Articolo 42.        Fasce di rispetto dei corsi d’acqua

Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua di cui all’articolo 29 della L.R. 56/1977 individuate, di concerto con gli studi geologici ed idraulici, in accordo alle modalità previste al 5° comma dell’art. citato, salve restando le disposizioni dei commi seguenti, è consentita la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi attrezzate, parcheggi, attrezzature sportive aventi connessione con la specificità del luogo, nonché locali ed attrezzature a carattere precario per il ristoro collegate con le attrezzature sportive anzidette di superficie utile non superiore a mq. 150.

Le fasce di rispetto sono riportate sugli elaborati di PRGC con riferimento alla base catastale utilizzata per la redazione delle tavole di progetto “P”, a seguito delle indagini di piano fondate sull’analisi morfologica (elaborati “G” ed “I”). L’esatto posizionamento della fascia dovrà essere verificato, a cura del proponente, in sede di richiesta di titolo abilitativo, in relazione all’effettiva posizione delle sponde del corso d’acqua.

Le opere e trasformazioni di cui al paragrafo precedente potranno essere ammesse a condizione che non interferiscono con la dinamica principale del corso d’acqua e che non contrastino con il piano di protezione civile in ordine alla tutela della pubblica e privata incolumità.

Le fasce di rispetto di fiumi e torrenti sui quali esercita giurisdizione l’autorità di bacino del fiume Po, sono definite in conformità al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato con deliberazione n° 1 del 5 febbraio 1996 dal comitato istituzionale, identificate dalla Tavola G6 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” in scala 1/10000 e riportate sulle Tavole P1.1 e P1.2 “Planimetria generale di piano” in scala 1:5.000 facenti parte della  presente variante.

 Gli elaborati del PRGC del comune di Canelli costituisce pertanto adeguamento al “Piano stralcio delle fasce fluviali” ai sensi delle disposizioni emanate con D.P.C.M. in data 24/07/1998.

Le fasce fluviali di cui ai precedenti commi, relative al torrente Belbo, si distinguono in:

§      Fascia A:    di rispetto fluviale destinata al normale deflusso di piena.

§      Fascia B:   destinata all’esondazione per piene eccezionali o comunque delimitata all’interno delle opere di difesa tra le opere di difesa stesse e la fascia A.

§      Fascia C:   esterna alle opere di difesa caratterizzata da residua vulnerabilità a vari livelli anche in presenza delle opere di difesa fluviale.

Tutte le aree comprese all’interno delle fasce di rispetto fluviali di tipo A e B descritte nei precedenti commi sono soggette alle Norme di Attuazione del citato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali  con particolare riguardo:

§      Ai divieti e alla prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7 finalizzati agli obbiettivi di sicurezza e funzionalità idraulica.

§      Agli indirizzi e alle disposizioni di cui all’articolo 13 comma 2 per la realizzazione di parchi pubblici.

§      Agli indirizzi e alle eventuali disposizioni limitative dell’utilizzo agricolo e forestale di cui all’articolo 14 comma 3.

§      Ai disposti dell’articolo 15 per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

§      Alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui all’articolo 16 commi 1, 2, 3 per l’autorizzazione di interventi edilizi ed urbanistici.

§      Alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui all’articolo 17 per l’autorizzazione di attività di cava estrazione e movimento di inerti.

Tutte le aree all’interno della Fascia C devono obbligatoriamente rientrare nel Piano di Protezione Civile, da redigere ai sensi della Legge n. 225/1992 e gli interventi previsti all’interno delle stesse devono rispettare i criteri di massima definiti al quinto comma del punto e) della Circolare P.G.R. 8 luglio 1999, n. 8/PET che prevede:

§      il divieto di realizzazione dei piani interrati e collocazione degli impianti ad una quota compatibile con la piena di riferimento;

§      il modesto innalzamento del piano campagna o costruzione su pilotis, affinché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e non costituiscano un aumento del rischio per gli edifici esistenti e, soprattutto, per gli usi abitativi;

§      l’esclusione della destinazione residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena di riferimento;

§      l’eventuale prescrizione di uso di porte a tenuta stagna per i locali posti al di sotto della quota compatibile con la piena di riferimento;

§      l’esclusione di depositi di materiali nocivi, pericolosi, insalubri, ecc.

Come prescritto per la fascia C, a maggior ragione all’interno dei settori localizzati in fascia A e B, è vietata la realizzazione di piani interrati con esclusione della destinazione residenziale al di sotto delle quote compatibili con la piena di riferimento nonché il deposito di materiali nocivi, pericolosi, insalubri. Tutto ciò premesso:

1.      per il Torrente Belbo vigono le norme di cui agli articoli 29, 30, 38 e 39 del PIANO STRALCIO FASCE FLUVIALI riportati all’Allegato C alle presenti NTA.

2. per il Rio Trionzo e il Rio Rocchea, acque iscritte nell’elenco delle acque pubbliche, vige il R.D. 523/1904 al quale si demanda; in particolare dovrà essere rispettata una fascia di rispetto di 10 metri, mentre per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77;

3.  per i Rii Pelazzio, Pozzuolo (parzialmente demaniale) e Bassano, sempre a regime perenne, dovrà essere mantenuta una distanza geometrica di 10 m assimilabile al R.D. 523/1904;

4. Relativamente alla ulteriore rete idrografica minore riportata nella carta di sintesi, dovrà essere sempre mantenuta una fascia di rispetto minima di 10 metri.

Relativamente ai fabbricati esistenti nelle fasce di cui ai punti 2, 3 e 4 sono ammessi:

a)      interventi di manutenzione ordinaria;

b)      interventi di manutenzione straordinaria;

c)      restauro e risanamento conservativo;

d)      ristrutturazione di tipo d1) e d2);

e)      modesti ampliamenti e piccole pertinenze finalizzati a limitati adeguamenti funzionali  delle abitazioni e degli insediamenti produttivi esistenti,

f)       soprelevazioni di volumi pari a quelli contestualmente dismessi posti alle quote a rischio allagamenti.

g)      cambio di destinazione d’uso che non implichino un aumento del rischio.

La fattibilità degli interventi di cui ai punti c), d), e), f), g) al fine della tutela della pubblica e privata incolumità è condizionata (a livello di singola concessione edilizia), all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche, geotecniche e studi idraulici, mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

E’ da escludere la ricostruzione di locali interrati o al piano terra di impianti tecnologici, quali ad esempio il condizionamento ed il riscaldamento.