Articolo 54.        Prescrizioni speciali per l'insediamento - Rinvio alla relazione geologico-tecnica allegata al P.R.G.- Bonifica ambientale

 I titoli abilitativi relativi ai progetti per interventi di nuova edificazione nelle aree di tipo C e TS nonché in tutte le aree di classe II e III ai sensi del precedente articolo 27 dovranno essere corredati da relazione geologico-tecnica  volta a definire i contenuti precisati all’articolo 28 N.T.A.

Le norme edilizie eventualmente previste nella relazione geologico tecnica con riferimento alla classificazione delle aree della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica sono da intendersi prescrittive, anche ove non esplicitamente indicato nelle singole tabelle di zona.

 

L’effetto delle impermeabilizzazioni dovrà essere sempre valutato, indipendentemente dalle classi di pericolosità della zona, ciò al fine di non provocare negative variazioni degli afflussi e dei tempi di corrivazione delle acque.

Tutti gli interventi sono comunque soggetti ai disposti del D.M. 11/3/1988 di cui si raccomanda la piena applicazione.

Bonifica ambientale. Su tutte le aree già interessate da attività produttive, ogni trasformazione o cambiamento di destinazione d'uso verso classi definite più sensibili, nel rispetto delle leggi vigenti, quali ad esempio le residenziali o agricole deve essere preceduta dalla caratterizzazione ambientale e successiva bonifica se necessario. A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta di piano attuativo e di concessione edilizia una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni del PRG. La convenzione allegata al piano attuativo o ex art.49 comma 5 della L.U.R. o la concessione edilizia regolano le modalità e i tempi di attuazione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale. Tali opere costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione.