Il P.R.G.C. individua,
in conformità alle vigenti leggi di settore, le geometrie e le dimensioni delle
principali fasce e zone di rispetto, ed in particolare:
-
fasce
di rispetto stradali;
-
fasce
di rispetto ferroviarie;
-
fasce
di rispetto cimiteriali;
-
pozzi
collegati alla rete dell’acquedotto pubblico;
-
impianti
di depurazione pubblici e/o privati;
-
elettrodotti;
-
aree
per la Protezione Civile.
In merito alle fasce di
rispetto sopra elencate si richiamano le seguenti disposizioni.
a)
Fasce di rispetto stradali
Ai fini della determinazione della
dimensione delle fasce di rispetto della viabilità il P.R.G. ha adottato la
classificazione delle strade prevista dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
così come applicato dai regolamenti attuativi vigenti con riferimento all’art.
1 del DPR 147/93.
Il P.R.G. riporta con specifica
simbologia il “Limite dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992”
definito dal Comune con propria determinazione (D.G.C. n° 254 del 09/09/1999,
aggiornata con D.G.C. n° 170 del 20/09/2001 e s.m.i.) e si riferisce ad esso
per la determinazione delle fasce di rispetto stradali. L’eventuale
ridelimitazione del centro abitato da parte del Comune con successiva D.G.C.
prevarrà sulle disposizioni di Piano, comportando il conseguente rispetto delle
fasce di rispetto stradali previste dal successivo art. 45, anche in assenza di
variante al PRGC per l’adeguamento degli elaborati grafici e normativi alla
nuova delimitazione.
Per le disposizioni di dettaglio si
rimanda all’art. 45 delle NTA.
b)
Fasce di rispetto ferroviarie
Le cartografie del piano regolatore indicano infine le fasce di rispetto
dei tracciati ferroviari definite in mt. 30 per parte dai binari esterni, ai
sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753
Nell’ambito delle relative fasce di
rispetto, sono sempre consentiti gli interventi da attuarsi da parte o per
conto delle FF.SS. per il miglioramento o il potenziamento delle attrezzature
ferroviarie.
c) Fasce di
rispetto cimiteriali
Le fasce di rispetto cimiteriali
sono definite, dall’articolo 338 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934,
n. 1265; dall’articolo 57 del D.P.R. 10/9/90, n. 285; dall’articolo 27 della
L.R. 56/77 e dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte - n. 16/URE
del 9/12/1987. Eventuali riduzioni saranno ammesse solo a seguito
dell’effettuazione delle procedure di cui alla circolare 16/URE cosi come
modificata dalla L.R. 5/2001 (Delega alle A.S.L. delle funzioni
amministrative).
Il PRGC individua sulle cartografie
di progetto il perimetro dell’impianto cimiteriale, confermando quello indicato
dallo strumento urbanistico vigente, la fascia di rispetto di m. 200, così come
la fascia di rispetto ristretta approvata dall’ASL in sede di approvazione del
Piano Regolatore Cimiteriale approvato dalla ASL con prot. n. 19 del
12/07/2002.
Nella fascia di 200 m. non sono
ammessi nuovi edifici, fatta salva la possibilità di realizzare opere pubbliche
o interventi urbanistici, pubblici o privati, di rilevante interesse pubblico
nell’area di corona compresa tra le due fasce di rispetto così individuate. Ai
fini dell’applicazione di tale disposizione il Comune di Canelli riconosce di
rilevante interesse pubblico:
1. tutti
gli interventi realizzati da enti pubblici o altri soggetti erogatori di
servizi di pubblico interesse;
2. gli
interventi effettuati da privati caratterizzati dai seguenti valori:
- zona
C2: oggetto di PP “Canelli duemila”
(approvato con D.C.C. n. 41 del 27/07/2004) in corso permette la dismissione e
realizzazione di importanti aree a servizio della città;
- zona
BC1: come riportato all’art. 31, punto 2 ultimo paragrafo delle presenti NTA,
l’attuazione della suddetta zona permette la realizzazione, in misura eccedente
quanto previsto dall’articolo 7, dell’area a servizi n. 132.
Fermo restando la necessità di
ottenere il parere preventivo dell’ASL competente su ogni intervento previsto
ai precedenti punti 1 e 2 e riconducibile a quelli ritenuti di rilevante
interesse pubblico dal Comune di Canelli.
Nella fascia di rispetto cimiteriale
è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi
pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all’impianto cimiteriale;
all’interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli
interventi di cui all’art. 17 (a, b, c1, c1, d1, d2, e1), nonché l’ampliamento
funzionale all’utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10%
della superficie lorda esistente.
