Articolo 6.          Interventi soggetti ad  altri titoli abilitativi

Oltre al PdC la legislazione vigente individua i seguenti titoli abilitativi edilizi:

-  DIA – Denuncia di Inizio Attività (art. 22 DPR 380/2001);

-  SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 22 DPR 380/2001 e art. 19 L.141/1990);

-  PAS – Procedura Abilitativa Semplificata (art. 6 D.Lgs. 28/2001).

 

1.      Sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività:

a) gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 6 del D.P.R. 308/01;

b) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

In alternativa al PdC possono essere realizzati mediante DIA:

c) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/01;

d) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

e) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 del DPR 380/2001.

La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative[1].

2.      Possono altresì essere attuati tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività alcuni degli interventi edilizi precedentemente compiuti con DIA ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 13/05/2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia, convertito con modificazioni nella legge 12/07/2011, n. 106.

3.      Sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata le attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 28/2001.

 

Ai sensi del DPR 380/2001, art. 6 nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a)      gli interventi di manutenzione ordinaria;

b)      gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c)      le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d)      i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e)      le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma precedente, previa comunicazione dell'inizio dei lavori (CIL – Comunicazione di Inizio Lavori) da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a)      gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 380/2001 ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

b)      le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c)      le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d)      i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 1444/1968;

e)      le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-bis)   le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

Limitatamente agli interventi di cui alle lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei  lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi al presente  strumento urbanistico generale ed al R.E. vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 133/ 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.

Tali disposizioni devono essere verificate sulla base delle ulteriori disposizioni legislative eventualmente intervenute e vigenti alla data di richiesta dei titoli abilitativi.

 



[1]    Art. 22, D.P.R. 380/01.