Articolo 55.        Modesti ampliamenti di edifici uni e bifamiliari

Nelle aree di tipo E, EI, EU, B, BR, BS, DC, BC e C è ammessa, una tantum nell'ambito del periodo di vigore del presente Piano Regolatore Generale, la realizzazione di modesti ampliamenti degli edifici residenziali uni e bifamiliari o destinati ad attività terziarie o produttive purché compatibili con la residenza, anche in supero agli indici volumetrici di area previsti dalle schede d'intervento.

Tali ampliamenti possono realizzarsi attraverso il recupero di strutture preesistenti e/o cambi di destinazione d'uso e, solo in assenza di tali possibilità, è ammessa la realizzazione di incrementi di superficie utile a mezzo di nuova costruzione.

Le richieste di ampliamento ai sensi del presente articolo dovranno essere sottoscritte dai proprietari di tutte le unità immobiliari componenti l'edificio.

Potranno essere oggetto di ampliamento ai sensi della presente norma gli edifici ultimati ed abitabili alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale vigente.

Gli ampliamenti dovranno essere finalizzati alla razionalizzazione distributiva e al completamento igienico e funzionale degli edifici stessi.

Gli ampliamenti dovranno essere contenuti entro il 20% della volumetria residenziale esistente, ovvero della superficie utile calpestabile in caso di destinazioni non residenziali, con un minimo di 25 mq. utili complessivi comunque ammessi per l'intero edificio e con un massimo di 60 mq.

Gli ampliamenti potranno essere effettuati a completamento dell'edificazione esistente o con corpo isolato solo nel caso di destinazioni a garages, rimesse e locali di sgombero, purché sempre nell'ambito del lotto di stretta pertinenza dell'edificio e sempre nel rispetto dei parametri urbanistici relativi alle distanze da strade, edifici e confini privati e alle altezze massime.

Detti ampliamenti non saranno soggetti al rispetto dei parametri urbanistici solo per quanto riguarda il conteggio volumetrico e di superficie coperta, mentre lo saranno per quanto riguarda distanze da confini, fabbricati, strade, corsi d'acqua, fatte salve le norme indicate al capoverso successivo.

Nel limite delle altezze, dei numeri di piani normativamente stabiliti, delle linee di gronda o di colmo degli edifici adiacenti o circostanti, sono di massima ammessi modesti aumenti delle altezze con il massimo di cm. 80, al fine di permettere gli adeguamenti degli orizzontamenti interni alle disposizioni di legge in termini di edilizia residenziale o l'inserimento di impianti tecnologici. E’ fatta salva la possibilità di edificare a confine là dove ammessa dalle singole schede d'intervento, con le modalità di cui al precedente articolo 44.