Articolo 45.        Distanze dalle strade nelle zone urbane ed extraurbane

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente verranno mantenute per gli interventi consentiti le distanze e gli allineamenti esistenti fatte salve modeste rettifiche dei fili edilizi che potranno venire previste da eventuali piani di recupero o imposte in sede di  rilascio di titolo abilitativo dall'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso ove vengano effettuate rettifiche di allineamento a seguito di ristrutturazioni edilizie in cui sia prevista la demolizione del paramento murario verso la pubblica via, gli eventuali sedimi di risulta dovranno essere dismessi al Comune.

In tutte le altre aree urbane perimetrate dal Piano Regolatore Generale, ove non sia previsto dalle schede di area il mantenimento di fili edilizi esistenti dovranno essere mantenute dalle pubbliche vie le seguenti distanze:

-     per strade di larghezza inferiore a mt. 7:      mt.    6,00

-     per strade da mt. 7 a mt. 15:                         mt.    7,50

-     per strade superiori a mt. 15:                        mt.    15,00

Nelle aree di nuovo impianto, da attuarsi tramite Strumento Urbanistico Esecutivo e nelle aree agricole dovranno essere mantenute per le nuove edificazioni e gli ampliamenti le distanze previste dall'articolo 1 del D.P.R. 26 aprile 1993 n° 147, per le strade di tipo A, B, C; per le strade di tipo F dovranno essere mantenute le distanze previste dalle singole schede di area. In particolare nel territorio comunale si riconoscono le seguenti tipologie di strade che in applicazione delle disposizioni vigenti prevedono il rispetto delle seguenti distanze:

- 30 m per le strade di tipo C;

- 20 m per le strade di tipo F;

- 10 m per le strade vicinali di tipo F.

Gli eventuali muri di recinzione verso strada eseguiti secondo le modalità di cui al  precedente articolo 43 nel caso di strade di tipo A, B, C, F fuori dai centri abitati e di tipo A e D nei centri abitati, dovranno essere posti alle distanze minime dal ciglio stradale previste dall’articolo 1 del D.P.R. n 147 del 26/4/1993.

Per le altre tipologie di strade le distanze delle recinzioni dovranno essere di almeno mt. 1,50 dal ciglio stradale in tutte le aree, fatta salva la possibilità dell'amministrazione, sentita la Commissione Igienico Edilizia, di imporre maggiori o minori arretramenti al fine di mantenere allineamenti preesistenti.

E' altresì ammessa nelle fasce di rispetto veicolare la esecuzione di recinzioni, comunque con arretramento dal ciglio delle strade veicolari, non inferiore a mt. 1,50 e dai percorsi pedonali di mt. 0,50, con l'impegno da parte del concessionario alla demolizione senza indennizzo del manufatto e alla cessione gratuita dell'area a semplice richiesta del Comune.

Al di fuori delle aree appositamente previste dal P.R.G.C. per gli impianti di distribuzione del carburante, è consentita la localizzazione di tali attrezzature in altre zone urbanistiche alle seguenti condizioni, nel rispetto delle norme di settore, acquisito il parere degli Enti competenti la viabilità interessata dall’intervento:

-          all'esterno del perimetro del centro abitato, lungo le strade di tipo “C” ai sensi del Codice della strada;

In entrambi i casi devono essere rispettate le seguenti distanze:

-          per gli accessi veicolari si rimanda alle prescrizioni definite dalle leggi di settore (Nuovo Codice della Strada, ecc.);

-          per i manufatti edilizi: m 5,00 dai confini; m 10,00 dai cigli stradali.

 Per le strade esistenti il confine stradale è quello definito dall’art. 3 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.; negli altri casi si fa riferimento alle tavole in scala 1:2.000 del P.R.G., oppure all’eventuale progetto approvato dall’Ente competente.