Le norme vigenti di
regolamenti locali contrastanti con le presenti Norme Tecniche di Attuazione si
intendono abrogate.
Qualora nell’applicazione del P.R.G. si riscontrino discordanze tra disposizioni normative e rappresentazioni grafiche è da ritenersi prevalente il contenuto delle prime; qualora si riscontrino discordanze tra tavole di scale diverse è da ritenersi prevalente il contenuto delle tavole redatte in scala più dettagliata fatta salva la prevalenza della tavola P3 denominata “Cartografia dei vincoli e fasce di rispetto”; qualora si riscontrino discordanze tra disposizioni delle presenti norme tecniche e prescrizioni contenute nelle schede delle singole aree sono da ritenersi prevalenti i contenuti delle singole schede di area con esclusione dei dati contenuti nelle sezioni “dati dimensionali”, “capacità insediativa teorica”, “superfici produttive” e “abitanti insediati” in quanto trattasi di stime e simulazioni. Di conseguenza tutti i valori dimensionali dei lotti di intervento e dei fabbricati eventualmente esistenti oggetto dello stesso, dovranno essere verificati in sede attuativa, sulla base delle effettive consistenze derivanti da un dettagliato rilievo da effettuarsi a cura del proponente.
Qualora si riscontrino
discordanze nelle linee di confine delle aree agli effetti delle classi di
rischio geomorfologico tra le carte di progetto di piano e la “Carta di sintesi
della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica” sono da ritenersi prevalenti le indicazioni di quest’ultima.
L’eliminazione degli
eventuali contrasti tra enunciazioni diverse del P.R.G., per i quali sia
evidente ed univoco il rimedio e la correzione di errori materiali sono effettuati
con la speciale procedura disciplinata dalla Legge Regionale 56/1977 e s.m. e
i.