1.
Le
altezze massime dei fabbricati nelle aree in cui sono consentiti interventi di
nuova costruzione (ampliamento e sopraelevazione ai sensi del D.P.R. 380/01)
sono indicate nelle singole schede d’intervento.
2.
In
caso di recupero funzionale di edifici esistenti con altezze di piano inferiori
a 2,70m sono sempre ammessi interventi edilizi volti al raggiungimento dell’altezza
minima di 2,70m per i solai di
abitazione di tutti i piani precedentemente esistenti . Qualora l’intervento
sia previsto in zone dotate di indice di utilizzazione fondiaria tale
intervento di innalzamento dell’altezza minima utile è ammesso nel rispetto
dell’Uf previsto dalle presenti NTA o dalle singole schede intervento. Nelle zone A (A1, A2, A3) ed AF
(AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9, AF10, AF11, AF12, AF13, AF14,
AF15, AFs) dove il PRCG non prevede Uf, tale innalzamento delle quote di piano
è ammesso in deroga ai volumi ammessi.
3.
Indipendentemente
da quanto prescritto ai precedenti commi 1 e 2 ai fini della salvaguardia degli
elementi storico-artistici del territorio, per le eventuali trasformazioni o
ricostruzioni ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico, con
esclusione di torri, campanili e guglie, se non per portare i solai di
abitazione di tutti i piani alle altezze sanitarie minime entro un massimo
comunque inderogabile di cm. 80 di sopraelevazione che potrà avvenire sul filo
di fabbrica esistente indipendentemente dalle distanze previste dalle presenti
norme e schede d’intervento dai confini privati, dai fabbricati e dai corsi
d’acqua.Ai fini del conteggio dell'altezza verrà considerato quanto definito
dall’art.14 del Regolamento Edilizio
Nelle zone a
destinazione produttiva potranno eccedere dall’altezza massima di zona eventuali
attrezzature tecnico impiantistiche speciali che fossero necessarie alle
attività produttive.
Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente limitatamente a quelli indicati fino al punto c2) dell’articolo 17 delle presenti norme di attuazione, nel caso di realizzazione di cordoli apicali di cinturazione e consolidamento, sono ammesse altezze eccedenti fino a 30 cm. quelle prescritte dalle schede di area.