Articolo 37.        Interventi a destinazione commerciale

Nel rispetto della legislazione vigente nazionale e regionale in materia di commercio il PRGC recepisce i criteri Commerciali vigenti nel Comune di Canelli, ovvero il “Regolamento degli indirizzi e criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa”, redatto ai sensi del D.lgs 114/98, della L.R. Novembre 1999 n. 28 e della DCR 59-10831/2006 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2012, rimandando ad esso per  le disposizioni settoriali ed alle relative  tavole indicanti la “Classificazione delle zone di insediamento commerciale ai sensi della L.R. 28/99 e delle DCR 59-10831 del 24/03/2006”. In relazione alle zone di insediamento commerciale individuate si precisa che:[1]

§                la tavola di piano regolatore n. 2 sovrappone alla zonizzazione urbanistica la perimetrazione degli addensamenti e delle localizzazioni riconosciute dal Comune di Canelli con i propri criteri commerciali approvati sopra richiamati;

§                con riferimento alla D.C.C. n. 25 del 26/04/2012, sono integralmente richiamate tutte le disposizioni in esso contenute, ed in particolare:

o        il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali riconosciuti dal Comune nonché dei criteri per il riconoscimento delle localizzazioni non riconosciute;

o        la tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo tra tipologie di strutture distributive e rispettivi addensamenti e localizzazioni;

o        il regolamento di attuazione per gli insediamenti commerciali;

fermo restando il prevalere di eventuali successive disposizioni normative di settore.

 

Nel rispetto di quanto prescritto al primo comma si specificano i seguenti ulteriori limiti e prescrizioni:

1)      In tutte le aree non contrassegnate e identificate dalle tavole di piano come  “addensamento storico rilevante (A1)”, “addensamento commerciale urbano forte (A3)”, o “localizzazione urbano periferica (L2)” sono ammessi esclusivamente insediamenti commerciali di vicinato della superficie di vendita massima di mq. 250. [2]

I nuovi insediamenti commerciali e gli ampliamenti degli esistenti dovranno garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico.

Nei nuovi insediamenti commerciali, ove realizzati nell’ambito di interventi di nuova costruzione, le aree pubbliche o asservite ad uso pubblico di cui al capoverso precedente dovranno essere previste all’interno del lotto oggetto d’intervento.

Per gli ampliamenti degli insediamenti commerciali esistenti e per i nuovi insediamenti commerciali realizzati nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente le aree pubbliche o asservite ad uso pubblico potranno essere previste e realizzate o nel lotto oggetto di intervento o al di fuori di esso purché nel raggio di mt. 150.

2)      Nelle aree contrassegnate e identificate dalle tavole di piano come “addensamento storico rilevante (A1)” sono ammessi, nei limiti dei parametri urbanistici ed edilizi indicati delle singole schede di area, nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti degli esistenti fino alle superfici massime indicate per le varie tipologie d’impianto commerciale dalla Tabella di cui all’articolo 8 del richiamato Regolamento.

I nuovi insediamenti commerciali e gli ampliamenti degli esistenti, ove contenuti nella superficie di vendita di 400 mq, dovranno garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico.

I nuovi insediamenti commerciali e gli ampliamenti degli esistenti, ove eccedenti la superficie di vendita di 400 mq, dovranno garantire una dotazione di parcheggi, a seconda della tipologia e della dimensione, corrispondente a quanto prescritto nella tabella di cui al comma 3 dall’articolo 25 della DCR 59-10831, che si riporta al termine del presente comma.

Ove sia dimostrata l’impossibilita di realizzare la quota di  aree destinate a servizi pubblici e parcheggio pubblico per carenza di spazi disponibili, l’obbligo alla sua realizzazione potrà essere assolto tramite il versamento al comune di Canelli di somme di denaro, parametrate alle superfici da realizzare, il cui ammontare unitario al mq. verrà definito annualmente dall’amministrazione comunale, somme che, versate su apposito capitolo di bilancio a ciò vincolato, dovranno essere utilizzate per la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di servizi e parcheggi pubblici nell’ambito dell’area “addensamento storico rilevante” o in aree immediatamente limitrofe, comunque poste entro la distanza di mt. 150 dai confini perimetrali dell’ ”addensamento storico rilevante”, aree identificate dalla variante al piano regolatore come aree TS 4 e servizio n. 3.

