Nelle aree di tipo E,
EI, EU, B, BR, BS, DC, BC e C è ammessa, una tantum nell'ambito del
periodo di vigore del presente Piano Regolatore Generale, la realizzazione di
modesti ampliamenti degli edifici residenziali uni e bifamiliari o destinati ad
attività terziarie o produttive purché compatibili con la residenza, anche in
supero agli indici volumetrici di area previsti dalle schede d'intervento.
Tali ampliamenti
possono realizzarsi attraverso il recupero di strutture preesistenti e/o cambi
di destinazione d'uso e, solo in assenza di tali possibilità, è ammessa la
realizzazione di incrementi di superficie utile a mezzo di nuova costruzione.
Le richieste di
ampliamento ai sensi del presente articolo dovranno essere sottoscritte dai
proprietari di tutte le unità immobiliari componenti l'edificio.
Potranno essere oggetto
di ampliamento ai sensi della presente norma gli edifici ultimati ed abitabili
alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale vigente.
Gli ampliamenti
dovranno essere finalizzati alla razionalizzazione distributiva e al
completamento igienico e funzionale degli edifici stessi.
Gli ampliamenti
dovranno essere contenuti entro il 20% della volumetria residenziale esistente,
ovvero della superficie utile calpestabile in caso di destinazioni non
residenziali, con un minimo di 25 mq. utili complessivi comunque ammessi per
l'intero edificio e con un massimo di 60 mq.
Gli ampliamenti
potranno essere effettuati a completamento dell'edificazione esistente o con
corpo isolato solo nel caso di destinazioni a garages, rimesse e locali di
sgombero, purché sempre nell'ambito del lotto di stretta pertinenza
dell'edificio e sempre nel rispetto dei parametri urbanistici relativi alle
distanze da strade, edifici e confini privati e alle altezze massime.
Detti ampliamenti non
saranno soggetti al rispetto dei parametri urbanistici solo per quanto riguarda
il conteggio volumetrico e di superficie coperta, mentre lo saranno per quanto
riguarda distanze da confini, fabbricati, strade, corsi d'acqua, fatte salve le
norme indicate al capoverso successivo.
Nel limite delle
altezze, dei numeri di piani normativamente stabiliti, delle linee di gronda o
di colmo degli edifici adiacenti o circostanti, sono di massima ammessi modesti
aumenti delle altezze con il massimo di cm. 80, al fine di permettere gli
adeguamenti degli orizzontamenti interni alle disposizioni di legge in termini
di edilizia residenziale o l'inserimento di impianti tecnologici. E’ fatta
salva la possibilità di edificare a confine là dove ammessa dalle singole
schede d'intervento, con le modalità di cui al precedente articolo 44.