Articolo 36.        Aree a destinazione produttiva di tipo D, DC, DR, DE

Le aree a destinazione produttiva sono distinte in:

1)      AREE DI TIPO D - Aree produttive proprie di nuovo impianto da insediarsi in regime di Piano Esecutivo Convenzionato obbligatorio esteso ai confini cartograficamente delimitati in P.R.G.

In dette zone gli insediamenti dovranno avvenire nell'ambito di Piani Esecutivi Convenzionati da redigersi ed attuarsi ai sensi dell'articolo 43 della Legge Regionale Urbanistica n° 56/1977, integrata e modificata.

Detti Piani dovranno prevedere al loro interno la viabilità di servizio ai vari lotti, i servizi nelle quantità e tipi previsti dal punto 2) dell'articolo 21 della citata Legge Regionale Urbanistica e, nell'ambito della convenzione urbanistica facente parte del Piano, le modalità per la realizzazione dei servizi e della viabilità stessa.

In particolare :

a)  salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di materiali inquinanti, le aree destinate a parcheggi pubblici e privati dovranno utilizzare in via prioritaria sistemi di pavimentazione semipermeabili;

b)  gli S.U.E. dovranno prevedere, per l’intero comparto, idonea viabilità interna di servizio agli insediamenti ed idonei accessi dalla viabilità pubblica, studiati e  razionalizzati, in modo da evitare l’immissione diretta dai singoli lotti ed al fine di rendere agevole la movimentazione degli automezzi e delle merci;

c)  le aree libere destinate allo stoccaggio delle merci dovranno essere previste in idonei spazi opportunamente mascherati con siepi ed alberature; [1]

d) si richiede il ricorso a foto inserimenti dei fabbricati in progetto, affinché gli organi comunali possano valutare, in sede di istruttoria degli elaborati tecnici costituenti la richiesta di titolo abilitativo, gli effetti conseguenti alla loro realizzazione;

e) all’atto della presentazione del titolo abilitativo, dovrà essere predisposto un elaborato tecnico che definisca i modi di gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e le azioni previste per la loro riduzione, nonché il rispetto della  normativa di settore;

f)   nella localizzazione delle nuove attività produttive l’uso non potabile di acqua (irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e pavimenti, wc), ad eccezione di quella utilizzata nei cicli produttivi, dovrà essere coperto prevalentemente con il recupero dell’acqua meteorica.

Gli interventi nelle aree industriali vincolate a Piano Esecutivo Convenzionato obbligatorio saranno soggetti a tutte le prescrizioni e norme più oltre previste per le aree industriali di completamento e riordino  in relazione alle destinazioni d’uso ammesse e alle funzioni accessorie (abitazioni e foresterie).

I rapporti di copertura dei lotti e gli indici di utilizzazione fondiaria sono fissati dalle  singole schede a cui si rimanda.

Gli eventuali lotti residuali facenti parte di S.U.E. con concessione scaduta e con OO.UU. già integralmente eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune possono essere attuati tramite titolo abilitativo diretto, subordinatamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel rispetto della volumetria massima ammessa dal PRGC. Gli elaborati tecnici del PdC dovranno pertanto essere dotati di verifica analitica del rispetto delle volumetrie massime ammesse dal PRGC, mediante analisi in dettaglio di tutte le volumetrie già realizzate sulla medesima area urbanistica attuata mediante S.U.E..

2)      AREE DI TIPO DC - aree a destinazione produttiva di completamento e riordino.

Su queste aree è prevista in regime di  titolo abilitativo diretto la realizzazione di impianti per la produzione, lavorazione, stoccaggio e commercio di materie prime e derivati.

Sono ammessi inoltre, sempre in regime di  titolo abilitativo diretto, gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli impianti esistenti.

E' consentita l'installazione di laboratori di analisi, ricerca, magazzini, depositi, silos, rimesse, officine, laboratori artigianali, uffici e locali di esposizione connessi all'attività dell'azienda, edifici ed attrezzature di natura sociale e ricreativa al servizio degli addetti alle attività produttive.

