Sono soggetti a Permesso di Costruire i seguenti interventi:
a) gli
interventi di nuova costruzione;
b) gli
interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli
interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.[1]
Salvo i casi previsti dall’art. 17 del D.P.R. 380/01, il Permesso di Costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.