Gli intereventi volti alla realizzazione di nuove strutture commerciali all’interno dell’addensamento storico rilevante dovranno rispettare, oltre che le prescrizioni indicate al punto A) dell’allegato A) alle presenti norme di attuazione, le indicazioni e prescrizioni di ornato specifiche per il decoro urbano, le insegne e le attrezzature commerciali, previste dal regolamento edilizio del comune di Canelli.

3)      Nelle aree contrassegnate e identificate dalle tavole di piano come “addensamento commerciale urbano forte (A3)” sono ammesse, nei limiti dei parametri urbanistici ed edilizi  indicati delle singole schede di area, nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti degli esistenti fino alla superfici massime indicate per le varie tipologie d’impianto commerciale dalla Tabella di cui all’articolo 8 del richiamato Regolamento.

I nuovi insediamenti commerciali e gli ampliamenti degli esistenti, ove contenuti nella superficie di vendita di 400 mq, dovranno garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico.

Limitatamente ai nuovi insediamenti commerciali o agli ampliamenti rientranti complessivamente nella superficie di 400 mq., ove sia dimostrata l’impossibilità di realizzare  la quota di aree destinate a servizi e parcheggio pubblico per carenza di spazi disponibili, l’obbligo alla sua realizzazione potrà essere assolto tramite il versamento al comune di Canelli di somme di denaro, parametrate alle superfici da realizzare, il cui ammontare unitario al mq. verrà definito annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, somme che versate su apposito capitolo di bilancio a ciò vincolato, dovranno essere utilizzate per la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di parcheggi pubblici nell’ambito dell’area “addensamento commerciale urbano forte” o in aree immediatamente limitrofe, comunque poste entro la distanza di mt. 150 dai confini perimetrali dell’ ”addensamento commerciale urbano forte” aree identificate dalla variante al piano regolatore come aree TS 4 e servizi nn. 3, 12, 90.

I nuovi insediamenti commerciali e gli ampliamenti degli esistenti, ove eccedenti la superficie di vendita di 400 mq, dovranno garantire una dotazione di parcheggi, a seconda della tipologia e della dimensione, corrispondente a quanto prescritto nella tabella di cui al comma 3 dall’articolo 25 della DCR 59-10831, che si riporta al termine del presente comma; la citata dotazione di parcheggi potrà essere reperita anche all’esterno dell’immobile oggetto di intervento di nuova destinazione commerciale, ma  in aree limitrofe e comunque poste entro la distanza di mt. 150 dai confini perimetrali dell’immobile oggetto d’intervento.

Ove sia dimostrata l’impossibilità di realizzare la quota di servizi e aree destinate a parcheggio pubblico per carenza di spazi disponibili, l’obbligo alla sua realizzazione potrà essere assolto tramite il versamento al comune di Canelli di somme di denaro, parametrate alle superfici da realizzare, il cui ammontare unitario al mq. verrà definito annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, somme che, versate su apposito capitolo di bilancio a ciò vincolato, dovranno essere utilizzate per la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di parcheggi pubblici in aree immediatamente limitrofe comunque poste entro la distanza di mt. 150 dai confini perimetrali dell’intervento.

1)      Nelle aree che sono state identificate o che verranno identificate con deliberazione del consiglio comunale come “localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane” sono ammesse, nei limiti dei parametri urbanistici ed edilizi indicati delle singole schede di area, nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti degli esistenti fino alle superfici massime indicate per le varie tipologie d’impianto commerciale dalla tabella di cui all’articolo 8 del richiamato Regolamento.

