Sono ammesse deroghe
alle presenti norme unicamente per impianti pubblici o di uso pubblico
realizzati dagli Enti istituzionalmente competenti e limitatamente a ciò che
concerne le distanze prescritte dai confini e dai cigli stradali, le fasce di
rispetto, le altezze, il numero dei piani e le tipologie edilizie eventualmente
prescritte nelle schede allegate.
I poteri di deroga di
cui al precedente comma sono esercitati con l'osservanza dell'articolo 3 della
Legge 21/12/1855, n° 1357; l'autorizzazione è accordata dal Sindaco previa
deliberazione del Consiglio Comunale e nulla osta delle giunta regionale con le
modalità indicate dalla circolare regionale PGR n. 21 /URE del 30/12/1991.[1]
Non costituiscono varianti
del Piano Regolatore Generale gli adeguamenti, le modificazioni e le
determinazioni di cui all’articolo 17, commi ottavo e nono, della Legge
Regionale urbanistica 56/1977 e s.m. e i.; esse sono effettuate con le
procedure stabilite dal citato articolo della Legge Regionale urbanistica.
[1] Norma
modificata dall’abrogazione dell'art. 3 della legge 21/12/1955, n. 1357. Vedi procedura
Regione Piemonte