Nelle fasce di rispetto
dei corsi d’acqua di cui all’articolo 29 della L.R. 56/1977 individuate, di
concerto con gli studi geologici ed idraulici, in accordo alle modalità
previste al 5° comma dell’art. citato, salve restando le disposizioni dei commi
seguenti, è consentita la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, aree
verdi attrezzate, parcheggi, attrezzature sportive aventi connessione con la
specificità del luogo, nonché locali ed attrezzature a carattere precario per
il ristoro collegate con le attrezzature sportive anzidette di superficie utile
non superiore a mq. 150.
Le fasce di rispetto
sono riportate sugli elaborati di PRGC con riferimento alla base catastale
utilizzata per la redazione delle tavole di progetto “P”, a seguito delle
indagini di piano fondate sull’analisi morfologica (elaborati “G” ed “I”).
L’esatto posizionamento della fascia dovrà essere verificato, a cura del
proponente, in sede di richiesta di titolo abilitativo, in relazione
all’effettiva posizione delle sponde del corso d’acqua.
Le opere e
trasformazioni di cui al paragrafo precedente potranno essere ammesse a
condizione che non interferiscono con la dinamica principale del corso d’acqua
e che non contrastino con il piano di protezione civile in ordine alla tutela
della pubblica e privata incolumità.
Le fasce di rispetto di
fiumi e torrenti sui quali esercita giurisdizione l’autorità di bacino del
fiume Po, sono definite in conformità al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali
adottato con deliberazione n° 1 del 5 febbraio 1996 dal comitato istituzionale,
identificate dalla Tavola G6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia
e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in scala 1/10000 e riportate
sulle Tavole P1.1 e P1.2 “Planimetria generale di piano” in scala 1:5.000
facenti parte della presente variante.
Gli elaborati del PRGC del comune di Canelli
costituisce pertanto adeguamento al “Piano stralcio delle fasce fluviali” ai
sensi delle disposizioni emanate con D.P.C.M. in data 24/07/1998.
Le fasce fluviali di
cui ai precedenti commi, relative al torrente Belbo, si distinguono in:
§ Fascia A: di rispetto fluviale destinata al normale deflusso di piena.
§ Fascia B: destinata all’esondazione per piene eccezionali o comunque
delimitata all’interno delle opere di difesa tra le opere di difesa stesse e la
fascia A.
§ Fascia C: esterna alle opere di difesa caratterizzata da residua
vulnerabilità a vari livelli anche in presenza delle opere di difesa fluviale.
Tutte le aree comprese
all’interno delle fasce di rispetto fluviali di tipo A e B descritte nei
precedenti commi sono soggette alle Norme di Attuazione del citato Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali con
particolare riguardo:
§ Ai divieti e alla prescrizioni di
cui agli articoli 6 e 7 finalizzati agli obbiettivi di sicurezza e funzionalità
idraulica.
§ Agli indirizzi e alle disposizioni
di cui all’articolo 13 comma 2 per la realizzazione di parchi pubblici.
§ Agli indirizzi e alle eventuali
disposizioni limitative dell’utilizzo agricolo e forestale di cui all’articolo
14 comma 3.
§ Ai disposti dell’articolo 15 per la
realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
§ Alle limitazioni ed alle
prescrizioni di cui all’articolo 16 commi 1, 2, 3 per l’autorizzazione di
interventi edilizi ed urbanistici.
§ Alle limitazioni ed alle
prescrizioni di cui all’articolo 17 per l’autorizzazione di attività di cava
estrazione e movimento di inerti.
§ il divieto di realizzazione dei
piani interrati e collocazione degli impianti ad una quota compatibile con la
piena di riferimento;
§ il modesto innalzamento del piano
campagna o costruzione su pilotis, affinché le superfici abitabili siano
realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e non costituiscano
un aumento del rischio per gli edifici esistenti e, soprattutto, per gli usi
abitativi;
§ l’esclusione della destinazione
residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena di riferimento;
§ l’eventuale prescrizione di uso di
porte a tenuta stagna per i locali posti al di sotto della quota compatibile
con la piena di riferimento;
§ l’esclusione di depositi di
materiali nocivi, pericolosi, insalubri, ecc.
Come prescritto per la
fascia C, a maggior ragione all’interno dei settori localizzati in fascia A e
B, è vietata la realizzazione di piani interrati con esclusione della
destinazione residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena di
riferimento nonché il deposito di materiali nocivi, pericolosi, insalubri.
Tutto ciò premesso:
1.
per il Torrente Belbo vigono le norme di cui agli articoli 29, 30, 38 e 39
del PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI riportati all’Allegato C alle presenti NTA.
2.
per il Rio Trionzo e il Rio Rocchea,
acque iscritte nell’elenco delle acque pubbliche, vige il R.D. 523/1904 al
quale si demanda; in particolare dovrà essere rispettata una fascia di rispetto
di 10 metri, mentre per le opere di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77;
3. per i Rii Pelazzio, Pozzuolo (parzialmente demaniale) e Bassano, sempre a regime perenne, dovrà
essere mantenuta una distanza geometrica di 10 m assimilabile al R.D. 523/1904;
4.
Relativamente
alla ulteriore rete idrografica minore
riportata nella carta di sintesi, dovrà essere sempre mantenuta una fascia
di rispetto minima di 10 metri.
Relativamente ai
fabbricati esistenti nelle fasce di cui ai punti 2, 3 e 4 sono ammessi:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi di manutenzione straordinaria;
c) restauro e risanamento conservativo;
d) ristrutturazione di tipo d1) e d2);
e) modesti ampliamenti e piccole pertinenze
finalizzati a limitati adeguamenti funzionali
delle abitazioni e degli insediamenti produttivi esistenti,
f) soprelevazioni di volumi pari a quelli
contestualmente dismessi posti alle quote a rischio allagamenti.
g) cambio di destinazione d’uso che non
implichino un aumento del rischio.
La fattibilità degli interventi di
cui ai punti c), d), e), f), g) al fine della tutela della pubblica e privata
incolumità è condizionata (a livello di singola concessione edilizia),
all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini
geologiche, geotecniche e studi idraulici, mirati a definire localmente le
condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti
tecnici atti alla loro mitigazione.
E’ da escludere la ricostruzione di
locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il
condizionamento ed il riscaldamento.