Per ottenere i
requisiti di aerazione ed illuminazione dei locali sottotetto possono essere realizzati nel tetto
lucernari e/o abbaini.
Per lucernario si
intende un’apertura, protetta da un infisso o da un serramento, vetrata, che si
pratica nel tetto per illuminare e eventualmente aerare l'ambiente sottostante.
Per abbaino si intende
un corpo a fronte verticale finestrato, sporgente dal piano inclinato del tetto
e realizzato per illuminare e aerare l'ambiente sottostante e/o per accedere al
tetto.
Nel caso di locali
sottotetto che non possiedono i
requisiti di abitabilità o agibilità, le superfici di aerazione ed
illuminazione, comunque realizzati, non potranno superare il limite tassativo
di 1/20 della superficie utile netta del sottotetto.
Nel caso di locali
sottotetto che possiedono i requisiti
di abitabilità o agibilità, le superfici di aerazione ed illuminazione,
comunque realizzati, non potranno superare per oltre il 5% il minimo di 1/8
della superficie utile netta del sottotetto necessario per garantire i
requisiti di agibilità.
In ogni caso gli
abbaini saranno considerati elementi architettonici della costruzione purché rispettino le seguenti limitazioni:
- devono essere congrui con la composizione architettonica
dell’edificio, devono essere realizzati a due falde, in muratura,
intonacati e tinteggiati nello stesso colore della facciata e con lo
stesso manto di copertura della falda su cui si inseriscono, l'altezza
complessiva del manufatto deve essere inferiore a quella del colmo;
- le dimensioni dell’abbaino devono essere tassativamente
proporzionate all’esigenza di concorrere alla realizzazione delle aperture
necessarie a garantire l’aerazione e la ventilazione dei locali
sottotetto, nei limiti propri delle destinazioni sopra individuate;
- a tale scopo le aperture realizzate con abbaini dovranno garantire
entrambe i requisiti, essendo quindi esclusa la possibilità di realizzare
abbaini dotati di vetrate fisse e/o serramenti non apribili;
- la parete verticale dell’abbaino nella quale è inserito il
serramento deve essere occupata per almeno il 50% della sua superficie
esterna complessiva dalla superficie aeroilluminante così realizzata e
pertanto le modalità costruttive e strutturali dell’abbaino dovranno
uniformarsi a tale prescrizione;
- è ammessa la realizzazione di abbaini che consentano l’accesso a
balconi o terrazzi, purché vengano comunque rispettate tutte le
prescrizioni di cui ai punti precedenti.