ART. 10 - PARAMETRI EDILIZI

 

a) - CUBATURA COSTRUIBILE

E’ la cubatura massima costruibile sulla superficie “territoriale”, “catastale” o fondiaria, secondo quanto previsto dall’articolo precedente, lettere a), b), c).

Si calcola moltiplicando la superficie considerata per l’indice di edificabilità competente alla zona.

 

b) - VOLUME DEI FABBRICATI

La cubatura progettata, ai fini del rispetto degli indici di fabbricabilità (mc/mq) è data dal volume di tutto il solido emergente dal terreno da sistemare o sistemato se questo risulta più basso rispetto al livello naturale misurato fino all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile o al suo valore medio in caso di copertura inclinata.

Gli eventuali sbancamenti dovranno risultare esattamente dal progetto ed essere con questo approvati così come eventuali riporti di terra ed ogni altra opera di sistemazione del terreno.

Vengono esclusi dal computo:

a) i porticati, le logge aperte, i balconi e le sovrastrutture tecniche (vani scale, camini, ecc.)    Sono altresì esclusi volumi derivanti da chiusura di spazi coperti, nel limite massimo “una tantum” di mc. 45,00, necessari ai fini dell’adeguamento dell’edificio residenziale alle disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche, solo per casi accertati in favore di soggetti portatori di handicap e la cui realizzazione in altro modo risulti tecnicamente impossibile o economicamente non sostenibile.  (5)

 

c) - SUPERFICIE COPERTA

E’ quella che misura la sezione orizzontale dell’edificio, racchiusa dal suo perimetro esterno. Sono esclusi dalla superficie coperta gli aggetti dei tetti, cornicioni, balconi e pensiline. Sono compresi invece, anche se sempre esclusi dal computo della cubatura, i porticati, i loggiati ed i terrazzi che formano aggetti di edifici con una sporgenza superiore a m 1,50 o poggiati da un lato su sostegni eretti da piano terra, anche se con minore sporgenza. Nel caso di edifici destinati ad attività produttiva o commerciale, non sarà considerata superficie coperta quella adibita a banchine di carico o piattaforma di sollevamento all’aperto.

 

d) - SUPERFICIE UTILE DI CALPESTIO

E’ rappresentata dalla somma delle superfici coperte misurate per ogni piano fuori terra. Nel caso di edifici destinati alla distribuzione commerciale, i porticati, terrazzi coperti ed i loggiati non saranno calcolati nella superficie utile.

 

e) - RAPPORTO DI COPERTURA

E’ il rapporto numerico o percentuale tra l’area occupabile con edifici e l’area edificabile del lotto.

Il rapporto di copertura si applica sulla superficie fondiaria sia nel caso di P.P.E., che di P.E.C. o di concessione singola.

 

f) - SUPERFICIE PER ADDETTO

Indicazione del rapporto di superficie di calpestio per addetto è obbligatoria secondo quanto descritto:

Entro un anno dall’adozione del presente P.R.G. le industrie già esistenti dovranno fornire il dato in oggetto.

In via transitoria se non diversamente precisato, si intenderà nominalmente un addetto per ogni 40 mq di superficie di calpestio.

Il R.I.E. può prescrivere un rapporto minimo di superficie di calpestio per addetto, in relazione al tipo di attività produttiva.

 

g) - ALTEZZA DEI FABBRICATI

A tutti gli effetti, eccetto, che per il calcolo della cubatura, l’altezza dei fabbricati è la maggiore fra quelle misurate dalla quota di terreno sistemato o del marciapiede stradale (ed in mancanza di esso dal sedime stradale) alI’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile (se inclinato alla sua quota media) o al filo superiore della gronda del cornicione.

L’altezza massima è la maggiore delle altezze, computate secondo le modalità di cui al comma precedente, delle singole fronti prospettanti verso spazi pubblici o privati.

Nei terreni declivi tale altezza massima viene misurata rispetto al piano di campagna naturale. Non si computa la maggiore altezza determinata sui prospetti:

a)      dalla presenza di rampe di accesso o seminterrati se la somma della loro larghezza non supera le dimensioni di 6.00 m;

b) dalla presenza di volumi tecnici (torri di scale, ascensori, camini, ecc.);

c) dalla presenza di parte di cortile ribassato se il medesimo è ricoperto a quota del terreno sistemato da struttura traforata o a graticcio, sempre che la superficie di tale cortile ribassato non sia superiore alla superficie totale coperta del fabbricato.

Se il tetto o la copertura ha inclinazione superiore al 70%, l’altezza determinata come sopra detto viene incrementata di due terzi della proiezione verticale del tetto.

Per i fabbricati adibiti ad attività produttive o commerciali, sarà considerata come linea di gronda quella immaginaria che unisce gli impluvi o gli imbocchi dei pluviali.

 

h)  - DISTACCHI

I distacchi previsti per ogni edificio, nei confronti dei confini, delle recinzioni e degli altri edifici, saranno misurati in corrispondenza della massima sporgenza del solido che si considera per il calcolo del volume comprendendo anche i porticati ed i terrazzi coperti

Non saranno quindi presi in considerazione gli aggetti dovuti a balconi, tetti, pensiline (per tutti questi restando l’obbligo di conservare un distacco minimo di metri tre dai confini e dalle recinzioni).

 

i)   - ARRETRAMENTI DAL CIGLIO STRADALE

Definito “ciglio della strada” la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili) (v. art. 2 D.M. 1/4/1968 n. 1404); le distanze di arretramento prescritte dalle presenti norme dovranno intercorrere tra il ciglio stesso e la massima sporgenza dei fabbricati, con l’avvertenza che alla distanza di arretramento deve aggiungersi la eventuale proiezione di scarpate e fossi, nonché della maggior fascia espropriata dall’ente proprietario della strada (art.4 decreto citato). Non saranno ammessi aggetti se non di cornicioni, tetti o pensiline, con una sporgenza massima di metri 1,50.

 

l)   - FILO DI FABBRICAZIONE - MISURA DELLE DISTANZE

Il   filo di fabbricazione è costituito dal perimetro esterno dell’edificio, esclusi gli aggetti dei tetti, cornicioni, balconi, pensiline con sporgenza inferiore a metri 1,50.

Il   filo di fabbricazione deve invece tener conto di loggiati, porticati, bow­window, ecc.

Nel caso che gli edifici siano in fregio a strade pubbliche o private non sono comunque ammessi elementi aggettanti sull’area stradale, salvo che tali elementi non si trovino ad altezza di almeno 4,50 metri rispetto alla strada stessa e risultino di sporgenza fino a metri 1,50.(1)

 

m) - QUOTE E PUNTI FISSI

Sono i punti di riferimento planimetrici ed altimetrici ai quali riferire l'intervento edilizio che devono essere richiesti per iscritto al Comune prima dell’inizio dell’intervento stesso, insieme ai punti d’immissione degli scarichi delle fognature principali e ai punti di presa dell’acquedotto.

I punti di riferimento vengono individuati alla presenza del richiedente o di un suo incaricato, del direttore e dell’assuntore dei lavori, che è tenuto altresì a fornire il personale e i mezzi necessari.

Delle suddette operazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti intervenute.