Gli interventi volti alla realizzazione di superfici commerciali, nei limiti massimi di cui al successivo articolo 37, di 250 mq. di superficie di vendita, fatta salva la definizione di nuove localizzazioni commerciali, ovvero di superfici a destinazione terziario-direzionale dovranno garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico.

Eventuali aree a parcheggio pubblico da realizzare a compensazione di fabbisogni pregressi di parcheggio commerciale verranno realizzate all’interno dell’area a servizi n. 93.

E’ inoltre consentita la realizzazione di  abitazioni del titolare e/o del custode degli impianti, in ragione di 95 mq. di superficie utile di residenza conteggiati secondo gli standards propri dell'edilizia residenziale pubblica per ogni 1.000 mq. di superficie coperta a destinazione produttiva, con un massimo di tre unità immobiliari e comunque di 285 mq. utili.

Il minimo di 95 mq. è comunque ammesso a servizio di attività produttive della dimensione di almeno 250 mq.

Con analoghe modalità e quantità dimensionali previste per l’ammissibilità delle abitazioni al servizio dell’insediamento produttivo si ammette altresì la realizzazione di foresterie destinate ad agevolare il trasferimento temporaneo di propri addetti o di soggetti strettamente correlati all’attività produttiva. Tali spazi non potranno costituire corpi di fabbrica isolati dalla struttura produttiva esistente.

Il rilascio dei titoli abilitativi relativi agli immobili di cui al comma precedente è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno da parte del richiedente che preveda il mantenimento per 20 anni della destinazione dell'immobile a servizio dell'impianto produttivo cui è connesso, quale residenza del conduttore proprietario o custode.

Non sono consentiti insediamenti di impianti nocivi di qualsiasi genere e natura.

I rapporti di copertura dei lotti e gli indici di utilizzazione fondiaria sono fissati come segue:

-    area costruibile massima: 66% della superficie fondiaria totale del lotto

-    area libera minima: 24% della superficie fondiaria totale del lotto

-    Indice di utilizzazione fondiaria: 80% della superficie fondiaria totale del lotto

Il Comune, al momento della proposta di piani esecutivi convenzionati volti alla massima utilizzazione dei lotti, potrà dare specifiche prescrizioni relative al posizionamento planovolumetrico degli erigendi edifici, anche eventualmente prevedendo allineamenti edilizi o prescrivendo edificazioni in aderenza.

3)      AREE DI TIPO DR - aree industriali nel nucleo urbano.

Si tratta di aree specificatamente individuate ed enucleate nelle tavole del P.R.G.

Tali aree sono riconosciute come sede di attività produttive per lo più associate alla filiera enologica. In relazione allo stato dei luoghi, alle attività in atto ed alle eventuali trasformazioni urbanistiche avvenute, il Piano riconosce tre sottozone:

-  DR-t di trasformazione.

Le aree comprese nella sottozona urbanistica DR-t riguardano aree di fatto inglobate nell’abitato e occupate da edifici produttivi in disuso per l’avvenuta chiusura delle attività produttive a suo tempo presenti o da altre attività. Sono pertanto aree abbandonate, caratterizzate dalla presenza di immobili degradati che per la loro ubicazione urbana non risultano più adeguati ad ospitare funzioni produttive. Il P.R.G.C. promuove una loro radicale trasformazione individuando per esse un integrale recupero volto alla ricucitura del tessuto urbano circostante. Gli interventi sono altresì  finalizzati alla bonifica dei siti, se necessario, ed all’insediamento di attività a preminente destinazione residenziale e alle attività con essa compatibili. Pertanto per le aree DR-t il P.R.G.C. prevede interventi di riordino urbano mediante ristrutturazione urbanistica.

-  DR-ta di trasformazione attuate.

