ART. 14 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (A0)

 

a)  - MANUTENZIONE ORDINARIA:

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali, modifiche alle strutture od all’organismo edilizio.

Essi consistono di norma nelle operazioni di:

- tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento degli intonaci;

-   riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura,

pavimentazioni esterne;

-   riparazione e sostituzione di infissi e pavimenti esterni ed interni;

-   sostituzione di rivestimenti esterni ed interni;

-  riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex-novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

-   opere di allacciamento di immobili a pubblici servizi.

Ove nelle opere sopra descritte si preveda l’impiego di materiali a caratteristiche diverse da quelle dei materiali originati, l’intervento è assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto ad autorizzazione.

b)  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitario e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Essi sono interventi a carattere conservativo, che interessano porzioni limitate delle strutture degli edifici e cioè:

1) nuova formazione di intonaci e rivestimenti esterni;

2) rifacimento di coperture, senza modificazione delle quote d’imposta e delle sagoma originaria e sostituzione parziale di elementi strutturali degradabili;

3) modifiche planimetriche e distributive di singole unità immobiliari, con tramezzi interni per la realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici;

4) opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino, comunque, aumento di volume o di superfici utili, quali sistemazioni esterne, impianti di illuminazione, ventilazione, riscaldamento.

 

 

MODALITA’ ATTUATIVE

L’intervento di manutenzione ordinaria non è soggetto ad autorizzazione, a concessione.

L’intervento di manutenzione straordinaria si attua attraverso autorizzazione.