Le aree a destinazione
produttiva sono distinte in:
1) AREE
DI TIPO D - Aree produttive proprie di nuovo impianto da insediarsi in
regime di Piano Esecutivo Convenzionato obbligatorio esteso ai confini
cartograficamente delimitati in P.R.G.
In dette zone gli insediamenti dovranno avvenire nell'ambito di Piani
Esecutivi Convenzionati da redigersi ed attuarsi ai sensi dell'articolo 43
della Legge Regionale Urbanistica n° 56/1977, integrata e modificata.
Detti Piani dovranno prevedere al loro interno la viabilità di servizio ai vari lotti, i servizi nelle quantità e tipi previsti dal punto 2) dell'articolo 21 della citata Legge Regionale Urbanistica e, nell'ambito della convenzione urbanistica facente parte del Piano, le modalità per la realizzazione dei servizi e della viabilità stessa.
In particolare :
a) salvo
diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di materiali
inquinanti, le aree destinate a parcheggi pubblici e privati dovranno
utilizzare in via prioritaria sistemi di pavimentazione semipermeabili;
b) gli
S.U.E. dovranno prevedere, per l’intero comparto, idonea viabilità interna di
servizio agli insediamenti ed idonei accessi dalla viabilità pubblica, studiati
e razionalizzati, in modo da evitare
l’immissione diretta dai singoli lotti ed al fine di rendere agevole la
movimentazione degli automezzi e delle merci;
c) le
aree libere destinate allo stoccaggio delle merci dovranno essere previste in
idonei spazi opportunamente mascherati con siepi ed alberature; [1]
d) si richiede il ricorso a foto
inserimenti dei fabbricati in progetto, affinché gli organi comunali possano
valutare, in sede di istruttoria degli elaborati tecnici costituenti la
richiesta di titolo abilitativo, gli effetti conseguenti alla loro
realizzazione;
e) all’atto
della presentazione del titolo abilitativo, dovrà essere predisposto un
elaborato tecnico che definisca i modi di gestione dei rifiuti prodotti dal
cantiere e le azioni previste per la loro riduzione, nonché il rispetto
della normativa di settore;
f) nella
localizzazione delle nuove attività produttive l’uso non potabile di acqua
(irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e pavimenti, wc), ad eccezione di
quella utilizzata nei cicli produttivi, dovrà essere coperto prevalentemente
con il recupero dell’acqua meteorica.
Gli interventi nelle aree industriali vincolate a Piano Esecutivo
Convenzionato obbligatorio saranno soggetti a tutte le prescrizioni e norme più
oltre previste per le aree industriali di completamento e riordino in relazione alle destinazioni d’uso ammesse
e alle funzioni accessorie (abitazioni e foresterie).
I rapporti di copertura dei lotti e gli indici di utilizzazione fondiaria sono fissati dalle singole schede a cui si rimanda.
Gli eventuali lotti residuali facenti parte di S.U.E. con concessione
scaduta e con OO.UU. già integralmente eseguite, collaudate e prese in carico
dal Comune possono essere attuati tramite titolo abilitativo diretto,
subordinatamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel rispetto della
volumetria massima ammessa dal PRGC. Gli elaborati tecnici del PdC dovranno
pertanto essere dotati di verifica analitica del rispetto delle volumetrie
massime ammesse dal PRGC, mediante analisi in dettaglio di tutte le volumetrie
già realizzate sulla medesima area urbanistica attuata mediante S.U.E..
2) AREE
DI TIPO DC - aree a destinazione produttiva di completamento e
riordino.
Su queste aree è prevista in regime di
titolo abilitativo diretto la realizzazione di impianti per la
produzione, lavorazione, stoccaggio e commercio di materie prime e derivati.
Sono ammessi inoltre, sempre in regime di titolo abilitativo diretto, gli interventi di manutenzione,
restauro e ristrutturazione degli impianti esistenti.
