Articolo 38/bis.  Prescrizioni per le aree destinate ad attività di interesse collettivo – AIC/e, AIC/f

Le aree comprese nella zona urbanistica AIC riguardano parti del territorio occupate da fabbricati e strutture volte ad attività di interesse collettivo, effettuate da soggetti pubblici o equiparabili, da privati e da enti e che il P.R.G.C. intende confermare. A seconda della tipologia di attività di interesse collettivo si individuano le seguenti sottozone:

·                AIC/e – Aree per attrezzature per la fornitura di servizi tecnologi e/o cimiteriali.

All’interno delle suddette aree tutte le destinazioni d'uso in atto sono considerate proprie; in caso di cessazione delle stesse sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie dell'attività insediata. L’area AIC/e n. 25 è normata dal Piano Regolatore Cimiteriale (approvato con DCC n. 29 del12/06/2002 ed integrato alle note e prescrizioni del parere favorevole dell’ASL 19 prot. n. 4440/2210 del 12/07/2002), rimandando all’art. 41, lett. C) per le relative fasce di rispetto.

Per le aree AIC/e n. 40-73-198 (aree destinate alla distribuzione di carburanti) si prescrive quanto segue:

-       oltre alle attività strettamente connesse alla distribuzione del carburante sono ammesse attività accessorie riconducibili a: lavaggio autoveicoli, assistenza tecnica agli stessi, commercio al dettaglio di prodotti di immediata utilizzazione, distribuzione di giornali e tabacchi e generi di primo conforto (bar, sneak, tavola calda, etc.) e quant’altro indicato dalle leggi di settore. Per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio in sede fissa, si rimanda inoltre alle disposizioni contenute al precedente art. 37;

-       il rapporto di copertura degli edifici (comprensivo di tettoie o pensiline con profondità superiore a 1,50 m) non deve superare il 45% della superficie fondiaria;

-       l’altezza massima dei manufatti non deve superare 7m;

-       è facoltà della Pubblica Amministrazione richiedere la predisposizione di elaborati tecnici in grado di simulare l’inserimento dei nuovi interventi nel paesaggio circostante e richiedere modifiche ai materiali ed al progetto per un migliore inserimento ambientale dei manufatti.

Per le aree AIC/e n. 79-104-106, rispettivamente canale scolmatore, impianto di depurazione, ripetitore telefonia mobile, rappresentano gli spazi occupati dai richiamati impianti tecnologici. All’interno dell’area corrispondente all’impianto di depurazione e del ripetitore sono ammessi interventi volti alla realizzazione delle strutture strettamente necessarie al funzionamento degli stessi. In merito all’impianto di depurazione e alle relative fasce di rispetto, si rimanda al successivo art. 41, lett. E).

·                AIC/f – Aree per attrezzature riservate alle funzioni ferroviarie.

Nelle suddette aree e negli edifici in esse compresi sono consentite tutte le attività proprie del servizio ferroviario, sia per quanto riguarda le attrezzature tecniche e tecnologiche sia per quanto riguarda gli edifici per servizi nonché per l’erogazione di servizi ai passeggeri (bar, ristorante, edicole, negozi, parcheggio, etc.). Le aree così individuate sono di proprietà delle Ferrovie dello Stato pertinenziali alle linee e agli impianti, normate secondo la disciplina di cui all’articolo 25 della legge 17.05.1985 n. 210.

 

Le destinazioni d'uso di interesse collettivo così individuate non sono riconosciute dal PRGC come standard di livello comunale o di interesse generale, artt. 21 e 22 della L.R. 56/77.

Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 38 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.