Articolo 37/bis.  Interventi a destinazione terziaria e di artigianato di servizio

Gli  insediamenti a destinazione terziaria non commerciale e di artigianato di servizio dovranno conformarsi alle destinazioni d'uso previste nelle aree del P.R.G.

Essi sono pertanto consentiti in tutte quelle aree in cui le specifiche schede indicano le citate destinazioni tra quelle ammesse.

Fatto salvo quanto previsto dalle singole schede di area, dal precedente articolo 37 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione per le destinazioni commerciali e dall’articolo 36 per le aree a destinazione produttiva, i nuovi insediamenti a destinazione terziaria e gli ampliamenti degli esistenti nelle aree residenziali o assimilabili, ove eccedenti la SLP di 200 mq. per ogni singolo edificio, dovranno comunque garantire una dotazione di aree pubbliche o asservite ad uso pubblico non inferiore al 100% della superficie lorda di pavimento (SLP) di cui almeno il 50% destinate a parcheggio pubblico, dandosi atto in questo modo che interventi di minore dimensione sono assimilati agli effetti dell’assolvimento degli standards urbanistici alle destinazioni residenziali o produttive preminenti del complesso edificato e dell’area urbanistica di cui fanno parte.

Limitatamente alle aree di tipo A, BS, BR, DR ove sia dimostrata l’impossibilità di realizzare la quota di aree destinate a parcheggio pubblico per carenza di spazi disponibili, l’obbligo alla sua realizzazione potrà essere assolto tramite il versamento al comune di Canelli di somme di denaro, parametrate alle superfici da realizzare, il cui ammontare unitario al mq. verrà definito annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, somme che, versate su apposito capitolo di bilancio a ciò vincolato, dovranno essere utilizzate per la realizzazione, ristrutturazione o manutenzione di servizi e parcheggi pubblici posti entro la distanza di mt. 150 dai confini perimetrali dell’area urbanistica in cui è sito l’intervento progettato.