In assenza di Strumento
Urbanistico Esecutivo le aree destinate a servizi sono, quanto alla
localizzazione, non suscettibili di modifiche, salvo quei lievi spostamenti o
aggiustamenti che in sede esecutiva si dovessero dimostrare necessari per la
corretta esecuzione dell'opera.
All'interno degli
Strumenti Urbanistici Esecutivi, ferma la quantità prevista dal P.R.G., le aree
a servizi possono trovare diversa e più conveniente disposizione.
La modificazione di
destinazione dei servizi è ammessa con l'approvazione del progetto esecutivo;
in tal caso la deliberazione approvativa del progetto stesso deve adeguatamente
motivare sulle ragioni che inducono alla realizzazione del servizio in
progetto, in luogo di quello previsto, e sulle previsioni di futuro
riequilibrio.
Anche nelle aree a
servizi le presenti norme prevedono limiti di edificabilità. In ordine a
questi, con eccezione dei limiti di distanza rispetto a pareti finestrate di
edifici contigui, è, tuttavia, ammesso l'esercizio del potere di deroga ai
sensi dell'articolo 41/quater della Legge 17/8/1942, n° 1150, quale modificato
della Legge 6/8/1967, n° 765.