ART. 12 - CAPACITA’ INSEDIATIVA TEORICA RESIDENZIALE
Per la stima della C.I.R.T. del tessuto edificato esistente si procede
secondo i seguenti criteri:
a) Per le AREE EDIFICATE DI INTERESSE AMBIENTALE (CENTRO STORICO) e per le
AREE DI UTILIZZO FUNZIONALE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (AREE DI
RISTRUTTURAZIONE) si assume come C.I.R.T. il valore di 1 abitante per vano,
moltiplicato per il numero dei vani che si stima risultino dalle operazioni di
recupero dei manufatti edilizi esistenti.
Per la stima del numero di vani che si prevede risultino dalle operazioni
di recupero dei manufatti edilizi esistenti è da eseguire la somma dei seguenti
punti 1 e 2:
1) numero dei vani esistenti al
momento dell’adozione del P.R.G. moltiplicato per un coefficiente di norma non
inferiore a 0,70;
2) numero di nuovi vani che si
ritiene di realizzare attraverso le operazioni di recupero dei manufatti
edilizi esistenti: questo valore non deve essere, di norma, superiore al 30% del numero di vani esistenti al momento
dell’adozione del P.R.G. Ad ogni nuovo vano non può essere attribuito un valore
superiore a 30 mq, riducibile a 25 mq quando si tratti di destinazioni d’uso
esclusivamente abitative.
b) Per le AREE A CAPACITA’
INSEDIATIVA ESAURITA si assume come C.I.R.T. il valore maggiore tra il numero
dei residenti insediati e il numero dei vani abitabili esistenti secondo i dati
dell’ultimo censimento nazionale della popolazione incrementato del numero di
vani abitabili di posteriore edificazione o con l’analisi diretta.
c) Per le AREE DI TRASFORMAZIONE
URBANISTICA si assume come C.I.R.T. il valore ottenuto moltiplicando le
relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima
consentita, ed attribuendo mediamente ad ogni abitante 90 mc di volume
edificabile.
Per destinazioni
d’uso esclusivamente residenziali la dotazione media per abitante è ridotta a
75 mc.