Articolo 53.        Norme contrastanti

Le norme vigenti di regolamenti locali contrastanti con le presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono abrogate.

Qualora nell’applicazione del P.R.G. si riscontrino discordanze tra disposizioni normative e rappresentazioni grafiche è da ritenersi prevalente il contenuto delle prime; qualora si riscontrino discordanze tra tavole di scale diverse è da ritenersi prevalente il contenuto delle tavole redatte in scala più dettagliata fatta salva la prevalenza della tavola P3 denominata “Cartografia dei vincoli e fasce di rispetto”; qualora si riscontrino discordanze tra disposizioni delle presenti norme tecniche e prescrizioni contenute nelle schede delle singole aree sono da ritenersi prevalenti i contenuti delle singole schede di area con esclusione dei dati contenuti nelle sezioni “dati dimensionali”, “capacità insediativa teorica”, “superfici produttive” e “abitanti insediati”  in quanto trattasi di stime e simulazioni. Di conseguenza tutti i valori dimensionali dei lotti di intervento e dei fabbricati eventualmente esistenti oggetto dello stesso, dovranno essere verificati in sede attuativa, sulla base delle effettive consistenze derivanti da un dettagliato rilievo da effettuarsi a cura del proponente.

Qualora si riscontrino discordanze nelle linee di confine delle aree agli effetti delle classi di rischio geomorfologico tra le carte di progetto di piano e la “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” sono da ritenersi prevalenti  le indicazioni di quest’ultima.

L’eliminazione degli eventuali contrasti tra enunciazioni diverse del P.R.G., per i quali sia evidente ed univoco il rimedio e la correzione di errori materiali sono effettuati con la speciale procedura disciplinata dalla Legge Regionale 56/1977 e s.m. e i.