Articolo 39.        Variazione delle destinazioni specifiche delle aree per servizi pubblici

Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 17 della Legge Regionale urbanistica n. 56/1977 e s.m. e i., è possibile variare la destinazione specifica delle aree a servizi con deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti necessità di variare il P.R.G.