Sarā inoltre ammessa
nelle sole zone agricole di tipo E l'edificazione di piccoli manufatti,
indipendenti dall'esistenza di aziende agricole, con destinazione ricovero per
attrezzi e riparo temporaneo di persone in funzione di piccoli fondi coltivati
esistenti di stretta pertinenza e nell'ambito dei medesimi, aventi comunque
superficie non inferiore a 2.000 mq., entro i seguenti limiti:
-
Superficie coperta massima mq. 15,00
comprensivi di eventuali spazi di sosta coperta esterni ai muri d'ambito;
- Articolazione dell'edificio su unico piano
con esclusione tassativa di cantinati seminterrati o mansardati;
-
Distanze da strade e confini come dal
precedente articolo 34; sono comunque vietate le edificazioni in aderenza;
-
Altezza massima interna netta mt. 2,40.
Gli edifici in oggetto
dovranno avere copertura a falde inclinate con manto in coppi o lose di pietra
su orditura in legno, muri perimetrali portanti in mattoni o pietra locale a
vista o intonacata con esclusione di strutture in c.a., serramenti esterni in
legno o ferro.
Per tali edifici č
ammessa un'unica porta esterna e un'unica luce non superiore a cm. 50x50.
In presenza di
manufatti preesistenti ne č privilegiato il recupero in luogo della realizzazione
di nuovi manufatti.
Le istanze di
autorizzazione ad essi relative dovranno essere corredate di idonea
documentazione di progetto tale da evidenziare il rispetto delle prescrizioni
urbanistiche sopra indicate.
Il rilascio della Permesso di Costruire č subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attivitā agricola ai sensi del 7° comma dell'articolo 25 della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.