E' consentita l'installazione di laboratori di analisi, ricerca, magazzini, depositi, silos, rimesse, officine, laboratori artigianali, uffici e locali di esposizione connessi all'attività dell'azienda, edifici ed attrezzature di natura sociale e ricreativa al servizio degli addetti alle attività produttive.
Gli interventi volti alla realizzazione di superfici commerciali, nei limiti massimi di cui al successivo articolo 37, di 250 mq. di superficie di vendita, fatta salva la definizione di nuove localizzazioni commerciali, ovvero di superfici a destinazione terziario-direzionale dovranno garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico.
Eventuali aree a parcheggio pubblico da realizzare a compensazione di fabbisogni pregressi di parcheggio commerciale verranno realizzate all’interno dell’area a servizi n. 93.
E’ inoltre consentita la realizzazione di abitazioni del titolare
e/o del custode degli impianti, in ragione di 95 mq. di superficie utile di
residenza conteggiati secondo gli standards propri dell'edilizia residenziale
pubblica per ogni 1.000 mq. di superficie coperta a destinazione produttiva,
con un massimo di tre unità immobiliari e comunque di 285 mq. utili.
Il minimo di 95 mq. è comunque ammesso a servizio di attività produttive
della dimensione di almeno 250 mq.
Con analoghe modalità e quantità dimensionali previste per l’ammissibilità
delle abitazioni al servizio dell’insediamento produttivo si ammette altresì la
realizzazione di foresterie destinate ad agevolare il trasferimento temporaneo
di propri addetti o di soggetti strettamente correlati all’attività produttiva.
Tali spazi non potranno costituire corpi di fabbrica isolati dalla struttura
produttiva esistente.
Il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli immobili di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno da parte del richiedente che preveda il mantenimento per 20 anni della destinazione dell'immobile a servizio dell'impianto produttivo cui è connesso, quale residenza del conduttore proprietario o custode.
Non sono consentiti insediamenti di impianti nocivi di qualsiasi genere
e natura.
I rapporti di copertura dei lotti e gli indici di utilizzazione
fondiaria sono fissati come segue:
- area
costruibile massima: 66% della superficie fondiaria totale del lotto
- area
libera minima: 24% della superficie fondiaria totale del lotto
- Indice
di utilizzazione fondiaria: 80% della superficie fondiaria totale del lotto
Il Comune, al momento della proposta di piani esecutivi convenzionati volti alla massima utilizzazione dei lotti, potrà dare specifiche prescrizioni relative al posizionamento planovolumetrico degli erigendi edifici, anche eventualmente prevedendo allineamenti edilizi o prescrivendo edificazioni in aderenza.
3) AREE DI TIPO DR - aree industriali nel nucleo urbano.
Si tratta di aree specificatamente individuate ed enucleate nelle tavole
del P.R.G.
Tali aree sono
riconosciute come sede di attività produttive per lo più associate alla filiera
enologica. In relazione allo stato dei luoghi, alle attività in atto ed alle
eventuali trasformazioni urbanistiche avvenute, il Piano riconosce tre
sottozone:
- DR-t di trasformazione.
Le aree comprese nella sottozona urbanistica DR-t riguardano
aree di fatto inglobate nell’abitato e occupate da edifici produttivi in disuso
per l’avvenuta chiusura delle attività produttive a suo tempo presenti o da
altre attività. Sono pertanto aree abbandonate, caratterizzate dalla presenza
di immobili degradati che per la loro ubicazione urbana non risultano più
adeguati ad ospitare funzioni produttive. Il P.R.G.C. promuove una loro
radicale trasformazione individuando per esse un integrale recupero volto alla
ricucitura del tessuto urbano circostante. Gli interventi sono altresì finalizzati alla bonifica dei siti, se
necessario, ed all’insediamento di attività a preminente destinazione
residenziale e alle attività con essa compatibili. Pertanto per le aree DR-t il
P.R.G.C. prevede interventi di riordino urbano mediante ristrutturazione
urbanistica.
- DR-ta di trasformazione attuate.
