Articolo 5.          Interventi soggetti a  Permesso di Costruire (PdC)

Sono soggetti a  Permesso di Costruire i seguenti interventi:

a)      gli interventi di nuova costruzione;

b)      gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

c)      gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.[1]

 Salvo i casi previsti  dall’art. 17 del D.P.R. 380/01,  il Permesso di Costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo  commisurato alla incidenza  degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.



[1]    Art. 10, comma 1, D.P.R. 380/01.