Articolo 51.        Edifici sorti in zona impropria

Per gli edifici originariamente sorti in zona agricola ed edificati da imprenditori agricoli a vario titolo di cui il presente Piano Regolatore Generale preveda l'inserimento in zone residenziali o produttive sono fatte salve le norme e le sanzioni previste negli atti d'impegno connessi alle originarie concessioni.

Le eventuali variazioni di destinazione d'uso saranno pertanto condizionate, oltre che all'osservanza dei disposti delle norme tecniche del vigente P.R.G. al rispetto delle condizioni degli atti di asservimento e vincolo a suo tempo sottoscritti dai titolari delle concessioni.

Gli edifici a destinazione produttiva, commerciale o direzionale legittimamente esistenti in zona agricola alla data di adozione del progetto preliminare della presente variante al Piano Regolatore Generale Comunale di Canelli (delibera C.C. n. 12 del 21/02/1998) potranno essere oggetto di ampliamenti entro il massimo del 50% delle superfici utili esistenti.

Detti ampliamenti dovranno garantire tramite S.U.E. o convenzione la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e la dismissione di aree a standards in ragione di quanto previsto dall’articolo 7 delle presenti N.T.A. con riferimento all’intero impianto.