Analogamente a quanto esposto per le sottozone DR-t, le aree
individuate con la sigla DR-ta
riguardano aree produttive con caratteristiche analoghe alle precedenti DR-t,
dove le originarie attività produttive sono state sostituite da funzioni di
carattere urbano, mediante interventi di recupero effettuati a seguito di interventi
unitari (PdR).
- DR-p a specifica destinazione
produttiva:
Le aree comprese nella sottozona urbanistica DR-p sono
occupate da attività produttive inglobate all’interno del tessuto urbano che il
P.R.G.C. intende confermare per assicurare continuità alle aziende insediate
costituenti la struttura delle attività economiche locali e che il P.R.G.C.
intende confermare nello stato di fatto.
3.1
DR-t:
di trasformazione.
La trasformazione avviene attraverso Strumenti Urbanistici
Esecutivi che devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il
P.R.G.C. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto
(Tavole P2.1 - P2.2 - P2.3). All'interno di questi SUE sono indicati dal
P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie:
lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle disposizioni della
Scheda d’Area per quanto riguarda la loro localizzazione e dimensione. Qualora
le schede d’intervento richiedano
dismissioni di standard eccedenti le quantità minime previste dall’art. 21 L.R.
56/77 queste dovranno egualmente essere cedute gratuitamente al Comune e/o
assoggettate ad uso pubblico per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi
presenti sul territorio comunale, ed il loro valore economico non può essere
detratto da quello relativo agli oneri concessori.
Gli interventi di riqualificazione nella zone DR-t sono
attuati mediante strumenti urbanistici, ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R.
56/77, che prevedano la stipula di una convenzione fra il Comune ed i privati
proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto
previsto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.
All'interno delle zona DR-t potranno essere reperite quote di edilizia
residenziale convenzionata, anche ai sensi degli art. 17 e 18 del D.P.R.
380/01, nella misura convenuta nell'ambito della soprarichiamata convenzione.
Il P.R.G.C. fornisce una "Scheda d’intervento"
contenente le prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi
previsti.
Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto
delle specifiche norme di zona e sottozona deve verificare la compatibilità
alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 28 delle N.T.A.,
corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente
Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di
riferimento.
A) attuazione della trasformazione
mediante S.U.E.:
a1) devono
essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità edificabili, le
superfici destinate a servizi da reperire, i mix funzionali e i vincoli
previsti nelle "Schede di Area" e quelli più generali richiesti in
presenza di attività commerciali di vendita al dettaglio;
a2) devono
essere rispettate le indicazioni progettuali prescritte nelle “Schede d’intervento” e potranno essere variate, in
caso di mutate esigenze, mediante variante urbanistica ai sensi dell'art. 17,
7° comma LR 56/77;
a3) deve
essere garantito il soddisfacimento di quanto previsto dalla L. 122/89 per
quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato nel rispetto
delle condizioni previste dal successivo art. 47;
a4) le
convenzioni dei S.U.E. di iniziativa privata dovranno prevedere la
realizzazione diretta da parte dei concessionari della viabilità pubblica
indicata in cartografia e delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi,
fognature, illuminazione pubblica, verde pubblico). Nel caso contrario nulla è
dovuto dall'Amministrazione Comunale. Nell’ambito della convenzione saranno
stabilite le destinazioni pubbliche delle aree a servizi dismesse o
assoggettate ad uso pubblico;
a5) i
documenti che compongono il S.U.E. devono essere integrati da un elaborato
illustrativo dei temi compositivi e dei principali elementi tipologici che la
progettazione edilizia dei nuovi edifici dovrà rispettare, al fine di valutarne
il corretto inserimento nel contesto;
a6) preliminarmente
al riuso delle aree, queste dovranno essere oggetto di caratterizzazione
ambientale e relativa bonifica ambientale, come indicato all’art. 54 e
conformemente alle leggi di settore vigenti al momento della richiesta di
intervento, se necessario.