Analogamente a quanto esposto per le sottozone DR-t, le aree individuate con la sigla  DR-ta riguardano aree produttive con caratteristiche analoghe alle precedenti DR-t, dove le originarie attività produttive sono state sostituite da funzioni di carattere urbano, mediante interventi di recupero effettuati a seguito di interventi unitari (PdR).

-  DR-p a specifica destinazione produttiva:

Le aree comprese nella sottozona urbanistica DR-p sono occupate da attività produttive inglobate all’interno del tessuto urbano che il P.R.G.C. intende confermare per assicurare continuità alle aziende insediate costituenti la struttura delle attività economiche locali e che il P.R.G.C. intende confermare nello stato di fatto.

3.1    DR-t: di trasformazione.

La trasformazione avviene attraverso Strumenti Urbanistici Esecutivi che devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavole P2.1 - P2.2 - P2.3). All'interno di questi SUE sono indicati dal P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle disposizioni della Scheda d’Area per quanto riguarda la loro localizzazione e dimensione. Qualora le schede  d’intervento richiedano dismissioni di standard eccedenti le quantità minime previste dall’art. 21 L.R. 56/77 queste dovranno egualmente essere cedute gratuitamente al Comune e/o assoggettate ad uso pubblico per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi presenti sul territorio comunale, ed il loro valore economico non può essere detratto da quello relativo agli oneri concessori.

Gli interventi di riqualificazione nella zone DR-t sono attuati mediante strumenti urbanistici, ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R. 56/77, che prevedano la stipula di una convenzione fra il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 56/77 e successive modificazioni. All'interno delle zona DR-t potranno essere reperite quote di edilizia residenziale convenzionata, anche ai sensi degli art. 17 e 18 del D.P.R. 380/01, nella misura convenuta nell'ambito della soprarichiamata convenzione.

Il P.R.G.C. fornisce una "Scheda d’intervento" contenente le prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi previsti.

Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona e sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 28 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

A)   attuazione della trasformazione mediante S.U.E.:

a1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità edificabili, le superfici destinate a servizi da reperire, i mix funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede di Area" e quelli più generali richiesti in presenza di attività commerciali di vendita al dettaglio;

a2) devono essere rispettate le indicazioni progettuali prescritte nelle “Schede  d’intervento” e potranno essere variate, in caso di mutate esigenze, mediante variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, 7° comma LR 56/77;

a3) deve essere garantito il soddisfacimento di quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato nel rispetto delle condizioni previste dal successivo art. 47;

a4) le convenzioni dei S.U.E. di iniziativa privata dovranno prevedere la realizzazione diretta da parte dei concessionari della viabilità pubblica indicata in cartografia e delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognature, illuminazione pubblica, verde pubblico). Nel caso contrario nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale. Nell’ambito della convenzione saranno stabilite le destinazioni pubbliche delle aree a servizi dismesse o assoggettate ad uso pubblico;

a5) i documenti che compongono il S.U.E. devono essere integrati da un elaborato illustrativo dei temi compositivi e dei principali elementi tipologici che la progettazione edilizia dei nuovi edifici dovrà rispettare, al fine di valutarne il corretto inserimento nel contesto;

a6) preliminarmente al riuso delle aree, queste dovranno essere oggetto di caratterizzazione ambientale e relativa bonifica ambientale, come indicato all’art. 54 e conformemente alle leggi di settore vigenti al momento della richiesta di intervento, se necessario.

B)  fase transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.:

in assenza degli interventi di ristrutturazione urbanistica (h) di cui al precedenti punti, sono consentite le seguenti opere:

b1) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in sicurezza delle strutture esistenti;

b2) opere di eventuale bonifica e interventi di demolizione dei fabbricati esistenti non recuperabili nell’ambito della trasformazione prevista dal P.R.G.C..

