 ‘Norme
per il recupero funzionale dei rustici’).
2.5 I titoli abilitativi per nuove
edificazioni dovranno avere, come requisito indefettibile, l'esistenza di
infrastrutturazioni primarie che nelle zone agricole potrà essere definita come
segue:
a) presenza di rete fognaria o
possibilità di realizzare sistemi sussidiari di smaltimento comunque conformi
alle normative igieniche vigenti;
b) possibilità
di approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico o da acquedotto privato di
certificata potabilità;
c) possibilità
di accesso da viabilità pubblica o privata comunque agibile con automezzi.
Inoltre, all’atto della richiesta del titolo
abilitativo per gli interventi edificatori dovrà essere prodotta la
documentazione specificata nell’Allegato A (parte B).
a) Documentazione comprovante
l’appartenenza a una delle classi di soggetti giuridici di cui al precedente
punto 2.4 - A, la disponibilità dei terreni e sulla forma di conduzione
dell’azienda; Indicazione della forza lavoro dell’azienda, con specificazione
delle giornate lavorative prestate per ogni singolo addetto.
b) Elenchi e planimetrie catastali con
indicazione delle previsioni del PRGC e dei relativi indici utilizzati per
singolo mappale ed estratto delle cartografie del PRGC vigente con specificata
la perimetrazione delle zone interessate dall’edificazione;
c) Planimetrie dello stato di fatto e
di progetto dell’azienda e relativi indirizzi produttivi, dimensione degli
appezzamenti e ripartizione colturale, assetto infrastrutturale previsto,
classe di rischio idrogeologico. Il tutto dovrà essere corredato da adeguata
documentazione fotografica estesa anche alle aree circostanti;
d) Planimetrie dello stato di fatto dei
fabbricati esistenti e di progetto degli interventi proposti, corredate da
adeguata documentazione fotografica;
e) Planimetria con individuazione
dell’ambito d’intervisibilità degli interventi proposti ed individuazione
planimetrica degli interventi di minimizzazione degli impatti visuali;
Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi
edificatori nelle zone agricole finalizzati alla realizzazione di residenze o
attrezzature agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto
d'impegno dell’avente diritto con i contenuti previsti dall'articolo 25 della Legge
Regionale urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mutamento di destinazione d'uso per cause di forza maggiore o per
morte del concessionario è normato come dall'articolo 25 della Legge Regionale
urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il conteggio dei volumi necessari alle nuove costruzioni è ammesso
l’accorpamento di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non
contigui ed anche in comuni diversi entro la distanza di 3 5 chilometri,
misurati in linea d'aria, dal centro aziendale. Tutte le aree
la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a non
aedificandi e sono evidenziate, di volta in volta, su mappe catastali
tenute in pubblica visione.
2.5
Gli
edifici dismessi o non più necessari all’attività agricola e gli edifici in cui
l’attività agricola si considera cessata ai sensi dell’art. 24, comma 5) della
L.R. 56/77 sono riutilizzabili ordinariamente con le seguenti destinazioni:
a) residenza extra-agricola, anche ai sensi
della L.R. n. 9/03 ‘Norme per il recupero funzionale dei rustici’;
b) riuso a fini turstico-ricettivi in
applicazione della L.R. n. 31/1985 ‘Disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere’ e della L.R. n. 38/95 ‘Disciplina dell’agriturismo’.
Ai fini della promozione turistica
del territorio in modo diffuso, il recupero di cui ai precedenti punti a) e b)
è ammesso su tutta la volumetria esistente.
Nel caso di
residenze ex agricole è ammesso un ampliamento una tantum del 20% ai sensi del
successivo art. 55, solo in assenza di strutture ex agricole aggregate alla
residenza e contenute nel corpo principale dell'edificio. Tali interventi non
potranno comunque portare alla realizzazione di un numero di unità abitative
superiore a 4.
È altresì ammesso il recupero ai fini di attività
ricettive-alberghiere condizionato da: possibilità di allaccio alla rete
fognaria, con esclusione di altre tipologie di smaltimento dei reflui,
collegamento ad acquedotto pubblico e vincolo decennale all’attività.
Ai fini del reperimento dei parcheggi pertinenziali
ai sensi della L. 122/89 è ammessa la realizzazione di autorimesse totalmente
interrate all’interno del lotto di pertinenza del fabbricato. La localizzazione
degli stessi è altresì ammessa al piano terra dei fabbricati esistenti e/o allo
scoperto, nei lotti di pertinenza degli edifici.
