Oltre al PdC la
legislazione vigente individua i seguenti titoli abilitativi edilizi:
- DIA – Denuncia di Inizio Attività
(art. 22 DPR 380/2001);
- SCIA – Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (art. 22 DPR 380/2001 e art. 19 L.141/1990);
- PAS – Procedura Abilitativa
Semplificata (art. 6 D.Lgs. 28/2001).
1.
Sono
soggetti a Denuncia di Inizio Attività:
a) gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 10 e 6 del D.P.R.
308/01;
b) le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato
di agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
In alternativa al PdC possono essere realizzati mediante DIA:
c) gli
interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del
D.P.R. 380/01;
d) gli
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi
negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i
piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire
entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
e) gli
interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16 del DPR
380/2001.
La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e
b) del precedente comma che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative[1].
2.
Possono
altresì essere attuati tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività
alcuni degli interventi edilizi precedentemente compiuti con DIA ai sensi
dell’art. 5 comma 1 del D.L. 13/05/2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime
disposizioni urgenti per l’economia, convertito con modificazioni nella legge
12/07/2011, n. 106.
3.
Sono
soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata le attività di costruzione ed
esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 6
D.Lgs. 28/2001.
Ai sensi del DPR
380/2001, art. 6 nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 i seguenti interventi sono eseguiti
senza alcun titolo abilitativo:
a) gli
interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli
interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i
movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola
e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le
serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell'attività agricola.
Nel rispetto dei
medesimi presupposti di cui al comma precedente, previa comunicazione
dell'inizio dei lavori (CIL – Comunicazione di Inizio Lavori) da parte
dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli
interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del DPR 380/2001 ivi compresa l'apertura di porte interne o lo
spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni;
c) le
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche
di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i
pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona A) di cui al D.M. 1444/1968;
e) le
aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche
della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
Limitatamente agli
interventi di cui alle lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i
dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione
dei lavori e una relazione tecnica
provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere
rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che assevera,
sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi al presente strumento urbanistico generale ed al R.E. vigenti
e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un
titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per
le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del D.L. 112/2008,
convertito con modificazioni, dalla legge 133/ 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma.
Tali disposizioni
devono essere verificate sulla base delle ulteriori disposizioni legislative
eventualmente intervenute e vigenti alla data di richiesta dei titoli
abilitativi.