B) fase transitoria, ovvero in assenza
di S.U.E.:
in assenza degli interventi di
ristrutturazione urbanistica (h) di cui al precedenti punti, sono consentite le
seguenti opere:
b1) opere
di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in sicurezza
delle strutture esistenti;
b2) opere
di eventuale bonifica e interventi di demolizione dei fabbricati esistenti non
recuperabili nell’ambito della trasformazione prevista dal P.R.G.C..
3.2
DR-ta
di trasformazione attuate e destinate a differenti destinazioni.
Il recupero di tali aree è avvenuto tramite interventi unitari (SUE) per le quali il P.R.G.C. intende confermare l’esistente, considerando le suddette sottozone come parti urbane consolidate. Di conseguenza, nel rispetto delle destinazioni d’uso ammesse nelle zone DR-ta si ammettono interventi previsti dalle rispettive Schede d’intervento (Elaborato P3). Sono altresì ammessi cambi di destinazione d’uso verso destinazioni terziario-commerciali; le suddette variazioni dovranno avvenire attraverso permessi di costruire convenzionati, tale da prevedere alla dotazione degli standard di cui all’articolo 7 delle presenti N.T.A. Qualora risulti dimostrata l’impossibilità di un reperimento dei suddetti standard nell’ambito delle aree oggetto di trasformazione è ammessa la loro parziale o totale monetizzazione.
La zona DR-ta/2 è in parte ricompresa all’interno
della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni
e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle presenti Norme di
Attuazione.
3.3
DR-p:
a specifica destinazione produttiva.
All’interno delle aree DR-p è ammesso il mantenimento
delle residenze di servizio esistenti all'adozione del Piano Regolatore. E’
inoltre consentita la realizzazione di foresterie destinate ad agevolare il
trasferimento temporaneo di propri addetti o di soggetti strettamente correlati
all’attività produttiva in ragione di 95 mq di superficie utile conteggiati
secondo gli standards propri dell'edilizia residenziale pubblica per ogni 1.000
mq. di superficie coperta a destinazione produttiva, con un massimo di 285 mq
utili. Tali spazi non potranno costituire corpi di fabbrica isolati dalla
struttura produttiva esistente.
Permanendo l'attività in atto, è ammessa la possibilità di
ristrutturazione e ampliamento con destinazione produttiva, fino a raggiungere
un rapporto di copertura massimo del 70% sull'area di proprietà.
Il rapporto di copertura massimo di dette aree viene pertanto così definito:
- area
costruibile - indice di utilizzazione fondiaria massimo: 70%
- area
libera ed area a parcheggio: 30%, all'interno di cui il 10% della superficie
produttiva utile destinata a servizi pubblici in regime di P.E.C. in caso di
ampliamento.
All’interno delle suddette aree si ammettono limitate
trasformazioni verso funzioni di carattere terziario-ricettivo e commerciale,
purché volte alla valorizzazione dei prodotti di filiera e/o che siano in grado
di potenziare le attività turistico-ricettive del Comune. Tale trasformazione
non dovrà in ogni caso interessare più del 10% della SUL massima consentita
dalle presenti norme per ogni singola area, con una superficie minima sempre
ammessa pari a 250mq per area urbanistica, indipendentemente dal frazionamento
proprietario e potrà essere effettuata mediante permesso di costruire
convenzionato. La convenzione stabilirà le modalità di reperimento dei servizi
ex art. 21 L.R. 56/77 e/o la loro eventuale monetizzazione, in tutto o in
parte, qualora risulti dimostrata l’impossibilità di un loro reperimento
nell’ambito dell’insediamento produttivo interessato dalla parziale
trasformazione. per ragioni dimensionali e/o di fruibilità che non giustificano
autonome localizzazioni; le eventuali monetizzazioni consentite, devono essere
esclusivamente finalizzate all’acquisizione al patrimonio pubblico dei seguenti
spazi pubblici del PRGC:
-
SE/b
75 (solo la parte da acquisire al patrimonio pubblico);
-
SP/e
197;
-
SP/f
58.
