Il P.R.G. individua
cartograficamente nelle aree sature di ristrutturazione e di completamento le
aree destinate a servizi; individua altresì nelle aree di nuovo impianto le
principali aree destinate a servizi rinviandone la definizione in dettaglio
nell’ambito delle progettazioni degli Strumenti Urbanistici Esecutivi per
quanto riguarda le aree di nuovo impianto destinate a edilizia residenziale
pubblica a sensi della Legge 167/1962 e s.m. e i. e per quanto riguarda le aree
di nuovo impianto da attuare tramite strumenti urbanistici esecutivi di
iniziativa pubblica o privata.
Ove il Piano indichi le
sottoclassi di servizi relative ai vari tipi di standards di cui agli articoli
21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m. e i. tale indicazione potrà essere variata
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 17
della già citata L.R. 56/1977 e s.m. e i.
Su dette aree
l’intervento è riservato di norma alla pubblica amministrazione o agli enti di
diritto pubblico istituzionalmente competenti; potrà essere ammesso l’intervento
diretto del privato per la realizzazione di strutture di servizi solo previa
approvazione e stipula di convenzione che regoli il regime giuridico del suolo
e modalità e forme di utilizzazione del servizio tali da garantirne la
fruibilità pubblica.
Nelle aree la cui
trasformazione edilizia od urbanistica è ammessa solo previa formazione di
Strumento Urbanistico Esecutivo le aree per servizi, nella misura prevista dal
P.R.G., dovranno essere conferite alla proprietà o all’uso pubblico nell’ambito
della realizzazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.
Le presenti norme
tecniche indicano all’articolo 38 le modalità d’intervento e i parametri
urbanistici che regolano l’attuazione delle aree per servizi.