Articolo 52.        Deroghe - Varianti

Sono ammesse deroghe alle presenti norme unicamente per impianti pubblici o di uso pubblico realizzati dagli Enti istituzionalmente competenti e limitatamente a ciò che concerne le distanze prescritte dai confini e dai cigli stradali, le fasce di rispetto, le altezze, il numero dei piani e le tipologie edilizie eventualmente prescritte nelle schede allegate.

I poteri di deroga di cui al precedente comma sono esercitati con l'osservanza dell'articolo 3 della Legge 21/12/1855, n° 1357; l'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale e nulla osta delle giunta regionale con le modalità indicate dalla circolare regionale PGR n. 21 /URE del 30/12/1991.[1]

Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale gli adeguamenti, le modificazioni e le determinazioni di cui all’articolo 17, commi ottavo e nono, della Legge Regionale urbanistica 56/1977 e s.m. e i.; esse sono effettuate con le procedure stabilite dal citato articolo della Legge Regionale urbanistica.

 



[1]    Norma modificata dall’abrogazione dell'art. 3 della legge 21/12/1955, n. 1357. Vedi procedura Regione Piemonte