a) la sezione minima delle strade
esterne, di nuova formazione, con prevalente funzione di collegamento con
direttrici provinciali e regionali, con strade statali o con strade di
penetrazione, è di mt. 12,00;
b) la sezione minima delle strade
interne, con prevalente funzione di distribuzione capillare, è di mt. 8,00;
c) le
strade che abbiano la prevalente funzione di dare conveniente accesso all'area
di pertinenza dei singoli edifici dovranno rispettare le seguenti sezioni:
- ml. 4,00-6,00 per strade pedonali e
ciclo-pedonali, protette e separate dal traffico veicolare, pavimentate ed
illuminate;
- ml. 6,00-10,00 per strade veicolari in aree A, B, C, E e F al
servizio di insediamenti fino a 10 famiglie o di attività produttive terziarie
fino a 10 addetti, pavimentate ed illuminate, con piazzole di sosta e di
manovra;
- ml.
8,00-12,00 per strade veicolari in aree A, B, C, E e F al servizio di complessi
insediativi di maggiori dimensioni, pavimentate ed illuminate, con pendenza
inferiore al 12%, raggi di curvatura minimi ml. 7,00;
- ml.
12,00-16,00 per strade veicolari in aree D destinate al transito delle merci,
pavimentate ed illuminate, con pendenze inferiori al 6%, raggio di curvatura
minimo ml. 10,00.
Sezioni più ampie
potranno essere imposte in sede di
rilascio di titoli abilitativi ed in relazione agli insediamenti che le
strade dovranno servire o in sede di Piani Esecutivi.
Al di fuori delle aree
di tipo A, B, C, D e F si applicano le fasce di rispetto stabilite dal D.M.
01/04/1968, n° 1444.
In caso di non
omogeneità delle linee edilizie, l'allineamento verrà deciso con deliberazione
del Consiglio Comunale, previo parere della C.I.E.
In caso di rettifiche
di allineamento dovute a ristrutturazioni edilizie o demolizioni e
ricostruzioni di edifici sorgenti in fregio a vie pubbliche, i sedimi di
risulta dovranno essere gratuitamente dismessi al Comune.
Le tavole di
progetto individuano, coerentemente con le previsioni del PTCP (Tavola 5), i
tratti di viabilità in progetto da esso previsti. Con riferimento alla SP ex SS
592 “di Canelli”, riconosciuta come viabilità di II livello, il Comune
verificherà che i nuovi progetti redatti dall’ente competente della struttura viaria
in oggetto risponda pienamente ai requisiti previsti dall’art. 24, comma 3°
delle NTA del PTCP (ecofiltro con larghezza minima pari a 3m).
I tracciati
viari in progetto potranno subire variazioni senza che queste comportino
variante al PRGC, in sede di progettazione esecutiva all’interno dell’area
delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici
esecutivi.
Le aree
destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in
sede esecutiva, potranno non essere acquisite e in tal caso assumono la
destinazione e le caratteristiche di intervento proprie delle aree contigue non
destinate alla viabilità.
Percorsi da razionalizzare e
sistemare per la fruizione ciclopedonale (Piste ciclabili): in corrispondenza
delle nuove viabilità previste da interventi di trasformazione urbanistica,
indicati sulle tavole di progetto e in corrispondenza dei “Viali alberati in
progetto e/o da mantenere” il PRGC promuove la formazione di ciclopiste da
definire ai sensi delle disposizioni in atto (con riferimento al Decreto 30
novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”). Per i tracciati eventualmente
indicati nella cartografia di piano le soluzioni progettuali dovranno essere
oggetto di successivi approfondimenti progettuali, ammettendo analoghe
flessibilità a quelle già prescritte per i tracciati viari. Per i tracciati
posti all’esterno del centro abitato si ammette in sede di progetto esecutivo
la realizzazione di aree di sosta ombreggiate con alberature di specie
autoctona opportunamente intervallate.