Qualora le suddette trasformazioni siano superiori a
500 mq, o comunque comportanti trasformazioni eccedenti il punto d2) dell’art.
17 delle NTA, saranno soggetti a SUE, al fine di prevedere al loro interno la
realizzazione delle aree a standard ai sensi della L.R. 56/77 e smi.
All’interno delle
zone DR-p permanendo l’attività
produttiva in atto, ove sussistano fabbricati e relative aree di pertinenza non
più funzionali alla attività medesima, sono ammessi la trasformazione ed il
recupero dei suddetti fabbricati per lo svolgimento di differenti e nuove
attività produttive. Al fine di poter permettere il corretto svolgimento di
tali nuove attività, sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di
Manutenzione ordinaria (a), Manutenzione straordinaria (b), Restauro e
risanamento conservativo (c1) e Ristrutturazione edilizia (d1) di cui agli
artt. 18-19-20-22, nel rispetto della sagoma esterna degli edifici. Tutti gli
interventi finalizzati al recupero funzionale dei fabbricati esistenti non più
in uso per l’inserimento di nuove attività produttive sono subordinati alla
redazione di uno studio dettagliato ed approfondito, da condursi in relazione
alle attività da insediare, da redigersi a carico del proponente l’intervento,
finalizzato ad analizzare le problematiche ovvero le componenti critiche
presenti in loco (tra cui gli impatti sulla rete infrastrutturale esistente; la
compatibilità con destinazioni sensibili quali scuole, residenza e simili) e ad
individuare gli interventi e le opere di mitigazione; questi interventi saranno
totalmente a carico del proponente il recupero. Le attività insediabili non
dovranno in alcun modo rientrare nei casi di cui agli Allegati A e B della L.R.
40/98 e s.m.i..
Nell’ambito della suddetta trasformazione:
- per gli interventi edilizi comportanti effetti sull’involucro esterno dell’edificio si richiede il ricorso a foto inserimenti, affinché gli organi comunali possano valutare, in sede di istruttoria degli elaborati tecnici costituenti la richiesta di titolo abilitativo, gli effetti delle suddette trasformazioni;
- in caso di intervento sulle aree pertinenziali, si prescrive l’utilizzo di pavimentazioni semipermeabili nella realizzazione delle aree a parcheggio;
- all’atto della presentazione del permesso di costruire, dovrà essere predisposto un elaborato tecnico che definisca i modi di gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e le azioni previste per la loro riduzione, nonché il rispetto della normativa di settore;
- nella localizzazione di nuove attività produttive l’ uso non potabile di acqua (irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e pavimenti, wc), ad eccezione di quella utilizzata nei cicli produttivi, dovrà essere coperto prevalentemente con il recupero dell’acqua meteorica.
Gli interventi comportanti trasformazioni eccedenti
il punto d2), dell’art.17 delle Norme di attuazione, dovranno attenersi, per
quanto riguarda l’altezza degli edifici ed il numero dei piani dei medesimi,
alle prescrizioni normative più restrittive, relative alle Aree residenziali
limitrofe.[2]
Le variazioni di destinazioni d’uso ammesse dalle presenti
prescrizioni saranno comunque
subordinate, oltre che alla realizzazione degli standards urbanistici
proporzionali all’intervento ai sensi dell’articolo 7 delle presenti Norme di
Attuazione alla realizzazione di parcheggi pubblici e privati, sotto
forma di autorimesse o di parcheggi scoperti e aperti, secondo le quantità e
modalità previste per le destinazioni commerciali o direzionali dagli articoli
37 e 37/bis delle presenti Norme di Attuazione, e per le destinazioni
residenziali dall’articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica volti alla modificazione totale o parziale di destinazione dell’area alla cessazione totale o parziale o modificazione della sua destinazione produttiva previsti dal presente articolo delle N.T.A. dovranno garantire la valorizzazione dell’assetto planivolumetrico, della tipologia degli affacci, dei sistemi decorativi e degli elementi costruttivi tipici degli edifici facenti parte dell’originario impianto industriale o comunque realizzati prima del 1940.