3.2    DR-ta di trasformazione attuate e destinate a differenti destinazioni.

Il recupero di tali aree è avvenuto tramite interventi unitari (SUE) per le quali il P.R.G.C. intende confermare l’esistente, considerando le suddette sottozone come parti urbane consolidate. Di conseguenza, nel rispetto delle destinazioni d’uso ammesse nelle zone DR-ta si ammettono interventi previsti dalle rispettive Schede d’intervento (Elaborato P3). Sono altresì ammessi cambi di destinazione d’uso verso destinazioni terziario-commerciali; le suddette variazioni dovranno avvenire attraverso permessi di costruire convenzionati, tale da prevedere alla dotazione degli standard di cui all’articolo 7 delle presenti N.T.A. Qualora risulti dimostrata l’impossibilità di un reperimento dei suddetti standard nell’ambito delle aree oggetto di trasformazione è ammessa la loro parziale o totale monetizzazione.

La zona DR-ta/2 è in parte ricompresa all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle presenti Norme di Attuazione.

3.3    DR-p: a specifica destinazione produttiva.

All’interno delle aree DR-p è ammesso il mantenimento delle residenze di servizio esistenti all'adozione del Piano Regolatore. E’ inoltre consentita la realizzazione di foresterie destinate ad agevolare il trasferimento temporaneo di propri addetti o di soggetti strettamente correlati all’attività produttiva in ragione di 95 mq di superficie utile conteggiati secondo gli standards propri dell'edilizia residenziale pubblica per ogni 1.000 mq. di superficie coperta a destinazione produttiva, con un massimo di 285 mq utili. Tali spazi non potranno costituire corpi di fabbrica isolati dalla struttura produttiva esistente.

 

Permanendo l'attività in atto, è ammessa la possibilità di ristrutturazione e ampliamento con destinazione produttiva, fino a raggiungere un rapporto di copertura massimo del 70% sull'area di proprietà.

Il rapporto di copertura massimo di dette aree viene pertanto così definito:

-      area costruibile - indice di utilizzazione fondiaria massimo: 70%

-      area libera ed area a parcheggio: 30%, all'interno di cui il 10% della superficie produttiva utile destinata a servizi pubblici in regime di P.E.C. in caso di ampliamento.

All’interno delle suddette aree si ammettono limitate trasformazioni verso funzioni di carattere terziario-ricettivo e commerciale, purché volte alla valorizzazione dei prodotti di filiera e/o che siano in grado di potenziare le attività turistico-ricettive del Comune. Tale trasformazione non dovrà in ogni caso interessare più del 10% della SUL massima consentita dalle presenti norme per ogni singola area, con una superficie minima sempre ammessa pari a 250mq per area urbanistica, indipendentemente dal frazionamento proprietario e potrà essere effettuata mediante permesso di costruire convenzionato. La convenzione stabilirà le modalità di reperimento dei servizi ex art. 21 L.R. 56/77 e/o la loro eventuale monetizzazione, in tutto o in parte, qualora risulti dimostrata l’impossibilità di un loro reperimento nell’ambito dell’insediamento produttivo interessato dalla parziale trasformazione. per ragioni dimensionali e/o di fruibilità che non giustificano autonome localizzazioni; le eventuali monetizzazioni consentite, devono essere esclusivamente finalizzate all’acquisizione al patrimonio pubblico dei seguenti spazi pubblici del PRGC:

-  SE/b 75 (solo la parte da acquisire al patrimonio pubblico);

-  SP/e 197;

-  SP/f 58.

Qualora le suddette trasformazioni siano superiori a 500 mq, o comunque comportanti trasformazioni eccedenti il punto d2) dell’art. 17 delle NTA, saranno soggetti a SUE, al fine di prevedere al loro interno la realizzazione delle aree a standard ai sensi della L.R. 56/77 e smi.