2.8 Tutte
le edificazioni ammesse nelle zone agricole dovranno comunque rientrare nei
seguenti limiti, fatti salvi quelli più restrittivi delle specifiche schede
d'intervento:
Distanza minima da confini privati mt. 5,00.
E' ammessa l'edificazione in aderenza a fabbricati
già posti a confine, nonché l'edificazione a confine in presenza di atto di
assenso del proprietario confinante interessato; sono fatte salve in questo
caso le norme di Codice Civile relative a vedute ed affacci. E ammessa inoltre l'edificazione a confine di bassi fabbricati non
eccedenti l'altezza di mt. 3,00 in gronda.
Ove detti edifici non
siano posizionati a confine dovranno essere posizionati alla distanza di mt. 5,00
dal confine stesso. Le distanze da Strade Comunali e
Provinciali saranno quelle previste dal D.M. 2/4/1968, n° 1444, fatta salva la
possibilità di effettuare ampliamenti di edifici rurali ad uso residenziale
esistenti nelle fasce di rispetto stradale, sul lato opposto a quello
dell'infrastruttura viaria da salvaguardare, previo nulla osta
dell'amministrazione di competenza, ovvero in prosecuzione dei fili edilizi
esistenti, in quest'ultimo caso purché l'ampliamento abbia sviluppo lungo
l'asse viario da salvaguardare inferiore allo sviluppo dell'edificio da
ampliare. Le distanze minime tra stalle, porcilaie, allevamenti
intensivi di animali ed edifici destinati alla residenza saranno di mt. 50,00. E' ammessa la permanenza di piccoli allevamenti esistenti, non eccedenti
i 10 capi, purché non nocivi e molesti, in prossimità dei fabbricati abitativi
a distanze inferiori a quelle sopra prescritte.
2.9 Sono
ammesse attrezzature sportive solo quali pertinenze private di residenze
esistenti o come infrastrutture di supporto ad eventuali destinazioni
agrituristiche e comunque ad esse commisurate.
2.10Nelle zone agricole EU ed E1,
cioè nelle aree caratterizzate da colture viticole di pregio, saranno ammessi,
nei limiti e da parte dei soggetti più oltre definiti, gli interventi volti
alla realizzazione di strutture per la lavorazione, imbottigliamento,
conservazione, commercializzazione dei prodotti enologici. Detti interventi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
·
La
superficie coperta non potrà eccedere il 33% dell'area di pertinenza, la
superficie utile lorda comprensiva delle cantine non potrà eccedere
i 1.000 mq. nel caso di singole aziende e i 5.000 mq. nel caso di consorzi di aziende
agricole o produttori associati.
·
Le
sopra indicate superfici dovranno essere articolate sulle tipologie classiche
delle tradizionali cantine e cioè edifici su uno o due piani oltre al piano
interrato, a manica semplice o doppia con posizionamento delle cantine al piano
terreno, interrato o seminterrato, con esclusione tassativa di tipologie
industriale o di strutture prefabbricate su unico piano e comunque nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche indicate nell'allegato "B"
“A” (parte B) delle presenti Norme di Attuazione "Particolari prescrizioni
esecutive per interventi nel territorio extraurbano".
·
La
parte destinata a residenza del proprietario, conduttore o custode non potrà
eccedere la quinta parte della superficie utile complessiva con un massimo di
mq. 200 di superficie utile lorda e non potrà essere realizzata con corpo di
fabbrica autonomo.
·
Gli
interventi, attuabili una sola volta e non cumulabili nell'ambito dell'azienda,
potranno essere proposti ed attuati esclusivamente da soggetti singoli o
associati titolari di aziende vinicole che siano proprietarie di fondi agricoli
circostanti o limitrofi all'insediamento proposto, coltivati a vite, di
superficie non inferiore a 7 Ha.
·
Il
rilascio del titolo abilitativo, a titolo oneroso, sarà condizionato all'atto
unilaterale d'impegno a mantenere la destinazione dell'immobile a servizio
dell'attività vitivinicola e all'accertamento da parte del Comune che oltre ai
requisiti minimi d'insediamento sopra descritti siano previsti trattamenti
delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento conformi alle
normative di settore vigenti all'epoca del rilascio.
