La presente variante al
piano regolatore generale comunale di Canelli identifica con apposita
simbologia nella cartografia di progetto di piano e nella carta dei vincoli le
aree e gli immobili costituenti beni culturali che compongono il patrimonio
storico ed artistico nazionale, ai sensi del D.lgs. 42/2004 , cosi come già
catalogati e censiti ai sensi dalla previgente normativa di cui alla legge
1089/1939.
Fatte salve più
restrittive norme delle varie aree urbanistiche all’interno delle quali sono
situati gli immobili di cui al comma precedente, su di essi potranno essere
effettuati solo interventi fino al punto c2) dell’articolo 17 delle presenti
Norme Tecniche di Attuazione.
I progetti per i citati
interventi dovranno essere preventivamente approvati dalla competente
Soprintendenza per i beni architettonici del Piemonte con le procedure previste
dal citato D.Lgs. n. 42/2004 .
Sono altresì definiti
beni ambientali tutelati ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04 il torrente Belbo, il rio Rocchea e il rio
Trionzo per la porzione corrente in comune di Canelli e le relative sponde per
una fascia di 150 m per ogni parte indicate sulla Tavola P1.1 - Planimetria generale di piano in scala
1:5.000 con le esclusioni di cui all’articolo 142, comma 2, del D.Lgs 42/04. .
All’interno di dette
fasce, il cui esatto posizionamento dovrà essere verificato, a cura del
proponente, in sede di richiesta di titolo abilitativo, in relazione
all’effettiva posizione delle sponde del corso d’acqua, ogni progetto di opere
di qualunque genere, fatte salve le prescrizioni specifiche delle varie aree
urbanistiche, dovrà essere sottoposto all’esame della Regione Piemonte per gli
adempimenti di cui all’articolo 164 del
più volte citato D.lgs. 42/04.
Sono pure identificate
dalla presente variante al piano regolatore come beni ambientali tutelati ai
sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04
le aree boscate con boschi permanenti ad alto fusto indicate e contraddistinte
con apposita simbologia dalla Tavola P1.1 - Planimetria generale di piano in
scala 1:5.000.
All’interno di dette
aree, secondo quanto previsto anche dell’articolo 30 della Legge Regionale
56/1977 e s.m. e i., e fatte salve più restrittive e specifiche norme proprie
delle aree urbanistiche di appartenenza, sono vietate le realizzazioni di nuove
costruzioni e di nuove opere di urbanizzazione e sono ammessi solo interventi
volti alla conservazione e riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente, nei
limiti delle prescrizioni dell’area urbanistica di competenza esistente e di
tutela degli esistenti equilibri eco-ambientali.
La variante al piano
regolatore perimetra inoltre con apposita simbologia rilevabile dalle Tavole
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e 2.3 e dalla
Tavola P3 “carta dei vincoli” complessi edificati, aree ed immobili da
salvaguardare, ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale urbanistica n.
56 del 1977 e s.m. e i., anche se non compresi negli appositi elenchi e
vincolati ai sensi della vigente normativa di cui al più volte citato D.Lgs.
42/2004 .
Fatte salve le più
restrittive norme proprie delle varie aree urbanistiche all’interno delle quali
sono localizzati gli immobili di cui al paragrafo precedente sugli edifici
compresi all’interno dei perimetri sopra citati saranno ammessi interventi fino
al punto d1) dell’articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione e in regime di
autorizzazione o adeguato titolo
abilitativo e, soltanto tramite Piano di Recupero, interventi fino al punto d2)
dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione.
Le aree gravate da Usi
civici sono puntualmente individuate in cartografia di Piano e sulla Tavole dei
Vincoli al fine di una loro corretta individuazione e gestione in relazione
alle previsioni di PRGC. Dette aree costituiscono demanio pubblico e l’uso di
tali beni sono soggetti all’autorizzazione di cui alla L. 431/85 e del D.Lgs
42/04. In forza della L.R. 2/12/2009, n° 29 La Regione Piemonte ha disciplinato
la materia degli usi civici definendo le procedure per il loro utilizzo e per
la loro eventuale alienazione previa sdemanializzazione. Le aree rientrati
nella fattispecie degli usi civici, qualora il Comune intenda in un futuro destinarle
a differente funzioni d’uso finalizzate ad una loro alienazione, sarà cura del
Comune avviare la necessaria procedura di sdemanializzazione per la successiva
alienazione procedendo solo in fase successiva alla necessaria variante
urbanistica.
Tutti gli strumenti
attuativi riferiti anche in parte a zone perimetrate ai sensi dell’art. 24
della L.R. 56/77 sono subordinate al parere della commissione regionale
per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali; gli interventi
diretti invece sono subordinati al parere della commissione locale per il
paesaggio, ai sensi della L.R. 32/08.
Tutti gli interventi
previsti nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 56/77
s.m.i., dovranno tener conto delle specifiche caratteristiche paesaggistiche
dei luoghi interessati e prevedere la progettazione delle sistemazioni a verde
delle aree di pertinenza seguendo indirizzi volti a permettere un adeguato
inserimento paesaggistico delle volumetrie in progetto e per salvaguardare la
vegetazione arborea ad alto fusto eventualmente presente nella stessa
proprietà.
La presente variante al
piano regolatore infine identifica come aree di potenziale interesse
archeologico tutte le aree di tipo A del concentrico nonché l’area frazionale
AF11 (frazione Fello).
All’interno di dette
aree tutti i progetti d’intervento implicanti opere di scavo eccedenti per
profondità la normale coltre di coltivo dovranno essere segnalati alla
Soprintendenza ai Beni Archeologici per il Piemonte, cui le operazioni di scavo
dovranno essere segnalate a cura dei proponenti con congruo preavviso.