Articolo 44.        Distanze fra le costruzioni e dai confini

Ferma la distanza dai cigli delle strade, quella tra costruzioni č stabilita in mt. 10,00 per pareti frontistanti . La distanza minima delle costruzioni dai confini privati di lotto,  č di mt. 5, fatte salve maggiori distanze previste dalle schede di zona.

E' ammessa, nelle zone di tipo A, AF, B, BR, BS, DR, TS, E, la costruzione in aderenza a confine di fabbricati esistenti posti a confine.

Nelle medesime zone č ammessa l'edificazione a confine in presenza di atto di assenso del proprietario del fondo limitrofo e fatte salve le disposizioni di Codice Civile relative a vedute ed affacci.

Non sono soggette ad arretramenti dai confini, ma al rispetto delle sole norme di Codice Civile, quelle costruzioni destinate a parcheggi coperti, a magazzini di deposito merci e che non superino i mt. 3,00 di altezza.

Nel caso in cui dette costruzioni non siano poste a confine, dovranno mantenere dal confine la distanza minima di mt. 5,00.

Le distanze su indicate vanno rispettate anche per le sopraelevazioni.

Fanno eccezione le sopraelevazioni in aree di tipo A, nel limite del raggiungimento del minimo di legge per l'abitabilitā degli edifici e sempre che non si aumenti il preesistente numero di piani.

Per gli interventi di recupero si mantiene la distanza preesistente, anche quando si rendesse necessario demolire le pareti verso strada.