Articolo 48.        Prescrizioni integrative  per le altezze massime dei fabbricati

1.                      Le altezze massime dei fabbricati nelle aree in cui sono consentiti interventi di nuova costruzione (ampliamento e sopraelevazione ai sensi del D.P.R. 380/01) sono indicate nelle singole schede d’intervento.

2.                      In caso di recupero funzionale di edifici esistenti con altezze di piano inferiori a 2,70m sono sempre ammessi interventi edilizi volti al raggiungimento dell’altezza minima di 2,70m per  i solai di abitazione di tutti i piani precedentemente esistenti . Qualora l’intervento sia previsto in zone dotate di indice di utilizzazione fondiaria tale intervento di innalzamento dell’altezza minima utile è ammesso nel rispetto dell’Uf previsto dalle presenti NTA o dalle singole schede  intervento. Nelle zone A (A1, A2, A3) ed AF (AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9, AF10, AF11, AF12, AF13, AF14, AF15, AFs) dove il PRCG non prevede Uf, tale innalzamento delle quote di piano è ammesso in deroga ai volumi ammessi.

3.                      Indipendentemente da quanto prescritto ai precedenti commi 1 e 2 ai fini della salvaguardia degli elementi storico-artistici del territorio, per le eventuali trasformazioni o ricostruzioni ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico, con esclusione di torri, campanili e guglie, se non per portare i solai di abitazione di tutti i piani alle altezze sanitarie minime entro un massimo comunque inderogabile di cm. 80 di sopraelevazione che potrà avvenire sul filo di fabbrica esistente indipendentemente dalle distanze previste dalle presenti norme e schede d’intervento dai confini privati, dai fabbricati e dai corsi d’acqua.Ai fini del conteggio dell'altezza verrà considerato quanto definito dall’art.14 del Regolamento Edilizio

Nelle zone a destinazione produttiva potranno eccedere dall’altezza massima di zona eventuali attrezzature tecnico impiantistiche speciali che fossero necessarie alle attività produttive.

Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente limitatamente a quelli indicati fino al punto c2) dell’articolo 17 delle presenti norme di attuazione, nel caso di realizzazione di cordoli apicali di cinturazione e consolidamento, sono ammesse altezze eccedenti fino a 30 cm. quelle prescritte dalle schede di area.