Articolo 43.        Caratteristiche geometriche minime delle viabilità in progetto

a)        la sezione minima delle strade esterne, di nuova formazione, con prevalente funzione di collegamento con direttrici provinciali e regionali, con strade statali o con strade di penetrazione, è di mt. 12,00;

b)        la sezione minima delle strade interne, con prevalente funzione di distribuzione capillare, è di mt. 8,00;

c)      le strade che abbiano la prevalente funzione di dare conveniente accesso all'area di pertinenza dei singoli edifici dovranno rispettare le seguenti sezioni:

-     ml. 4,00-6,00 per strade pedonali e ciclo-pedonali, protette e separate dal traffico veicolare, pavimentate ed illuminate;

   ml. 6,00-10,00 per strade veicolari in aree A, B, C, E e F al servizio di insediamenti fino a 10 famiglie o di attività produttive terziarie fino a 10 addetti, pavimentate ed illuminate, con piazzole di sosta e di manovra;

-    ml. 8,00-12,00 per strade veicolari in aree A, B, C, E e F al servizio di complessi insediativi di maggiori dimensioni, pavimentate ed illuminate, con pendenza inferiore al 12%, raggi di curvatura minimi ml. 7,00;

-    ml. 12,00-16,00 per strade veicolari in aree D destinate al transito delle merci, pavimentate ed illuminate, con pendenze inferiori al 6%, raggio di curvatura minimo ml. 10,00.

Sezioni più ampie potranno essere imposte in sede di  rilascio di titoli abilitativi ed in relazione agli insediamenti che le strade dovranno servire o in sede di Piani Esecutivi.

Al di fuori delle aree di tipo A, B, C, D e F si applicano le fasce di rispetto stabilite dal D.M. 01/04/1968, n° 1444.

In caso di non omogeneità delle linee edilizie, l'allineamento verrà deciso con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della C.I.E.

In caso di rettifiche di allineamento dovute a ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni di edifici sorgenti in fregio a vie pubbliche, i sedimi di risulta dovranno essere gratuitamente dismessi al Comune.

Le tavole di progetto individuano, coerentemente con le previsioni del PTCP (Tavola 5), i tratti di viabilità in progetto da esso previsti. Con riferimento alla SP ex SS 592 “di Canelli”, riconosciuta come viabilità di II livello, il Comune verificherà che i nuovi progetti redatti dall’ente competente della struttura viaria in oggetto risponda pienamente ai requisiti previsti dall’art. 24, comma 3° delle NTA del PTCP (ecofiltro con larghezza minima pari a 3m).

I tracciati viari in progetto potranno subire variazioni senza che queste comportino variante al PRGC, in sede di progettazione esecutiva all’interno dell’area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi.

Le aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite e in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non destinate alla viabilità.

Percorsi da razionalizzare e sistemare per la fruizione ciclopedonale (Piste ciclabili): in corrispondenza delle nuove viabilità previste da interventi di trasformazione urbanistica, indicati sulle tavole di progetto e in corrispondenza dei “Viali alberati in progetto e/o da mantenere” il PRGC promuove la formazione di ciclopiste da definire ai sensi delle disposizioni in atto (con riferimento al Decreto 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”). Per i tracciati eventualmente indicati nella cartografia di piano le soluzioni progettuali dovranno essere oggetto di successivi approfondimenti progettuali, ammettendo analoghe flessibilità a quelle già prescritte per i tracciati viari. Per i tracciati posti all’esterno del centro abitato si ammette in sede di progetto esecutivo la realizzazione di aree di sosta ombreggiate con alberature di specie autoctona opportunamente intervallate.