Articolo 34/ter.   Aree a Verde Privato, VP e Verde Privato Inedificabile, VPI

 

Il Piano Regolatore identifica con la sigla VP le aree destinate a Verde Privato, prevalentemente libere dall’edificazione, pur localizzate in un contesto urbanizzato che il Piano intende mantenere.

Nelle aree VP, la cui fruizione è e resta esclusivamente privata, sono consentiti unicamente:

-          l’allestimento a verde, attrezzato o meno. Non è consentito l’abbattimento e l’indebolimento di alberi ad alto fusto o comunque di particolare valore ambientale e paesaggistico se non per questioni di sicurezza. E’ inoltre sempre ammessa la rinaturalizzazione delle stesse aree attraverso la piantumazione di essenze autoctone;

-          la realizzazione di parcheggi privati che, se di pertinenza di edifici viciniori, concorrono alla formazione della dotazione di cui alla L.122/89; essi dovranno avere pavimentazione permeabile (tout venant, auto bloccanti forati, ecc.).

-          la costruzione di infrastrutture per il gioco, lo sport ed il tempo libero che non comportino la realizzazione di edifici accessori eccedenti i 12 mq, precisando che per edifici accessori devono intendersi le costruzioni strettamente funzionali all’esercizio dell’infrastruttura (es.: spogliatoi per campi sportivi), tali infrastrutture non devono in ogni caso eccedere il 25% della superficie fondiaria dell’area.

Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute nelle presenti norme, corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

Le zone VP4 e VP5 sono ricomprese all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle presenti Norme di Attuazione.

Le aree collocate in ambito urbano su cui sono stati individuati dissesti geologici o riconosciute classi geologiche del tipo IIIa1, IIIa2, IIIa3, IIIa4a e IIIa4b, sono classificate in zona VPI, Verde Privato Inedificabile. In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi atti a garantire la sistemazione inedificata a verde con funzione di filtro e integrazione paesistica delle aree edificate o edificabili limitrofe. Le aree urbanistiche VPI, qualora comprese all’interno di SUE indicati sulle tavole di progetto del P.R.G.C., concorrono alla determinazione della SUL di progetto.