Articolo 8.          Attuazione delle aree per servizi sociali

Il P.R.G. individua cartograficamente nelle aree sature di ristrutturazione e di completamento le aree destinate a servizi; individua altresì nelle aree di nuovo impianto le principali aree destinate a servizi rinviandone la definizione in dettaglio nell’ambito delle progettazioni degli Strumenti Urbanistici Esecutivi per quanto riguarda le aree di nuovo impianto destinate a edilizia residenziale pubblica a sensi della Legge 167/1962 e s.m. e i. e per quanto riguarda le aree di nuovo impianto da attuare tramite strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata.

Ove il Piano indichi le sottoclassi di servizi relative ai vari tipi di standards di cui agli articoli 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m. e i. tale indicazione potrà essere variata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 17 della già citata L.R. 56/1977 e s.m. e i.

Su dette aree l’intervento è riservato di norma alla pubblica amministrazione o agli enti di diritto pubblico istituzionalmente competenti; potrà essere ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di servizi solo previa approvazione e stipula di convenzione che regoli il regime giuridico del suolo e modalità e forme di utilizzazione del servizio tali da garantirne la fruibilità pubblica.

Nelle aree la cui trasformazione edilizia od urbanistica è ammessa solo previa formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo le aree per servizi, nella misura prevista dal P.R.G., dovranno essere conferite alla proprietà o all’uso pubblico nell’ambito della realizzazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi.

Le presenti norme tecniche indicano all’articolo 38 le modalità d’intervento e i parametri urbanistici che regolano l’attuazione delle aree per servizi.