Ogni intervento sulla modificazione
del perimetro dell’impianto cimiteriale o sulla ridelimitazione della fascia di
rispetto ristretta, è subordinata alla variazione del Piano Regolatore
Cimiteriale ed alla sua approvazione da parte dell’ASL competente.
d) Pozzi
collegati alla rete dell’acquedotto pubblico
Sul territorio comunale sono
presenti tre pozzi di captazione delle falde freatiche collegati alla rete
dell’acquedotto pubblico, per i quali si conferma la fascia di 200 m. Per i
pozzi di nuova costruzione si deve osservare una fascia di rispetto di 200 m,
ai sensi del D.Lgs. 11/05/99 n. 152, D.Lgs. del 18/08/2000 n. 258 e della L.R.
22/1996, fatte salve le deroghe ammesse dalle disposizioni vigenti a seguito di
approfonditi studi idrogeologici. Non sono invece presenti sul territorio
comunale sorgenti collegate alla rete dell’acquedotto pubblico.
e)
Impianti di depurazione pubblici e/o privati
Le cartografie di Piano indicano inoltre le fasce di rispetto dagli
impianti di depurazione; anche in assenza di specifica indicazione cartografica
dovrà essere mantenuta, da eventuali nuovi impianti di depurazione una fascia
di rispetto di ml. 100 dalle vasche di depurazione.
La disattivazione di impianti di depurazione, sancita con deliberazione
del Consiglio Comunale, genera la decadenza delle rispettive fasce di rispetto
ai sensi della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri.
f)
Elettrodotti
Il P.R.G.C. individua graficamente sulle
tavole di progetto il tracciato indicativo degli elettrodotti ad alta tensione
presenti sul territorio comunale. Ai fini della determinazione della dimensione
delle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti in applicazione delle
disposizioni previste dal D.M. 29 maggio 2008 dalla L. 36 del 22 febbraio 2001
e il D.P.C.M. dell' 8 luglio 2003 e smi. Il PRGC riporta i limiti delle
distanze di prima approssimazione trasmessi al Comune dall’ente gestore (TERNA
Rete Italia, con prot. n. 4821 del 14/03/2014).
In merito a tali linee gestite da
TERNA Rete Italia le Distanze di prima approssimazione sono state così
definite:
-
per la
linea T. 263 – 220 kV ‘Casanova-Bistagno’: 33m per lato a partire dal centro
della linea;
-
per la
linea T. 683 – 132 kV ‘Incisa-Canelli’: 23 m per lato a partire dal centro
della linea;
-
per la
linea T. 661 – 132 kV ‘Canelli-Bistagno’: 19 m per lato a partire dal centro
della linea.
In sede di redazione di richiesta di
titolo abilitativi dovrà essere verificata a carico del proponente la posizione
effettiva dell’elettrodotto, verificando che:
- qualora
l’intervento si collochi in posizione esterna al limite della “Distanza di
prima approssimazione (DPA)”, riportata sulle tavole di Progetto, non occorre
fare ulteriori verifiche;
- qualora
l’intervento si collochi all’interno della suddetta distanza occorre richiedere
al gestore dell’elettrodotto la verifica della specifica fascia di rispetto.
Le aree ricadenti nelle fasce di
rispetto dagli elettrodotti rientrano nel computo della potenzialità edificatoria,
ma le costruzioni debbono essere arretrate sino al limite di rispetto indicato
dagli Enti competenti.
Nelle fasce di rispetto
indicate in cartografia, relative ai nastri stradali e ai vincoli cimiteriali,
sono ammesse le destinazioni a verde e la conservazione dello stato di fatto o
a parcheggio pubblico.
Ai margini dei sedimi stradali
esistenti o in progetto, il PRGC individua sulle tavole di progetto P1 e P2 con
la simbologia “Viali alberati in progetto e/o da mantenere” i tratti lungo le
viabilità posti all’interno delle fasce di rispetto stradali ove si prescrive
il mantenimento (se esistente) dei viali alberati o la loro formazione se non
presenti. L’impianto delle alberature costituisce urbanizzazione primaria; per
le parti eventualmente inserite all’interno di previsioni di trasformazione
urbanistica dovranno essere realizzate contestualmente ad esse.
E' inoltre ammessa
l'installazione di impianti connessi alle primarie urbanizzazioni (ENEL,
telefoni, fognature, acquedotti) e la costruzione di impianti per la
distribuzione di carburante e relative pertinenze, nei limiti e con le modalità
previste dal Piano comunale per la riorganizzazione della rete di distribuzione
carburanti.
Le cartografie di Piano
indicano le fasce di rispetto delle strade provinciali e comunali di maggior
importanza.
Anche in assenza di
specifica indicazione nella cartografia di Piano dovrà essere mantenuta una
fascia di rispetto minima corrispondente a quanto prescritto dall’articolo 1
del D.P.R. 26.4.1993 n° 147 dalle strade vicinali comunali e provinciali.
Per tutte le fasce di rispetto anche
non indicate dal Piano ma previste da prescrizioni di legge, valgono i limiti
derivanti dal combinato disposto dell'art. 27, L.R. 56/77.