All’interno delle  zone DR-p  permanendo l’attività produttiva in atto, ove sussistano fabbricati e relative aree di pertinenza non più funzionali alla attività medesima, sono ammessi la trasformazione ed il recupero dei suddetti fabbricati per lo svolgimento di differenti e nuove attività produttive. Al fine di poter permettere il corretto svolgimento di tali nuove attività, sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di Manutenzione ordinaria (a), Manutenzione straordinaria (b), Restauro e risanamento conservativo (c1) e Ristrutturazione edilizia (d1) di cui agli artt. 18-19-20-22, nel rispetto della sagoma esterna degli edifici. Tutti gli interventi finalizzati al recupero funzionale dei fabbricati esistenti non più in uso per l’inserimento di nuove attività produttive sono subordinati alla redazione di uno studio dettagliato ed approfondito, da condursi in relazione alle attività da insediare, da redigersi a carico del proponente l’intervento, finalizzato ad analizzare le problematiche ovvero le componenti critiche presenti in loco (tra cui gli impatti sulla rete infrastrutturale esistente; la compatibilità con destinazioni sensibili quali scuole, residenza e simili) e ad individuare gli interventi e le opere di mitigazione; questi interventi saranno totalmente a carico del proponente il recupero. Le attività insediabili non dovranno in alcun modo rientrare nei casi di cui agli Allegati A e B della L.R. 40/98 e s.m.i..

Nell’ambito della suddetta trasformazione:

-                      per gli interventi edilizi comportanti effetti sull’involucro esterno dell’edificio si richiede il ricorso a foto inserimenti, affinché gli organi comunali possano valutare, in sede di istruttoria degli elaborati tecnici costituenti la richiesta di titolo abilitativo, gli effetti delle suddette trasformazioni;

-                      in caso di intervento sulle aree pertinenziali, si prescrive l’utilizzo di pavimentazioni semipermeabili nella realizzazione delle aree a parcheggio;

-                      all’atto della presentazione del permesso di costruire, dovrà essere predisposto un elaborato tecnico che definisca i modi di gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e le azioni previste per la loro riduzione, nonché il rispetto della  normativa di settore;

-                      nella localizzazione di nuove attività produttive l’ uso non potabile di acqua (irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e pavimenti, wc), ad eccezione di quella utilizzata nei cicli produttivi, dovrà essere coperto prevalentemente con il recupero dell’acqua meteorica.

Gli interventi comportanti trasformazioni eccedenti il punto d2), dell’art.17 delle Norme di attuazione, dovranno attenersi, per quanto riguarda l’altezza degli edifici ed il numero dei piani dei medesimi, alle prescrizioni normative più restrittive, relative alle Aree residenziali limitrofe.[2]

Le variazioni di destinazioni d’uso ammesse dalle presenti prescrizioni  saranno comunque subordinate, oltre che alla realizzazione degli standards urbanistici proporzionali all’intervento ai sensi dell’articolo 7 delle presenti Norme di Attuazione alla realizzazione di parcheggi  pubblici e privati, sotto forma di autorimesse o di parcheggi scoperti e aperti, secondo le quantità e modalità previste per le destinazioni commerciali o direzionali dagli articoli 37 e 37/bis delle presenti Norme di Attuazione, e per le destinazioni residenziali dall’articolo 5 delle presenti Norme di Attuazione.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia od urbanistica volti alla modificazione totale o parziale di destinazione dell’area alla cessazione totale o parziale o modificazione della sua destinazione produttiva previsti dal presente articolo delle N.T.A. dovranno garantire la valorizzazione dell’assetto planivolumetrico, della tipologia degli affacci, dei sistemi decorativi e degli elementi costruttivi tipici degli edifici facenti parte dell’originario impianto industriale o comunque realizzati prima del 1940.

Le zone DR-p/1 e DR-p/6/1 (in parte) sono ricomprese all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle presenti Norme di Attuazione.

