Negli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente verranno mantenute per gli
interventi consentiti le distanze e gli allineamenti esistenti fatte salve
modeste rettifiche dei fili edilizi che potranno venire previste da eventuali
piani di recupero o imposte in sede di
rilascio di titolo abilitativo dall'Amministrazione Comunale; in
quest'ultimo caso ove vengano effettuate rettifiche di allineamento a seguito
di ristrutturazioni edilizie in cui sia prevista la demolizione del paramento
murario verso la pubblica via, gli eventuali sedimi di risulta dovranno essere
dismessi al Comune.
In tutte le altre
aree urbane perimetrate dal Piano Regolatore Generale, ove non sia previsto dalle schede di
area il mantenimento di fili edilizi esistenti dovranno essere mantenute dalle
pubbliche vie le seguenti distanze:
- per strade di larghezza inferiore a
mt. 7: mt. 6,00
- per strade da mt. 7 a mt. 15: mt. 7,50
- per strade superiori a mt. 15: mt. 15,00
Nelle aree di nuovo
impianto, da
attuarsi tramite Strumento Urbanistico Esecutivo e nelle aree agricole
dovranno essere mantenute per le nuove edificazioni e gli ampliamenti le
distanze previste dall'articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1993 n° 147, per le
strade di tipo A, B, C; per le strade di tipo F dovranno essere mantenute le
distanze previste dalle singole schede di area. In particolare nel territorio
comunale si riconoscono le seguenti tipologie di strade che in applicazione
delle disposizioni vigenti prevedono il rispetto delle seguenti distanze:
- 30 m per le strade di tipo C;
- 20 m per le strade di tipo F;
- 10 m per le strade vicinali di tipo F.
Gli eventuali muri di
recinzione verso strada eseguiti secondo le modalità di cui al precedente articolo 43 nel caso di strade di
tipo A, B, C, F fuori dai centri abitati e di tipo A e D nei centri abitati,
dovranno essere posti alle distanze minime dal ciglio stradale previste
dall’articolo 1 del D.P.R. n 147 del 26/4/1993.
Per le altre tipologie
di strade le distanze delle recinzioni dovranno essere di almeno mt. 1,50 dal
ciglio stradale in tutte le aree,
fatta salva la possibilità dell'amministrazione, sentita la Commissione
Igienico Edilizia, di imporre maggiori o minori arretramenti al fine di
mantenere allineamenti preesistenti.
E' altresì ammessa
nelle fasce di rispetto veicolare la esecuzione di recinzioni, comunque con
arretramento dal ciglio delle strade veicolari, non inferiore a mt. 1,50 e dai
percorsi pedonali di mt. 0,50, con l'impegno da parte del concessionario alla
demolizione senza indennizzo del manufatto e alla cessione gratuita dell'area a
semplice richiesta del Comune.
Al di fuori delle aree
appositamente previste dal P.R.G.C. per gli impianti di distribuzione del
carburante, è consentita la localizzazione di tali attrezzature in altre zone
urbanistiche alle seguenti condizioni, nel rispetto delle norme di settore,
acquisito il parere degli Enti competenti la viabilità interessata
dall’intervento:
-
all'esterno
del perimetro del centro abitato, lungo le strade di tipo “C” ai sensi del
Codice della strada;
In entrambi i casi
devono essere rispettate le seguenti distanze:
-
per
gli accessi veicolari si rimanda alle prescrizioni definite dalle leggi di
settore (Nuovo Codice della Strada, ecc.);
-
per i
manufatti edilizi: m 5,00 dai confini; m 10,00 dai cigli stradali.
Per le strade
esistenti il confine stradale è quello definito dall’art. 3 del D. Lgs.
285/1992 e s.m.i.; negli altri casi si fa riferimento alle tavole in scala
1:2.000 del P.R.G., oppure all’eventuale progetto approvato dall’Ente
competente.