Articolo 7.          Dotazione di aree per servizi

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale n° 56/1977 e successive modificazioni e integrazioni, gli standards assunti per la formazione del P.R.G. e da osservare in sede di attuazione per le varie categorie di servizi sono di norma così individuati:

1)      Per gli insediamenti residenziali mq. 25 per abitante teorico insediabile.

2)      Per gli insediamenti commerciali-direzionali e  terziari:

          Quelli previsti dall’articolo 37 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione per gli insediamenti commerciali in funzione delle varie tipologie  e quelli previsti dall’articolo 37 bis delle presenti norme di attuazione per gli insediamenti  terziarie direzionali di tipo non commerciale.

3)      Per gli insediamenti produttivi:

a)   in zona di ristrutturazione:                                 10% della sup. fondiaria

b)   in zona di nuovo impianto:                                 20% della sup. territoriale

c)   in zona di riordino e completamento:                20% della sup. territoriale

Almeno il 50% delle aree a servizi così quantificate andrà destinato a parcheggio pubblico.