Articolo 41.        Fasce di rispetto stradali, ferroviarie, cimiteriali, delle infrastrutture tecnologiche

Il P.R.G.C. individua, in conformità alle vigenti leggi di settore, le geometrie e le dimensioni delle principali fasce e zone di rispetto, ed in particolare:

-  fasce di rispetto stradali;

-  fasce di rispetto ferroviarie;

-  fasce di rispetto cimiteriali;

-  pozzi collegati alla rete dell’acquedotto pubblico;

-  impianti di depurazione pubblici e/o privati;

-  elettrodotti;

-  aree per la Protezione Civile.

In merito alle fasce di rispetto sopra elencate si richiamano le seguenti disposizioni.

a)      Fasce di rispetto stradali

Ai fini della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto della viabilità il P.R.G. ha adottato la classificazione delle strade prevista dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. così come applicato dai regolamenti attuativi vigenti con riferimento all’art. 1 del DPR 147/93.

Il P.R.G. riporta con specifica simbologia il “Limite dei centri abitati ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992” definito dal Comune con propria determinazione (D.G.C. n° 254 del 09/09/1999, aggiornata con D.G.C. n° 170 del 20/09/2001 e s.m.i.) e si riferisce ad esso per la determinazione delle fasce di rispetto stradali. L’eventuale ridelimitazione del centro abitato da parte del Comune con successiva D.G.C. prevarrà sulle disposizioni di Piano, comportando il conseguente rispetto delle fasce di rispetto stradali previste dal successivo art. 45, anche in assenza di variante al PRGC per l’adeguamento degli elaborati grafici e normativi alla nuova delimitazione.

Per le disposizioni di dettaglio si rimanda all’art. 45 delle NTA.

b)      Fasce di rispetto ferroviarie

Le cartografie del piano regolatore indicano infine le fasce di rispetto dei tracciati ferroviari definite in mt. 30 per parte dai binari esterni, ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753

Nell’ambito delle relative fasce di rispetto, sono sempre consentiti gli interventi da attuarsi da parte o per conto delle FF.SS. per il miglioramento o il potenziamento delle attrezzature ferroviarie.

c)     Fasce di rispetto cimiteriali

Le fasce di rispetto cimiteriali sono definite, dall’articolo 338 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265; dall’articolo 57 del D.P.R. 10/9/90, n. 285; dall’articolo 27 della L.R. 56/77 e dalla Circolare del Presidente della Regione Piemonte - n. 16/URE del 9/12/1987. Eventuali riduzioni saranno ammesse solo a seguito dell’effettuazione delle procedure di cui alla circolare 16/URE cosi come modificata dalla L.R. 5/2001 (Delega alle A.S.L. delle funzioni amministrative).

Il PRGC individua sulle cartografie di progetto il perimetro dell’impianto cimiteriale, confermando quello indicato dallo strumento urbanistico vigente, la fascia di rispetto di m. 200, così come la fascia di rispetto ristretta approvata dall’ASL in sede di approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale approvato dalla ASL con prot. n. 19 del 12/07/2002.

Nella fascia di 200 m. non sono ammessi nuovi edifici, fatta salva la possibilità di realizzare opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati, di rilevante interesse pubblico nell’area di corona compresa tra le due fasce di rispetto così individuate. Ai fini dell’applicazione di tale disposizione il Comune di Canelli riconosce di rilevante interesse pubblico:

1.  tutti gli interventi realizzati da enti pubblici o altri soggetti erogatori di servizi di pubblico interesse;

2.  gli interventi effettuati da privati caratterizzati dai seguenti valori:

-    zona C2:  oggetto di PP “Canelli duemila” (approvato con D.C.C. n. 41 del 27/07/2004) in corso permette la dismissione e realizzazione di importanti aree a servizio della città;

-    zona BC1: come riportato all’art. 31, punto 2 ultimo paragrafo delle presenti NTA, l’attuazione della suddetta zona permette la realizzazione, in misura eccedente quanto previsto dall’articolo 7, dell’area a servizi n. 132.

Fermo restando la necessità di ottenere il parere preventivo dell’ASL competente su ogni intervento previsto ai precedenti punti 1 e 2 e riconducibile a quelli ritenuti di rilevante interesse pubblico dal Comune di Canelli.

Nella fascia di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all’impianto cimiteriale; all’interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all’art. 17 (a, b, c1, c1, d1, d2, e1), nonché l’ampliamento funzionale all’utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10% della superficie lorda esistente.

