Articolo 35.        Baracche e casotti in zona agricola

Sarā inoltre ammessa nelle sole zone agricole di tipo E l'edificazione di piccoli manufatti, indipendenti dall'esistenza di aziende agricole, con destinazione ricovero per attrezzi e riparo temporaneo di persone in funzione di piccoli fondi coltivati esistenti di stretta pertinenza e nell'ambito dei medesimi, aventi comunque superficie non inferiore a 2.000 mq., entro i seguenti limiti:

-       Superficie coperta massima mq. 15,00 comprensivi di eventuali spazi di sosta coperta esterni ai muri d'ambito;

-        Articolazione dell'edificio su unico piano con esclusione tassativa di cantinati seminterrati o mansardati;

-       Distanze da strade e confini come dal precedente articolo 34; sono comunque vietate le edificazioni in aderenza;

-       Altezza massima interna netta mt. 2,40.

Gli edifici in oggetto dovranno avere copertura a falde inclinate con manto in coppi o lose di pietra su orditura in legno, muri perimetrali portanti in mattoni o pietra locale a vista o intonacata con esclusione di strutture in c.a., serramenti esterni in legno o ferro.

Per tali edifici č ammessa un'unica porta esterna e un'unica luce non superiore a cm. 50x50.

In presenza di manufatti preesistenti ne č privilegiato il recupero in luogo della realizzazione di nuovi manufatti.

Le istanze di autorizzazione ad essi relative dovranno essere corredate di idonea documentazione di progetto tale da evidenziare il rispetto delle prescrizioni urbanistiche sopra indicate.

Il rilascio della  Permesso di Costruire č subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attivitā agricola ai sensi del 7° comma dell'articolo 25 della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.