Articolo 9.          Realizzazione dei servizi

In assenza di Strumento Urbanistico Esecutivo le aree destinate a servizi sono, quanto alla localizzazione, non suscettibili di modifiche, salvo quei lievi spostamenti o aggiustamenti che in sede esecutiva si dovessero dimostrare necessari per la corretta esecuzione dell'opera.

All'interno degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, ferma la quantità prevista dal P.R.G., le aree a servizi possono trovare diversa e più conveniente disposizione.

La modificazione di destinazione dei servizi è ammessa con l'approvazione del progetto esecutivo; in tal caso la deliberazione approvativa del progetto stesso deve adeguatamente motivare sulle ragioni che inducono alla realizzazione del servizio in progetto, in luogo di quello previsto, e sulle previsioni di futuro riequilibrio.

Anche nelle aree a servizi le presenti norme prevedono limiti di edificabilità. In ordine a questi, con eccezione dei limiti di distanza rispetto a pareti finestrate di edifici contigui, è, tuttavia, ammesso l'esercizio del potere di deroga ai sensi dell'articolo 41/quater della Legge 17/8/1942, n° 1150, quale modificato della Legge 6/8/1967, n° 765.