2.11 Gli
interventi di cui al presente articolo dovranno essere posizionati in modo da
rispettare le seguenti prescrizioni:
a) la
sagoma dell'edificazione non potrà emergere dalla linea di cielo dei crinali
delle colline in tutte le aree
agricole, lungo i crinali morfologicamente riconosciuti (Vedi Tavola U2a) sono
vietati interventi di nuova edificazione ricadenti in un intorno di 30 metri
per lato dai sistemi di crinali e di cime. Tale norma non si applica ai nuclei
perimetrati frazionali AF;
b) le nuove edificazioni dovranno
essere posizionate in modo da non generare il fabbisogno di nuova viabilità se
non privata, per collegamento con la viabilità esistente per uno sviluppo
massimo di 50 ml.;
c) in
caso di costruzione a valle di viabilità esistenti la quota del colmo del tetto
non dovrà superare di più di mt. 1,50 la quota del piano stradale;
d) il
posizionamento nell'ambito dell'azienda agricola dovrà essere tale da non
utilizzare le aree di miglior esposizione e di miglior qualità dal punto di
vista della produzione viticola;
e) le
nuove edificazioni e la realizzazione di fabbricati accessori dovranno essere
realizzate a non più di 30 metri di distanza dagli edifici esistenti (fatta
eccezione per le maggiori distanze previste in ottemperanza a specifici
disposti normativi) e la loro posizione non dovrà aumentare la lunghezza dei
fronti costruiti costituenti ostacolo alla continuità della percezione delle
visuali di ampio raggio.
2.12Sui manufatti edilizi
eventualmente presenti all’interno di fasce di rispetto stradali sono ammessi
interventi volti al superamento di condizioni critiche e/o al miglioramento
delle condizioni di sicurezza e qualità della viabilità coinvolta. Pertanto,
per i fabbricati che ricadono nelle condizioni sopra descritte legittimamente
autorizzati, qualora risultino caratterizzati contestualmente dalle seguenti
caratteristiche:
-
siano
collocati ai margini di essa entro una fascia di m. 5 dai cigli stradali;
-
si
confrontino con la viabilità per la sola larghezza del corpo di manica del
fabbricato principale;
-
il
fabbricato sia stato realizzato in epoca successiva al 1945 o, se di epoca precedente,
non presenti vincoli e/o valori documentari individuati dal PRGC e da
pianificazioni sovraordinate,
si ammettono
interventi fino al punto e2), consentendo la demolizione e contestuale
ricostruzione dei soli volumi presenti nella fascia di profondità di m. 5,
trasferendo gli stessi sul lato opposto del fabbricato rispetto alla viabilità
considerata.
Per i fabbricati
realizzati antecedentemente al 1945 l’intervento di parziale demolizione e
ricostruzione dovrà ottenere preventivamente il parere favorevole della
Commissione Locale per il Paesaggio.
In sede di applicazione di tale
specifico intervento in sede di permesso di costruire il proponente dovrà
cedere gratuitamente una fascia di terreno della profondità di m. 2 (da
misurarsi dal ciglio stradale) e per tutta la lunghezza del lotto di pertinenza
del fabbricato.
2.13 All’interno delle aree agricole E,
EI ed EU non è ammesso il nuovo impianto di attività estrattive di cava,
ammettendo esclusivamente la coltivazione di quelle eventualmente presenti al
31/12/2012.
3) Aree
agricole d’integrazione EI
3.1 Il
P.R.G. definisce aree agricole d’integrazione le aree contrassegnate in
cartografia con la lettera EI. Tali aree, a valenza ambientale, si
caratterizzano per:
-
la
funzione di ‘filtro’ in contesti urbanizzati (area EI6);
-
la
funzione di raccordo con il paesaggio fluviale del torrente Belbo (aree EI3,
EI4, EI5, EI8, EI9, EI10, EI11) e funzionali al mantenimento e al miglioramento
della qualità ambientale e paesaggistica;
-
la
funzione di salvaguardia del paesaggio collinare ai piedi del quale si sviluppa
l’urbanizzato (aree EI1, EI2, EI7).