 

4) AREE DI TIPO DE - Aree a destinazione di attività economiche

Su queste aree è prevista in regime di strumento urbanistico esecutivo d’iniziativa pubblica o privata a seconda di quanto previsto dalle singole schede di area la realizzazione di impianti per la produzione, lavorazione, stoccaggio e commercio di materie prime e derivati, nonché di edifici destinati ad attività direzionali, terziarie, a tempo libero e ricreative, turistico recettive e commerciali e di edifici destinati ad attrezzature sociali e ricreative al servizio degli addetti alle attività esistenti.

Nelle aree denominate DE1, DE2, DE3/1 e DE3/2 gli interventi di nuovo impianto potranno avvenire comunque solo in regime di Strumento Urbanistico Esecutivo tale da garantire la dotazione di aree a standards, da reperirsi nell’ambito dell’intervento secondo le quantità minime previste dagli articoli 21 e 22 della Legge Regionale urbanistica n. 56/1977 e s.m. e i.

Tali interventi dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) si richiede il ricorso a foto inserimenti dei fabbricati in progetto, affinché gli organi comunali possano valutare, in sede di istruttoria degli elaborati tecnici costituenti la richiesta di titolo abilitativo, gli effetti conseguenti alla loro realizzazione;

b)  salvo diverse disposizioni derivanti dal pericolo di dispersione di materiali inquinanti, le aree destinate a parcheggi pubblici e privati dovranno utilizzare in via prioritaria sistemi di pavimentazione semipermeabili;

c) all’atto della presentazione del  titolo abilitativo, dovrà essere predisposto un elaborato tecnico che definisca i modi di gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e le azioni previste per la loro riduzione, nonché il rispetto della  normativa di settore;

d)  nella localizzazione delle nuove attività produttive l’uso non potabile di acqua (irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali e pavimenti, wc), ad eccezione di quella utilizzata nei cicli produttivi, dovrà essere coperto prevalentemente con il recupero dell’acqua meteorica.

L’Attuazione delle aree DE3/1 e DE3/2 è inoltre subordinata alla redazione ed approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo d’iniziativa pubblica - Piano d’Insediamenti Produttivi - ai sensi della legge 865/1971 e s.m. e i. che dovrà, tra l’altro, dare precise indicazioni relative all’inserimento ambientale dell’edificazione per le porzioni di territorio più vicine alla collina, con particolare riferimento alle vedute da valle verso i versanti, alla creazione di una fascia di verde alberato di interposizione tra la zona agricola e quella industriale, alla sistemazione a verde delle sponde del rio Trionzo. In caso di decadenza o superamento del PIP ‘Canellitaly’ approvato con D.C.C. n. 25 del 22/04/2003 è ammessa l’attuazione dell’area DE3/1 previa formazione di SUE di iniziativa privata nel rispetto delle prescrizioni generali di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), alla sistemazione a verde della sponda del rio Trionzo ed all’obbligo del reperimento delle quantità di aree per servizio individuate in cartografia e quantitativamente riportate nella scheda d’intervento n. 121.

Gli eventuali lotti residuali facenti parte di S.U.E. con concessione scaduta e con OO.UU. già integralmente eseguite, collaudate e prese in carico dal Comune possono essere attuati tramite titolo abilitativo diretto, subordinatamente al pagamento degli oneri di urbanizzazione, nel rispetto della volumetria massima ammessa dal PRGC. Gli elaborati tecnici del PdC dovranno pertanto essere dotati di verifica analitica del rispetto delle volumetrie massime ammesse dal PRGC, mediante analisi in dettaglio di tutte le volumetrie già realizzate sulla medesima area urbanistica attuata mediante S.U.E..

Nelle aree di tipo DE sono ammessi, in regime di singole autorizzazioni o  titoli abilitativi diretti, gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli impianti esistenti e la loro variazione di destinazione d’uso senza aggravio di carico urbanistico, nell’ambito delle destinazioni indicate al comma precedente.

