Articolo 42/bis.  Aree ed immobili costituenti beni ambientali da salvaguardare

La presente variante al piano regolatore generale comunale di Canelli identifica con apposita simbologia nella cartografia di progetto di piano e nella carta dei vincoli le aree e gli immobili costituenti beni culturali che compongono il patrimonio storico ed artistico nazionale, ai sensi del D.lgs. 42/2004 , cosi come già catalogati e censiti ai sensi dalla previgente normativa di cui alla legge 1089/1939.

Fatte salve più restrittive norme delle varie aree urbanistiche all’interno delle quali sono situati gli immobili di cui al comma precedente, su di essi potranno essere effettuati solo interventi fino al punto c2) dell’articolo 17 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

I progetti per i citati interventi dovranno essere preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici del Piemonte con le procedure previste dal citato  D.Lgs. n. 42/2004 .

Sono altresì definiti beni ambientali tutelati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04  il torrente Belbo, il rio Rocchea e il rio Trionzo per la porzione corrente in comune di Canelli e le relative sponde per una fascia di 150 m per ogni parte indicate sulla Tavola P1.1 -  Planimetria generale di piano in scala 1:5.000 con le esclusioni di cui all’articolo 142, comma 2, del D.Lgs 42/04. .

All’interno di dette fasce, il cui esatto posizionamento dovrà essere verificato, a cura del proponente, in sede di richiesta di titolo abilitativo, in relazione all’effettiva posizione delle sponde del corso d’acqua, ogni progetto di opere di qualunque genere, fatte salve le prescrizioni specifiche delle varie aree urbanistiche, dovrà essere sottoposto all’esame della Regione Piemonte per gli adempimenti di cui all’articolo 164  del più volte citato D.lgs. 42/04.

Sono pure identificate dalla presente variante al piano regolatore come beni ambientali tutelati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04   le aree boscate con boschi permanenti ad alto fusto indicate e contraddistinte con apposita simbologia dalla Tavola P1.1 - Planimetria generale di piano in scala 1:5.000.

All’interno di dette aree, secondo quanto previsto anche dell’articolo 30 della Legge Regionale 56/1977 e s.m. e i., e fatte salve più restrittive e specifiche norme proprie delle aree urbanistiche di appartenenza, sono vietate le realizzazioni di nuove costruzioni e di nuove opere di urbanizzazione e sono ammessi solo interventi volti alla conservazione e riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, nei limiti delle prescrizioni dell’area urbanistica di competenza esistente e di tutela degli esistenti equilibri eco-ambientali.

La variante al piano regolatore perimetra inoltre con apposita simbologia rilevabile dalle Tavole 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e 2.3  e dalla Tavola P3 “carta dei vincoli” complessi edificati, aree ed immobili da salvaguardare, ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale urbanistica n. 56 del 1977 e s.m. e i., anche se non compresi negli appositi elenchi e vincolati ai sensi della vigente normativa di cui al più volte citato D.Lgs. 42/2004 .

Fatte salve le più restrittive norme proprie delle varie aree urbanistiche all’interno delle quali sono localizzati gli immobili di cui al paragrafo precedente sugli edifici compresi all’interno dei perimetri sopra citati saranno ammessi interventi fino al punto d1) dell’articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione e in regime di autorizzazione o  adeguato titolo abilitativo e, soltanto tramite Piano di Recupero, interventi fino al punto d2) dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione.

Le aree gravate da Usi civici sono puntualmente individuate in cartografia di Piano e sulla Tavole dei Vincoli al fine di una loro corretta individuazione e gestione in relazione alle previsioni di PRGC. Dette aree costituiscono demanio pubblico e l’uso di tali beni sono soggetti all’autorizzazione di cui alla L. 431/85 e del D.Lgs 42/04. In forza della L.R. 2/12/2009, n° 29 La Regione Piemonte ha disciplinato la materia degli usi civici definendo le procedure per il loro utilizzo e per la loro eventuale alienazione previa sdemanializzazione. Le aree rientrati nella fattispecie degli usi civici, qualora il Comune intenda in un futuro destinarle a differente funzioni d’uso finalizzate ad una loro alienazione, sarà cura del Comune avviare la necessaria procedura di sdemanializzazione per la successiva alienazione procedendo solo in fase successiva alla necessaria variante urbanistica.

Tutti gli strumenti attuativi riferiti anche in parte a zone perimetrate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 sono subordinate al parere della commissione  regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; gli interventi diretti invece sono subordinati al parere della commissione locale per il paesaggio, ai sensi della L.R. 32/08.

Tutti gli interventi previsti nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 56/77 s.m.i., dovranno tener conto delle specifiche caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati e prevedere la progettazione delle sistemazioni a verde delle aree di pertinenza seguendo indirizzi volti a permettere un adeguato inserimento paesaggistico delle volumetrie in progetto e per salvaguardare la vegetazione arborea ad alto fusto eventualmente presente nella stessa proprietà.

La presente variante al piano regolatore infine identifica come aree di potenziale interesse archeologico tutte le aree di tipo A del concentrico nonché l’area frazionale AF11 (frazione Fello).

All’interno di dette aree tutti i progetti d’intervento implicanti opere di scavo eccedenti per profondità la normale coltre di coltivo dovranno essere segnalati alla Soprintendenza ai Beni Archeologici per il Piemonte, cui le operazioni di scavo dovranno essere segnalate a cura dei proponenti con congruo preavviso.