Le zone DR-p/1 e DR-p/6/1 (in parte) sono ricomprese
all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le
limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle presenti Norme
di Attuazione.
4) AREE DI TIPO
DE - Aree a destinazione di attività economiche
Su queste aree è prevista in regime di strumento urbanistico esecutivo d’iniziativa pubblica o privata a seconda di quanto previsto dalle singole schede di area la realizzazione di impianti per la produzione, lavorazione, stoccaggio e commercio di materie prime e derivati, nonché di edifici destinati ad attività direzionali, terziarie, a tempo libero e ricreative, turistico recettive e commerciali e di edifici destinati ad attrezzature sociali e ricreative al servizio degli addetti alle attività esistenti.
Nelle aree denominate DE1, DE2, DE3/1 e DE3/2 gli interventi di nuovo
impianto potranno avvenire comunque solo in regime di Strumento Urbanistico
Esecutivo tale da garantire la dotazione di aree a standards, da reperirsi
nell’ambito dell’intervento secondo le quantità minime previste dagli articoli
21 e 22 della Legge Regionale urbanistica n. 56/1977 e s.m. e i.
Tali interventi dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) si richiede il ricorso a foto
inserimenti dei fabbricati in progetto, affinché gli organi comunali possano
valutare, in sede di istruttoria degli elaborati tecnici costituenti la
richiesta di titolo abilitativo, gli effetti conseguenti alla loro
realizzazione;
b) salvo
diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di materiali
inquinanti, le aree destinate a parcheggi pubblici e privati dovranno
utilizzare in via prioritaria sistemi di pavimentazione semipermeabili;
c) all’atto
della presentazione del titolo
abilitativo, dovrà essere predisposto un elaborato tecnico che definisca i modi
di gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e le azioni previste per la loro
riduzione, nonché il rispetto della
normativa di settore;
d) nella
localizzazione delle nuove attività produttive l’uso non potabile di acqua
(irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e pavimenti, wc), ad eccezione di
quella utilizzata nei cicli produttivi, dovrà essere coperto prevalentemente
con il recupero dell’acqua meteorica.
L’Attuazione delle aree DE3/1 e DE3/2 è inoltre subordinata alla redazione ed approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo d’iniziativa pubblica - Piano d’Insediamenti Produttivi - ai sensi della legge 865/1971 e s.m. e i. che dovrà, tra l’altro, dare precise indicazioni relative all’inserimento ambientale dell’edificazione per le porzioni di territorio più vicine alla collina, con particolare riferimento alle vedute da valle verso i versanti, alla creazione di una fascia di verde alberato di interposizione tra la zona agricola e quella industriale, alla sistemazione a verde delle sponde del rio Trionzo. In caso di decadenza o superamento del PIP ‘Canellitaly’ approvato con D.C.C. n. 25 del 22/04/2003 è ammessa l’attuazione dell’area DE3/1 previa formazione di SUE di iniziativa privata nel rispetto delle prescrizioni generali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), alla sistemazione a verde della sponda del rio Trionzo ed all’obbligo del reperimento delle quantità di aree per servizio individuate in cartografia e quantitativamente riportate nella scheda d’intervento n. 121.
Gli eventuali lotti residuali facenti parte di S.U.E.
con concessione scaduta e con OO.UU. già integralmente eseguite, collaudate e
prese in carico dal Comune possono essere attuati tramite titolo abilitativo
diretto, subordinatamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel
rispetto della volumetria massima ammessa dal PRGC. Gli elaborati tecnici del
PdC dovranno pertanto essere dotati di verifica analitica del rispetto delle
volumetrie massime ammesse dal PRGC, mediante analisi in dettaglio di tutte le
volumetrie già realizzate sulla medesima area urbanistica attuata mediante
S.U.E..
Nelle aree di tipo DE sono ammessi, in regime di singole autorizzazioni
o titoli abilitativi diretti, gli
interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli impianti
esistenti e la loro variazione di destinazione d’uso senza aggravio di carico
urbanistico, nell’ambito delle destinazioni indicate al comma precedente.
