Articolo 38.        Norme relative alle aree destinate a servizi pubblici ex art. 21 e 22 L.R. 56/77

Le aree comprese nella zona urbanistica S riguardano le parti di territorio che il PRG destina a servizi pubblici ai sensi dell'art. 21, L.R. 56/77. Gli elaborati di PRG distinguono con differente sigla i servizi esistenti (SE) da quelli in progetto (SP) e tra essi si individuano le seguenti sottoclassi in conformità alle disposizioni di legge (art. 21, L.R. 56/77, comma 1, punti 1) 2) e 3)) ed alla funzione prevalente ad esse assegnata:

SE/a - SP/a: AREE PER L'ISTRUZIONE

In tali aree sono ammessi edifici, attrezzature ed impianti (attrezzature sportive, aree verdi, parcheggi, edifici per la custodia e per la ristorazione direttamente connessa agli impianti) relativi ad asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie.

Per l'edificazione devono essere mantenuti i limiti di altezza di mt. 10,00. Il rapporto di copertura massimo ammissibile non deve essere superiore al 50%.

Aree a parcheggio di pertinenza: 20% della superficie fondiaria.

SE/b - SP/b: AREE PER ATTREZZATURE SOCIALI DI INTERESSE COMUNE

Sono ammesse attrezzature amministrative pubbliche, partecipative, culturali e sociali, assistenziali, ricreative, sanitarie, assistenziali, religiose, commerciali pubbliche (quali mercati, mense aziendali, spacci, ecc.).

Le altezze massime degli edifici dovranno sottostare ai limiti fissati dalle norme relative alle aree limitrofe.

Superficie coperta massima 50%, aree a parcheggio 20% della superficie fondiaria.

SE/c - SP/c: AREE PER IL VERDE ATTREZZATO, IL GIOCO E LO SPORT

Sono destinate a giardino pubblico e ad altre attività sportive al coperto e allo scoperto, ad attrezzature sportive, per lo spettacolo, per la ricreazione e lo svago in genere. Sono ammesse attrezzature mobili di forma precaria, quali chioschi o posti di ristoro, attrezzature per il gioco dei bambini, gioco di bocce per gli anziani, nonché campi di calcio, di tennis, palestre, piscine.

All'interno di tali aree la superficie tenuta a verde deve occupare almeno il 30% dell'intera superficie.

SE/d - SP/d: AREE PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO

Sono destinate al soddisfacimento del fabbisogno arretrato e di completamento di aree per il parcheggio pubblico.

Fermo restando l’utilizzazione delle superfici fuori terra per parcheggio pubblico è ammessa in regime di convenzione con privati operatori la realizzazione nelle parti interrate di quote di parcheggi pertinenziali privati.

SE/e - SP/e: AREE AFFERENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le aree al servizio delle zone produttive/artigianali, terziarie/commerciali, possono inoltre accogliere specifiche attrezzature pubbliche o private convenzionate al servizio dei suddetti insediamenti.

Per il rispetto delle quantità di cui all’art. 7 delle presenti NTA, sono computabili, oltre alle superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica Amministrazione, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico ai sensi e per le quantità previste dall'art. 21 L.R. 56/77. La definizione della quota di aree da assoggettare ad uso pubblico, se non diversamente stabilito dal P.R.G., è regolata in sede di formazione del SUE di iniziativa pubblica o privata.

All’interno dell’area a servizi n. 19 e limitatamente all’eventuale insediamento dell’Enoteca Regionale è consento lo svolgimento di attività legate alla promozione dei relativi prodotti, incluse attività di somministrazione di cibi e bevande, nonché attività di ristorazione assimilabili ad attività di vicinato anche in capo a soggetti gestori privati, purché regolamentate da idonea convenzione stipulata con l’Enoteca Regionale ed il Comune, in grado di assicurare le necessarie sinergie e finalità di promozione territoriale e della filiera enogastronomica locale.

L’area a servizi n. 163 si intende assoggettata ad uso pubblico mediante convenzione ai sensi della L.R. 56/77, art. 21, comma 1, pt 2, atta a stabilire le modalità di uso della stessa.

L’area a servizi n. 143 ospita la sede della Protezione Civile. Nel rispetto delle leggi vigenti il Comune di Canelli si è dotato di un Piano per la Protezione Civile; di concerto con l’Amministrazione e gli Uffici Comunali competenti, verificate le previsioni urbanistiche vigenti ed in progetto della Variante di Strutturale n. 3, si sono definite le modalità di coordinamento tra i due strumenti.

