ART. 15 - RESTAURO SCIENTIFICO (A1)

 

Gli interventi di restauro scientifico hanno per obiettivo il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il recupero igienico funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati interni ed esterni con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti senza alcuna modifica volumetrica del tipo di copertura.

Per gli interventi di restauro scientifico valgono le seguenti prescrizioni operative e modalità attuative:

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE.

L’adattamento degli edifici interni per il recupero degli edifici alle esigenze funzionali di utilizzo e per l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitario, nonché il consolidamento con sostituzione dei seguenti elementi strutturali degradati: murature portanti sia esterne che interne; solai e volte, scale; tetto, sono subordinati all’attuazione del complesso delle operazioni di cui alla successive lettere c) e d), ferma restando l’inammissibilità di modifiche volumetriche all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo:

a)        restauro degli aspetti architettonici e/o ripristino alle forme e ai tipi originari delle parti alterate dell’organismo edilizio attraverso:

-  restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni;

-  restauro o ripristino degli ambienti interni di particolare pregio;

-  ricostruzione filologica di parti storiche o documentarie dell’edificio parzialmente crollate, utilizzando materiali aventi simili caratteristiche di quelli originari;

-  ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell’organismo edilizio, quali partiture delle finestre, tipo di copertura, particolari elementi di finitura;

-  conservazione o ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale;

- ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;

-  conservazione o ripristino degli spazi liberi attraverso il mantenimento della forma, della dimensione e dei rapporti preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte, tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri.

b) demolizione, senza ricostruzione, degli elementi estranei quali la superfetazione ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento urbano.

c) è fatto obbligo di conservare la posizione o la quota dei seguenti elementi:

-  murature portanti esterne ed interne;

-  solai e volte;

-  scale;

-  tetto: non sono ammesse pendenze delle falde diverse rispetto a quelle originarie dell’organismo edilizio originale e degli ampliamenti organici dello stesso.

Gli elementi di cui al presente punto c) sono soggetti esclusivamente ad operazioni di consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili.

d) i parametri-edilizi che regolano l’intervento saranno i seguenti:

-  l’altezza massima non può essere superiore a quella originaria computata senza tenere conto di soprastrutture o sopraelevazioni incongrue all’organismo edilizio

 

originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

-  le distanze minime tra edifici nonché le distanze minime dalle strade e dai confini saranno quelle risultanti dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originano e agli impianti organici del medesimo;

-  e ammessa la riapertura di finestre originariamente esistenti;

-  il rapporto massimo di copertura sarà quello risultante dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originario;

-  il numero di piani fuori terra non può essere variato.

 

MODALITA' ATTUATI VE

Gli interventi di restauro scientifico si attuano attraverso autorizzazione previo parere della Soprintendenza ai monumenti.

Il rilascio dell’autorizzazione relativa agli immobili che rientrano negli elenchi di cui all’art. 9 della L.R. 56 e s.m.i. o che il P.R.G. definisce di interesse storico e artistico è subordinato al parere vincolante delle Commissione comprensoriale per la tutela dei beni ambientali.