Articolo 34/bis. Impianti di produzione di energia in aree agricole

Nelle aree agricole è ammessa la sola realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili che non siano in contrasto con le normative di settore.

Non è ammessa l’installazione di:

1)       impianti solari, fotovoltaici o termici, localizzati a terra, con potenza eccedente la copertura del fabbisogno energetico aziendale e residenziale;

2)       di impianti solari, fotovoltaici o termici, localizzati a terra, di qualunque potenza, in aree della “Core zone” UNESCO e/o in aree a vigneto DOC/DOCG;

3)       impianti a biogas e biomasse in assenza di adeguate strutture esistenti ad ospitarli. Nelle aree ricadenti nella “Core zone” UNESCO tali impianti sono ammessi solo se alimentati da materie prime derivate da prodotti legati al ciclo produttivo dell’attività insediata;

Non è ammessa l’installazione di impianti a terra di produzione di energia nelle seguenti aree:

a)          aree d’interesse naturalistico come specificato all’art. 34bis delle presenti norme;

b)          aree sottoposte al vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04;

c)          aree agricole d’integrazione EI.

E’ ammessa la realizzazione di impianti solari, fotovoltaici o termici, integrati o adiacenti alle coperture esistenti con l’esclusione degli edifici soggetti a vincolo ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 42/04 o dell’art. 24 della L.R. 56/77 dal PRGC e degli edifici localizzati in “core zone” UNESCO. In quest’ultimo caso tali impianti potranno essere realizzati unicamente su bassi fabbricati e/o fabbricati secondari ad un solo piano fuori terra.

Nelle aree agricole E ed EI, individuate quali “Buffer zone” nella candidatura dei siti UNESCO, secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 87-13582 del 16/03/2010, non assoggettati a tutela paesaggistica, sarà possibile localizzare impianti solari, fotovoltaici o termici, localizzati a terra, con la limitazione di potenza di cui al punto1). Per tali interventi si richiede la redazione di uno studio che verifichi la compatibilità dell’impianto con il contesto paesaggistico ed ambientale circostante.

Su tutto il territorio comunale non è consentita l’installazione di impianti eolici.

Gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili dovranno essere localizzati preferibilmente in prossimità di linee elettriche in grado di recepire e smaltire la quantità di energia prodotta. Il titolo abilitativo alla realizzazione dell’impianto dovrà acquisire il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio.