Articolo 42/ter.   Aree sottoposte alla tutela UNESCO

Il comune adegua le proprie disposizioni comunali al progetto di candidatura UNESCO “World Heritage List – I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” coerentemente alle delimitazioni di cui ai documenti trasmessi dalla Regione Piemonte Assessorato urbanistica con prot. n. 7068/0814 del 12/03/2013.

Per quanto premesso e verificato che tutto il territorio comunale ricade nelle aree sottoposte a candidatura, si precisa che:

1.             le zone urbanistiche ricadenti all’interno della Core Zone 5 – Canelli e l’Asti Spumante sono sottoposte a specifiche prescrizioni contenute in:

a.      Allegato A, lettera A (delle NTA), per le zone:

-                          zone A: A1, A2, A3;

b.      Allegato A, lettera B (delle NTA), per le zone:

-                          zone AF: AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8 (parte), AF14 (parte), AF15;

c.      Allegato A, lettera D (delle NTA), per le zone:

-                          zone B: BR12 (parte);

-                          zone D: DR1/p, DR2/ta, DRp/6/1;

-                          zone VP: VP4, VP5;

-                          zone S: S1, S2, S4, S5, S21, S33 (parte), S35 (parte),S64, S161, S170;

d.      Art. 34, comma 2, 3, 4 (delle NTA) per le zone:

-                          zone E: EI2; EU;

2.             nelle zone di cui al precedente punto 1. per interventi di tipo d2) e superiori (art. 17, NTA), nel caso si intervenga sulla modifica della sagoma dei fabbricati esistenti, si richiede la redazione di un elaborato grafico in grado di simulare l’inserimento ambientale dell’intervento proposto in relazione all’ambiente circostante. Detto elaborato sarà sottoposto a livello consultivo alla valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio.

3.             tutte le altre zone non comprese nell’elenco di cui al precedente punto 1. ricadono nella Buffer zone, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all’Allegato A, lettera A, lettera B, lettera D e all’art. 34, commi 2, 3, 4, fermo restando le seguenti limitazioni:

-  sistemazioni di aree fondiarie e di aree verdi in genere dovranno essere attuate mediante messa a dimora di specie arbustive e arboree coerenti con quelle caratteristiche della località.