Ai sensi dell'articolo
21 della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni,
gli standards assunti per la formazione del P.R.G. e da osservare in sede di
attuazione per le varie categorie di servizi sono di norma così individuati:
1) Per gli insediamenti residenziali mq. 25 per
abitante teorico insediabile.
2) Per gli insediamenti commerciali-direzionali
e terziari:
Quelli
previsti dall’articolo 37 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione per gli
insediamenti commerciali in funzione delle varie tipologie e quelli
previsti dall’articolo 37 bis delle presenti norme di attuazione per gli
insediamenti terziarie direzionali di tipo non commerciale.
3) Per gli insediamenti produttivi:
a) in zona di
ristrutturazione:
10% della sup. fondiaria
b) in zona di nuovo
impianto: 20% della sup. territoriale
c) in zona di riordino e
completamento: 20% della sup. territoriale
Almeno il 50% delle
aree a servizi così quantificate andrà destinato a parcheggio pubblico.