Qualora le variazioni di destinazione d’uso generino aggravio di carico urbanistico esse potranno avvenire solo in regime di Strumento Urbanistico Esecutivo tale da garantire la dotazione di aree a standards, da reperirsi nell’ambito dell’intervento, secondo le quantità minime previste dagli articoli 21 e 22 della Legge Regionale urbanistica n° 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni.

Ove le variazioni di destinazioni d’uso siano volte alla realizzazione di impianti commerciali gli Strumenti Urbanistici Esecutivi dovranno altresì prevedere le dotazioni di aree per parcheggi, a seconda della tipologia dell’intervento commerciale, previste dal successivo articolo 37.

Eventuali aree a parcheggio pubblico da realizzare a compensazione di fabbisogni pregressi di parcheggio commerciale verranno realizzate all’interno dell’area a servizi n. 93.

E' consentita infine la realizzazione di abitazioni del titolare e/o del custode degli impianti, in ragione di 95 mq. di superficie utile di residenza conteggiati secondo gli standards propri dell'edilizia residenziale pubblica per ogni 1.000 mq. di superficie coperta a destinazione produttiva, con un massimo di tre unità immobiliari e comunque di 285 mq. utili.

Il minimo di 95 mq. è comunque ammesso a servizio di attività produttive della dimensione di almeno 250 mq.

Con analoghe modalità e quantità dimensionali previste per l’ammissibilità delle abitazioni al servizio dell’insediamento produttivo si ammette altresì la realizzazione di foresterie destinate ad agevolare il trasferimento temporaneo di propri addetti o di soggetti strettamente correlati all’attività produttiva. Tali spazi non potranno costituire corpi di fabbrica isolati dalla struttura produttiva esistente.

Non sono consentiti insediamenti di impianti nocivi di qualsiasi genere e natura.

I rapporti di copertura dei lotti e gli indici di utilizzazione fondiaria sono fissati come segue:

Per l’area DE1

-    area costruibile massima: 66% della superficie fondiaria totale del lotto

-    area libera minima: 24% della superficie fondiaria totale del lotto

-    Indice di utilizzazione fondiaria: 80% della superficie fondiaria totale del lotto

Il Comune, al momento  della proposta di piani esecutivi convenzionati volti alla massima utilizzazione dei lotti, potrà dare specifiche prescrizioni relative al posizionamento planivolumetrico degli erigendi edifici, anche eventualmente prevedendo allineamenti edilizi o prescrivendo edificazioni in aderenza.

Per le aree DE2, DE3/1, DE3/2

-    area costruibile massima: 40% della superficie fondiaria totale del lotto

-    area libera minima: 24% della superficie fondiaria totale del lotto

Indice di utilizzazione fondiaria: 80% della superficie fondiaria totale del lotto.

5)      AREA DI TIPO DE/FF – Porzioni di aree a destinazione di attività economiche comprese  nelle fasce A e B del Piano stralcio delle fasce fluviali.

Si tratta insediamenti produttivi esistenti e di reliquati di aree pertinenziali di insediamenti produttivi esistenti compresi all’interno della fascia B del Piano stralcio delle fasce fluviali.

In dette aree si applica la normativa del citato Piano stralcio delle fasce fluviali relativa alle fasce di tipo A e B, fatte salve le quali, fino alla rilocalizzazione degli impianti o alla rettifica del confine della fascia fluviale è ammesso il mantenimento delle destinazioni d’uso produttive in atto.

Su tutte le aree produttive D, DC, DR e DE confinanti con aree ad altra destinazione d’uso, l’attivazione di interventi di ampliamento, completamento e nuovo impianto dovrà garantire il corretto inserimento ambientale delle strutture attraverso la realizzazione sul confine interessato di idonee barriere antirumore e antinquinamento con fasce a verde, piantumate a file sfalsate con essenze arboree forti, autoctone, di alto fusto.



[1]    Comma introdotto con DCC  n. 54 del 20/11/2005 – Variante Parziale n. 4

[2]    Capoverso introdotto con DCC n. 54 del 20 /11/2005 – Variante Parziale n. 04