Qualora le variazioni di destinazione d’uso generino aggravio di carico urbanistico esse potranno avvenire solo in regime di Strumento Urbanistico Esecutivo tale da garantire la dotazione di aree a standards, da reperirsi nell’ambito dell’intervento, secondo le quantità minime previste dagli articoli 21 e 22 della Legge Regionale urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Ove le variazioni di destinazioni d’uso siano volte alla realizzazione di impianti commerciali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno altresì prevedere le dotazioni di aree per parcheggi, a seconda della tipologia dell’intervento commerciale, previste dal successivo articolo 37.
Eventuali aree a parcheggio pubblico da realizzare a compensazione di fabbisogni pregressi di parcheggio commerciale verranno realizzate all’interno dell’area a servizi n. 93.
E' consentita infine la realizzazione di abitazioni del titolare e/o del
custode degli impianti, in ragione di 95 mq. di superficie utile di residenza
conteggiati secondo gli standards propri dell'edilizia residenziale pubblica
per ogni 1.000 mq. di superficie coperta a destinazione produttiva, con un
massimo di tre unità immobiliari e comunque di 285 mq. utili.
Il minimo di 95 mq. è comunque ammesso a servizio di attività produttive
della dimensione di almeno 250 mq.
Con analoghe modalità e quantità dimensionali previste per
l’ammissibilità delle abitazioni al servizio dell’insediamento produttivo si
ammette altresì la realizzazione di foresterie destinate ad agevolare il
trasferimento temporaneo di propri addetti o di soggetti strettamente correlati
all’attività produttiva. Tali spazi non potranno costituire corpi di fabbrica
isolati dalla struttura produttiva esistente.
Non sono consentiti insediamenti di impianti nocivi di qualsiasi genere
e natura.
I rapporti di copertura dei lotti e gli indici di utilizzazione fondiaria sono fissati come segue:
Per l’area DE1
- area
costruibile massima: 66% della superficie fondiaria totale del lotto
- area
libera minima: 24% della superficie fondiaria totale del lotto
- Indice
di utilizzazione fondiaria: 80% della superficie fondiaria totale del lotto
Il Comune, al momento della proposta di piani esecutivi
convenzionati volti alla massima utilizzazione dei lotti, potrà dare specifiche
prescrizioni relative al posizionamento planivolumetrico degli erigendi
edifici, anche eventualmente prevedendo allineamenti edilizi o prescrivendo
edificazioni in aderenza.
Per le
aree DE2, DE3/1, DE3/2
- area
costruibile massima: 40% della superficie fondiaria totale del lotto
- area
libera minima: 24% della superficie fondiaria totale del lotto
Indice di utilizzazione fondiaria: 80% della superficie fondiaria totale
del lotto.
5) AREA
DI TIPO DE/FF – Porzioni di aree a destinazione di attività economiche
comprese nelle fasce A e B del Piano
stralcio delle fasce fluviali.
Si tratta insediamenti produttivi esistenti e di reliquati di aree
pertinenziali di insediamenti produttivi esistenti compresi all’interno della
fascia B del Piano stralcio delle fasce fluviali.
In dette aree si applica la normativa del citato Piano stralcio delle fasce fluviali relativa alle fasce di tipo A e B, fatte salve le quali, fino alla rilocalizzazione degli impianti o alla rettifica del confine della fascia fluviale è ammesso il mantenimento delle destinazioni d’uso produttive in atto.
Su tutte le aree produttive D, DC, DR e DE confinanti con aree ad altra destinazione d’uso, l’attivazione di interventi di ampliamento, completamento e nuovo impianto dovrà garantire il corretto inserimento ambientale delle strutture attraverso la realizzazione sul confine interessato di idonee barriere antirumore e antinquinamento con fasce a verde, piantumate a file sfalsate con essenze arboree forti, autoctone, di alto fusto.