Nelle aree agricole d’integrazione EI, oltre alle norme
generali riguardanti le “aree agricole – prescrizioni generali” di cui al
precedente punto 2, di cui ai punti precedenti, si applicano le ulteriori
limitazioni definite nei successivi punti:
3.1.1
non
sono ammessi i seguenti interventi:
a)
la
costruzione di nuove residenze rurali e/o nuove abitazioni per residenza civile
permanente;
b)
la
costruzione di nuove attrezzature di servizio alle aziende agricole: magazzini,
locali per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, stalle, silos e serre comportanti la
modifica permanente del suolo, ecc.. Nelle aree EI1 e EI2, al fine di tutelare
le peculiarità visuali del paesaggio agricolo, non è consentita la
realizzazione di nessuna tipologia di serre;
c)
l’eliminazione
degli individui arborei isolati, di filari arborei e di siepi se non in casi di
documentato pericolo per l’incolumità pubblica. In tali casi gli individui
arborei dovranno essere sostituiti con nuovi individui della stessa specie (se
si tratta di specie autoctone) o a specie autoctone. E’ sempre ammessa la sostituzione
di specie arboree estranee al paesaggio storico con altre conformi ad esso.
d)
le
seguenti attività:
-
scavo
ed estrazione di materiali inerti, anche se non classificabili come cava;
-
allevamenti
aziendali di tipo intensivo ed industriale;
-
la
realizzazione di elettrodotti aerei, salvo quelli al servizio degli
insediamenti presenti ed in ogni caso valutandone l’impatto sul paesaggio;
-
l’insediamento
di attività che comportino la trasformazione del suolo.
3.1.2 sono ammessi interventi di recupero igienico-funzionale di
abitazioni esistenti, intendendo:
-
l'esecuzione
di opere di manutenzione, di risanamento e di ristrutturazione parziale di unità
immobiliari già destinate all'abitazione;
-
l'ampliamento
della superficie utile abitabile così come previsto all’art. 55;
-
la
realizzazione di bassi fabbricati da destinare ad autorimesse e depositi con
superficie utile non superiore a 30 m2 in aderenza ai fabbricati
esistenti.
3.1.3 Nelle aree agricole EI3, EI4 ed EI8 sono sempre ammessi
interventi di rinaturalizzazione (costituzione di aree umide, recupero e/o
ricostituzione di siepi e fasce ripariali) e di riforestazione, compatibilmente
con le esigenze di sicurezza idraulica.
3.2 L’area
EI2 è in parte ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti
Spumante; si applicano le norme delle “aree agricole – prescrizioni generali”
di cui al precedente punto 2.
4) Aree
sottoposte alla candidatura UNESCO EU
4.1 Il PRGC,
coerentemente all’iter previsto dalla Candidatura Unesco ha individuato
sull’elaborato P2.1 relativo a tutto il territorio comunale, le aree di “core
zone” (Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante), ed ha riconosciuto la presenza
della “Buffer zone” coprente la restante parte territorio comunale.
Per le aree ricomprese
all’interno della Core Zone si perseguono i seguenti obiettivi:
a)
con riferimento
alla trama agricola:
- salvaguardia
attiva dello specifico valore paesaggistico del territorio agricolo;
- protezione
del suolo dall’impermeabilizzazione, dall’erosione e da forme di degrado
connesse all’applicazione non corretta dei criteri di gestione obbligatori e
delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- mantenimento
dell’uso agrario delle terre, secondo le buone pratiche agricole al fine di
garantire la sostenibilità delle produzioni e la conservazione del paesaggio.
b)
con riferimento
agli insediamenti:
- conservazione
attiva dei valori ad essi associati;
- conservazione
e valorizzazione dei sistemi di relazione;
- miglioramento
delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto
fisico e funzionale.
c)
con riferimento ai
valori storico-culturali e naturali:
- salvaguardia
del sistema storico territoriale a vigneto e relativi manufatti e strutture
caratterizzanti i sistemi insediativi tradizionali connessi;
- mantenimento dell’immagine articolata e plurale del paesaggio
vitivinicolo piemontese, quale espressione della cultura regionale e delle
culture locali;
- rafforzamento
del ruolo dei centri storici fortemente legati alla cultura del vino nel quadro
di una politica territoriale di rilancio delle specificità dei territori;
- salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale
anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti negativi
dei contesti paesaggistici di pertinenza;
- contenimento
delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano i
paesaggi dotati di un’identità ancora riconoscibile;
- valorizzazione
e rifunzionalizzazione degli itinerari storici;
- conservazione
della biodiversità degli habitat e delle specie, sulla base dei principi della
Rete Natura 2000.