I nuovi insediamenti commerciali e gli ampliamenti degli esistenti, ove contenuti nella superficie di vendita di 400 mq, dovranno garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico.

Tutti i nuovi insediamenti commerciali e gli ampliamenti degli esistenti, ove eccedenti la superficie di vendita di 400 mq, dovranno garantire una dotazione di parcheggi a seconda della tipologia e della dimensione, corrispondente a quanto prescritto nella tabella di cui al comma 3 dall’articolo 25 della DCR 59-10831, che si riporta al termine del presente comma.

 

Parametri per il calcolo del fabbisogno totale di posti a parcheggio

Tipologia delle strutture distributive

Superficie di vendita mq. (S)

Metodo di calcolo del numero di posti parcheggio (N)

M-SAM 2

400 - 900

N = 35+0,05 (S – 400)

M-SAM 3

901 – 1.800

N = 60+0,10 (S – 900)

M-SAM 4

Oltre 1.800

N = 140+0,15 (S – 1.800)

G-SM 1

Fino a 4.500

N = 245+0,20 (S – 2.500) (**)

G-SM 2

Oltre 4.500

N = 645+0,25 (S –4.500)

G-SM 3

G-SM 4

M-SE 3

901 – 1.800

N = 0,04 x S

M-SE 4

1.801 – 2.500

G-SE 1

Da 1.501 o 2.501 a oltre 6.000

N = 40+0,08 (S – 900)

G-SE 2

G-SE 3

G-SE 4

M-CC

151 – 1.500

NCC = N+N’ (***)

251 – 2.500

G-CC 1

Fino a 12.000

NCC = N+N’ (***)

G-CC 2

G-CC 3

Oltre 12.000

NCC = (N+N’) x 1,3 (***)

G-CC 4

 

Tutti gli interventi a destinazione commerciale dovranno rispettare le disposizioni geologiche ed i vincoli conseguenti al rispetto delle normative di settore, al fine di garantire la realizzabilità degli interventi e le condizioni di sicurezza previste dalle disposizioni di settore.

 

Al fine delle compatibilità richieste dal PTP di Asti il Comune valuterà ogni singola richiesta di nuovo insediamento commerciale in merito ai seguenti aspetti:

§                l’utilizzo di pavimentazioni semipermeabili all’interno delle aree destinate a soddisfare gli standard per parcheggi, sia pubblici che privati;

§                garantire il 10% della superficie fondiaria dei lotti a verde privato, da localizzarsi preferibilmente lungo il fronte strada;

§                garantire il 10% delle superfici a servizi generali di comparto a verde permeabile;

§                all’interno di localizzazioni L2, e degli addensamenti A1 ed A3 esclusivamente per le porzioni ricadenti all’interno della tutela di cui al D.Lgs.  42/04, gli interventi di nuova costruzione dovranno prevedere il ricorso a tecniche di fotoinserimenti affinché siano valutabili gli effetti delle nuove realizzazioni nell’ambito del contesto di riferimento, anche a tutela degli aspetti paesaggistici; tale documentazione sarà oggetto di idonea valutazione da parte degli uffici comunali competenti.

Tali indicazioni sono prescrittive per strutture con superficie di vendita superiore a 900 mq.

Per le sole grandi strutture di vendita oltre alle prescrizioni suindicate il Comune valuterà caso per caso:

§                la possibilità di inserire superfici di vendita per la rilocalizzazione di attività legate alla rete distributiva locale;

§                la coerenza della progettazione architettonica delle strutture commerciali con l’esistente, con riferimento all’orografia ed in relazione ai volumi preesistenti.

 

Note:

(**) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di 2.500 mq. di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da 1.801 mq. a 2.500 mq. (M-SE 4)

(***) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale

N’ è uguale a 0,12 x S’, dove S’ è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.

 



[1]    Aggiornamento a seguito della DCC n. 26 del 26/04/2012 – Variante Parziale n. 11

[2]    Capoversi modificati con DCC n. 4 del 17/02/2004 – Modifica n. 1