L’attuazione dell’area a servizi n. 132 destinata a servizi per interesse comune deve avvenire coerentemente con lo scenario di classificazione acustica indicato nella Verifica di compatibilità acustica (Elaborato C).

Le aree a servizi n. 1, 4, 5, 21, 33 (in parte), 35 (in parte), 64, 161 e 170 sono ricomprese all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante; valgono pertanto le limitazioni e le disposizioni di cui all’allegato A, lettera D delle presenti Norme di Attuazione.

Le aree comprese nella zona urbanistica F riguardano le parti di territorio che il P.R.G. destina a servizi pubblici ai sensi dell'art. 22, L.R. 56/77. Gli elaborati di progetto distinguono con differente sigla i servizi esistenti (FE) da quelli in progetto (FP) e tra essi si individuano le seguenti sottoclassi in conformità alle disposizioni di legge (art. 22, L.R. 56/77, comma 1) ed alla funzione prevalente ad esse assegnata:

 

FE/a - FP/a: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE D’INTERESSE GENERALE AREE PER ISTRUZIONE SUPERIORE ALL’OBBLIGO

In tali aree sono ammessi edifici, attrezzature ed impianti relativi a scuole a scuole  superiori all’obbligo.

Per l'edificazione devono essere mantenuti i limiti di altezza di mt. 10,00 Il rapporto di copertura massimo ammissibile non deve essere superiore al 50%.

Aree a parcheggio di pertinenza: 20% della superficie fondiaria.

FE/b - SP)/b: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE D’INTERESSE GENERALE AREE PER ATTREZZATURE SOCIALI, SANITARIE ED OSPEDALIERE

In tali aree sono ammessi edifici, attrezzature ed impianti relativi a strutture destinate ad attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere.

Per l'edificazione devono essere mantenuti i limiti di altezza di mt. 12,50[1]. Il rapporto di copertura massimo ammissibile non deve essere superiore al 50%.

Aree a parcheggio di pertinenza: 20% della superficie fondiaria.

Aree a verde di pertinenza  25% della superficie fondiaria.

FE/c - FP/c: AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE D’INTERESSE GENERALE - AREE PER PARCHI PUBBLICI URBANI E COMPRENSORIALI

Sono aree destinate a parco o a giardino pubblico. Sono ammesse al loro interno attrezzature mobili di forma precaria, quali chioschi o posti di ristoro, attrezzature per il gioco dei bambini, gioco di bocce per gli anziani, nonché campi di calcio, di tennis, palestre, piscine nei limiti di quanto previsto all’ultimo comma.

All'interno di tali aree la superficie tenuta a verde deve occupare almeno il 70% dell'intera superficie.

 

Il reperimento delle aree a servizi in progetto (ed eventuali viabilità pubbliche connesse) è demandato, in via prioritaria, all’attuazione dei S.U.E. individuati dal PRG e, dove previsto, dei permessi convenzionati ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. 56/77; di conseguenza si rimanda a quanto puntualmente indicato nelle norme di zona e nelle schede d’intervento per le quantità e modalità di reperimento.

Gli interventi edilizi e di trasformazione del suolo nelle aree di tipo S e F sono riservati in via principale alla pubblica Amministrazione ed agli enti istituzionalmente competenti previa acquisizione delle medesime. E' tuttavia ammesso l'intervento di operatori privati su dette aree per la realizzazione delle opere che il PRG prevede sulle stesse: in questo caso l'intervento sarà attuato con procedure di “project financing” o altre ammesse dalle leggi vigenti; nell’ambito di tali procedure si procederà alla definizione di rapporti convenzionali per la regolamentazione giuridica del regime dei suoli e delle forme di utilizzo delle opere realizzate.

E’ sempre consentito dalle aree a servizio pubblico destinate in prevalenza a parcheggio e a verde attrezzato, qualora non siano individuabili soluzioni alternative, l’accesso, nei limiti minimi utili, ai lotti di proprietà privata, garantendo comunque la funzionalità delle aree a servizio stesse.

Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute nelle presenti N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

La realizzazione di nuovi fabbricati a servizi dovrà essere sempre indirizzati al massimo contenimento energetico e caratterizzarsi per le qualità architettoniche e di interpretazione dei luoghi per quanto attiene all’orografia, agli edifici eventualmente circostanti, rammentando che gli interventi posti nella Core zone devono rispettare le disposizioni richiamate all’allegato A, lettera D delle presenti Norme.



[1]    Altezza modificata con DCC n. 63 del 28/10/2004 – Modifica n. 2