4.2 Nelle
aree agricole rientranti nella “Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante” si
applicano le norme delle “aree agricole – prescrizioni generali” di cui al
precedente punto 2, con le ulteriori seguenti limitazioni:
a)
Gli
interventi sui fabbricati, qualunque sia la loro destinazione, che eccedano il
restauro conservativo, devono essere sottoposti a progetto unitario
d’intervento da assoggettare a verifica della compatibilità paesaggistica ed
ambientale da redigere secondo i disposti e con i contenuti del DPCM
12-12-2005;
b)
Non
sono ammissibili interventi che prevedano l’espianto di vigneti esistenti (se
non in minima misura) e l’occupazione di aree d’interesse naturalistico
definite dall’art. 34bis delle presenti Norme.
c)
Per i
tratti di strade di crinale e di costa individuate nella Tavola U2b allegata al
PRG valgono le seguenti prescrizioni:
a)
Crinali
morfologicamente riconosciuti (vedi Tavola U2a): sono vietati interventi di
nuova edificazione ricadenti in un intorno di 50 metri per lato dai sistemi di
crinali e di cime. Tale norma non si applica ai nuclei perimetrati frazionali
AF;
b)
Strade
di crinale (vedi Tavola U2b): lungo tali tratti di strada, non saranno ammesse
nuove edificazioni nelle fasce di 50 metri dal ciglio stradale (su entrambi i
lati della strada). Inoltre non saranno ammesse nuove edificazioni a valle
della strada, oltre tale fascia, se la sagoma di tali nuove edificazioni non
sarà contenuta al di sotto del piano teorico inclinato verso il basso di 10°
rispetto al piano teorico orizzontale, passante per la quota media del piano
stradale nel tratto prospiciente il fabbricato stesso;
c)
Strade
di costa: si applicano le norme di cui al punto precedente solo sul lato della
strada rivolta verso valle;
d)
Le
prescrizioni di cui ai punti c) non si applicano ai fabbricati già esistenti,
sia di impianto storico che di recente edificazione. Tutte le nuove
edificazioni dovranno essere realizzate a non più di 30 metri di distanza da
quelle già insediate e non dovranno aumentare la lunghezza dei fronti costruiti
lungo la viabilità costituenti ostacolo alla continuità della percezione delle
visuali di ampio raggio.
e)
I muri
di sostegno e di contenimento, non potranno superare 2 metri di altezza e
saranno realizzati esclusivamente in mattoni pieni, in pietra locale, in c.a.
con rivestimento nei due materiali precedentemente citati.
f)
Non è
consentita l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle necessarie alle
esigenze dell’attività agricola non diversamente soddisfabili. Tali strade non
potranno avere una larghezza superiore a 3 metri e non saranno asfaltare e/o
pavimentate.
g)
Gli
interventi di sistemazione del suolo dovranno essere effettuati con tecniche
d’ingegneria naturalistica, fatta eccezione per quelle situazioni che
presentano specifiche necessità di messa in sicurezza di tipo idrogeologico,
che dovranno essere valutate puntualmente dall’Amministrazione comunale sulla
base di approfondimenti tecnici.
h)
Lungo
tutte le strade esistenti nella “core zone” è fatto divieto di apporre
indiscriminatamente cartelli pubblicitari: sono ammessi soltanto i cartelli
previsti dal codice della strada e quelli necessari per garantire
l’informazione turistica (attività agrituristiche e di ristorazione, aziende
vitivinicole, vigneti di pregio, tempo libero, edifici storici).
i)
Lungo
le strade di crinale e di costa, al fine di preservare le visuali
paesaggistiche, le nuove recinzioni dovranno essere arretrate rispetto al
ciglio stradale di 1,5 metri. La fascia di terreno compresa tra la strada e la
recinzione dovrà essere piantumata con vegetazione arbustiva.
j)
Alle
aree della “core zone” si applicano tutte le prescrizioni previste dall’art.
34bis delle presenti NTA per la tutela del suolo e delle aree d’interesse
naturalistico.
k)
Per
quanto concerne la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia
alimentati da fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture valgono le
prescrizioni dell’art. 34ter delle NTA. Gli interventi ammessi devono essere
assoggettati a verifica della compatibilità paesaggistica ed ambientale da
redigere secondo i disposti e con i contenuti del DPCM 12-12-2005 ad eccezione
degli interventi riguardanti gli immobili ricadenti all’interno del perimetro
dell’area urbana.