Ferma la distanza dai
cigli delle strade, quella tra costruzioni č stabilita in mt. 10,00 per pareti
frontistanti . La distanza minima delle costruzioni dai confini privati di
lotto, č di mt. 5, fatte salve maggiori distanze previste dalle schede di
zona.
E' ammessa, nelle zone
di tipo A, AF, B, BR, BS, DR, TS, E, la costruzione in aderenza a confine di fabbricati
esistenti posti a confine.
Nelle medesime zone č
ammessa l'edificazione a confine in presenza di atto di assenso del
proprietario del fondo limitrofo e fatte salve le disposizioni di Codice Civile
relative a vedute ed affacci.
Non sono soggette ad
arretramenti dai confini, ma al rispetto delle sole norme di Codice Civile,
quelle costruzioni destinate a parcheggi coperti, a magazzini di deposito merci
e che non superino i mt. 3,00 di altezza.
Nel caso in cui dette
costruzioni non siano poste a confine, dovranno mantenere dal confine la
distanza minima di mt. 5,00.
Le distanze su indicate
vanno rispettate anche per le sopraelevazioni.
Fanno eccezione le
sopraelevazioni in aree di tipo A, nel limite del raggiungimento del minimo di
legge per l'abitabilitā degli edifici e sempre che non si aumenti il
preesistente numero di piani.
Per gli interventi di
recupero si mantiene la distanza preesistente, anche quando si rendesse
necessario demolire le pareti verso strada.