Gli insediamenti a destinazione terziaria non commerciale e di artigianato di servizio dovranno conformarsi alle destinazioni d'uso previste nelle aree del P.R.G.
Essi sono pertanto
consentiti in tutte quelle aree in cui le specifiche schede indicano le citate
destinazioni tra quelle ammesse.
Fatto salvo quanto
previsto dalle singole schede di area, dal precedente articolo 37 delle presenti
Norme Tecniche di Attuazione per le destinazioni commerciali e dall’articolo 36
per le aree a destinazione produttiva, i nuovi insediamenti a destinazione
terziaria e gli ampliamenti degli esistenti nelle aree residenziali o
assimilabili, ove eccedenti la SLP di 200 mq. per ogni singolo edificio,
dovranno comunque garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso
pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui
almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico, dandosi atto in questo modo che
interventi di minore dimensione sono assimilati agli effetti dell’assolvimento
degli standards urbanistici alle destinazioni residenziali o produttive
preminenti del complesso edificato e dell’area urbanistica di cui fanno parte.
Limitatamente alle aree di tipo A, BS, BR, DR ove sia dimostrata l’impossibilità di realizzare la quota di aree destinate a parcheggio pubblico per carenza di spazi disponibili, l’obbligo alla sua realizzazione potrà essere assolto tramite il versamento al comune di Canelli di somme di denaro, parametrate alle superfici da realizzare, il cui ammontare unitario al mq. verrà definito annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, somme che, versate su apposito capitolo di bilancio a ciò vincolato, dovranno essere utilizzate per la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di servizi e parcheggi pubblici posti entro la distanza di mt. 150 dai confini perimetrali dell’area urbanistica in cui è sito l’intervento progettato.