Le trasformazioni
fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili degli immobili inclusi in
ambiti di progettazione unitaria disciplinati da S.U.E. approvati sono
disciplinati dai Piani attuativi (di iniziativa pubblica o privata) di cui
all’Allegato D fino al termine di validità previsto dai rispettivi atti
convenzionali. I S.U.E. così individuati possono essere variati, in conformità
alle vigenti disposizioni legislative, senza che tali modifiche comportino
variante al presente strumento di pianificazione, purché esse non comportino
aumento delle quantità edificabili, misurate secondo i parametri presenti negli
stessi piani attuativi, né diminuzione delle aree per servizi pubblici e/o ad
uso pubblico.
Al termine della
validità degli atti convenzionali dei S.U.E. elencati, ogni intervento di trasformazione
del suolo avverrà esclusivamente in coerenza alle prescrizioni grafiche delle
tavole di progetto, delle norme e delle schede di zona.
Rimangono valide le
concessioni, i permessi di costruire, le autorizzazioni e le D.I.A. rilasciate
in data antecedente all'adozione del Progetto Preliminare della presente
Variante Strutturale, fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione
urbanistica anche qualora non risultino ancora avviati i lavori; tali
concessioni, permessi, autorizzazioni e D.I.A., rimangono valide anche se
oggetto di "varianti non essenziali" richieste successivamente
all'adozione del già citato Progetto Preliminare.
Ai sensi e per gli
effetti del penultimo comma dell’art. 85 L.R. 56/77 con le specificazioni
dell’art. 91 quinquies, 1° comma, lettera b, si rimanda alla classificazione
definita al precedente art. 29. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
anche qualora ricadano nelle succitate aree, non sono consentibili in
applicazione dell’art. 85, L.R. 56/77.