Ogni intervento sulla modificazione del perimetro dell’impianto cimiteriale o sulla ridelimitazione della fascia di rispetto ristretta, è subordinata alla variazione del Piano Regolatore Cimiteriale ed alla sua approvazione da parte dell’ASL competente.

d)     Pozzi collegati alla rete dell’acquedotto pubblico

Sul territorio comunale sono presenti tre pozzi di captazione delle falde freatiche collegati alla rete dell’acquedotto pubblico, per i quali si conferma la fascia di 200 m. Per i pozzi di nuova costruzione si deve osservare una fascia di rispetto di 200 m, ai sensi del D.Lgs. 11/05/99 n. 152, D.Lgs. del 18/08/2000 n. 258 e della L.R. 22/1996, fatte salve le deroghe ammesse dalle disposizioni vigenti a seguito di approfonditi studi idrogeologici. Non sono invece presenti sul territorio comunale sorgenti collegate alla rete dell’acquedotto pubblico.

e)      Impianti di depurazione pubblici e/o privati

Le cartografie di Piano indicano inoltre le fasce di rispetto dagli impianti di depurazione; anche in assenza di specifica indicazione cartografica dovrà essere mantenuta, da eventuali nuovi impianti di depurazione una fascia di rispetto di ml. 100 dalle vasche di depurazione.

La disattivazione di impianti di depurazione, sancita con deliberazione del Consiglio Comunale, genera la decadenza delle rispettive fasce di rispetto ai sensi della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri.

f)      Elettrodotti

Il P.R.G.C. individua graficamente sulle tavole di progetto il tracciato indicativo degli elettrodotti ad alta tensione presenti sul territorio comunale. Ai fini della determinazione della dimensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti esistenti in applicazione delle disposizioni previste dal D.M. 29 maggio 2008 dalla L. 36 del 22 febbraio 2001 e il D.P.C.M. dell' 8 luglio 2003 e smi. Il PRGC riporta i limiti delle distanze di prima approssimazione trasmessi al Comune dall’ente gestore (TERNA Rete Italia, con prot. n. 4821 del 14/03/2014).

In merito a tali linee gestite da TERNA Rete Italia le Distanze di prima approssimazione sono state così definite:

-          per la linea T. 263 – 220 kV ‘Casanova-Bistagno’: 33m per lato a partire dal centro della linea;

-          per la linea T. 683 – 132 kV ‘Incisa-Canelli’: 23 m per lato a partire dal centro della linea;

-          per la linea T. 661 – 132 kV ‘Canelli-Bistagno’: 19 m per lato a partire dal centro della linea.

In sede di redazione di richiesta di titolo abilitativi dovrà essere verificata a carico del proponente la posizione effettiva dell’elettrodotto, verificando che:

-    qualora l’intervento si collochi in posizione esterna al limite della “Distanza di prima approssimazione (DPA)”, riportata sulle tavole di Progetto, non occorre fare ulteriori verifiche;

-    qualora l’intervento si collochi all’interno della suddetta distanza occorre richiedere al gestore dell’elettrodotto la verifica della specifica fascia di rispetto.

Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto dagli elettrodotti rientrano nel computo della potenzialità edificatoria, ma le costruzioni debbono essere arretrate sino al limite di rispetto indicato dagli Enti competenti.

 

Nelle fasce di rispetto indicate in cartografia, relative ai nastri stradali e ai vincoli cimiteriali, sono ammesse le destinazioni a verde e la conservazione dello stato di fatto o a parcheggio pubblico.

Ai margini dei sedimi stradali esistenti o in progetto, il PRGC individua sulle tavole di progetto P1 e P2 con la simbologia “Viali alberati in progetto e/o da mantenere” i tratti lungo le viabilità posti all’interno delle fasce di rispetto stradali ove si prescrive il mantenimento (se esistente) dei viali alberati o la loro formazione se non presenti. L’impianto delle alberature costituisce urbanizzazione primaria; per le parti eventualmente inserite all’interno di previsioni di trasformazione urbanistica dovranno essere realizzate contestualmente ad esse.

E' inoltre ammessa l'installazione di impianti connessi alle primarie urbanizzazioni (ENEL, telefoni, fognature, acquedotti) e la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante e relative pertinenze, nei limiti e con le modalità previste dal Piano comunale per la riorganizzazione della rete di distribuzione carburanti.

Le cartografie di Piano indicano le fasce di rispetto delle strade provinciali e comunali di maggior importanza.

Anche in assenza di specifica indicazione nella cartografia di Piano dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto minima corrispondente a quanto prescritto dall’articolo 1 del D.P.R. 26.4.1993 n° 147 dalle strade vicinali comunali e provinciali.

Per tutte le fasce di rispetto anche non indicate dal Piano ma previste da prescrizioni di legge, valgono i limiti derivanti dal combinato disposto dell'art. 27, L.R. 56/77.