Articolo 50.         Prescrizioni per la realizzazione dei sottotetti

Per ottenere i requisiti di aerazione ed illuminazione dei locali sottotetto  possono essere realizzati nel tetto lucernari e/o abbaini.

Per lucernario si intende un’apertura, protetta da un infisso o da un serramento, vetrata, che si pratica nel tetto per illuminare e eventualmente aerare l'ambiente sottostante.

Per abbaino si intende un corpo a fronte verticale finestrato, sporgente dal piano inclinato del tetto e realizzato per illuminare e aerare l'ambiente sottostante e/o per accedere al tetto.

Nel caso di locali sottotetto  che non possiedono i requisiti di abitabilità o agibilità, le superfici di aerazione ed illuminazione, comunque realizzati, non potranno superare il limite tassativo di 1/20 della superficie utile netta del sottotetto.

Nel caso di locali sottotetto  che possiedono i requisiti di abitabilità o agibilità, le superfici di aerazione ed illuminazione, comunque realizzati, non potranno superare per oltre il 5% il minimo di 1/8 della superficie utile netta del sottotetto necessario per garantire i requisiti di agibilità.

In ogni caso gli abbaini saranno considerati elementi architettonici della costruzione   purché rispettino le seguenti limitazioni:

  1. devono essere congrui con la composizione architettonica dell’edificio, devono essere realizzati a due falde, in muratura, intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con lo stesso manto di copertura della falda su cui si inseriscono, l'altezza complessiva del manufatto deve essere inferiore a quella del colmo;
  2. le dimensioni dell’abbaino devono essere tassativamente proporzionate all’esigenza di concorrere alla realizzazione delle aperture necessarie a garantire l’aerazione e la ventilazione dei locali sottotetto, nei limiti propri delle destinazioni sopra individuate;
  3. a tale scopo le aperture realizzate con abbaini dovranno garantire entrambe i requisiti, essendo quindi esclusa la possibilità di realizzare abbaini dotati di vetrate fisse e/o serramenti non apribili;
  4. la parete verticale dell’abbaino nella quale è inserito il serramento deve essere occupata per almeno il 50% della sua superficie esterna complessiva dalla superficie aeroilluminante così realizzata e pertanto le modalità costruttive e strutturali dell’abbaino dovranno uniformarsi a tale prescrizione;
  5. è ammessa la realizzazione di abbaini che consentano l’accesso a balconi o terrazzi, purché vengano comunque rispettate tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti.[1]

 



[1]     Aggiornamento introdotto con DCC 14 del 28/03/2013  – Variante Parziale n. 13