ART. 15 - RESTAURO SCIENTIFICO (A1)
Gli interventi
di restauro scientifico hanno per obiettivo il rigoroso restauro statico ed
architettonico degli edifici antichi ed il loro adattamento interno per il
recupero igienico funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture
originarie esterne ed interne, con eliminazione delle successive aggiunte
deturpanti e la sostituzione degli elementi strutturali degradati interni ed
esterni con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti
senza alcuna modifica nè volumetrica nè del tipo di copertura.
Per gli
interventi di restauro scientifico valgono le seguenti prescrizioni operative e
modalità attuative:
PRESCRIZIONI
OPERATIVE.
L’adattamento
degli edifici interni per il recupero degli edifici alle esigenze funzionali di
utilizzo e per l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitario,
nonché il consolidamento con sostituzione dei seguenti elementi strutturali
degradati: murature portanti sia esterne che interne; solai e volte, scale;
tetto, sono subordinati all’attuazione del complesso delle operazioni di cui
alla successive lettere c) e d), ferma restando l’inammissibilità di modifiche
volumetriche all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del
medesimo:
a) restauro
degli aspetti architettonici e/o ripristino alle forme e ai tipi originari
delle parti alterate dell’organismo edilizio attraverso:
- restauro o
ripristino dei fronti esterni ed interni;
- restauro o
ripristino degli ambienti interni di particolare pregio;
- ricostruzione
filologica di parti storiche o documentarie dell’edificio parzialmente
crollate, utilizzando materiali aventi simili caratteristiche di quelli
originari;
- ripristino
degli elementi di originaria caratterizzazione dell’organismo edilizio, quali
partiture delle finestre, tipo di copertura, particolari elementi di finitura;
- conservazione
o ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale;
- ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale,
portici;
- conservazione
o ripristino degli spazi liberi attraverso il mantenimento della forma, della
dimensione e dei rapporti preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte, tra
gli altri le corti, i larghi, i
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri.
b) demolizione, senza ricostruzione, degli elementi
estranei quali la superfetazione ed i corpi di fabbrica incompatibili con la
struttura dell’insediamento urbano.
c) è fatto obbligo di conservare la posizione o la
quota dei seguenti elementi:
- murature
portanti esterne ed interne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto: non
sono ammesse pendenze delle falde diverse rispetto a quelle originarie
dell’organismo edilizio originale e degli ampliamenti organici dello stesso.
Gli elementi di cui al presente punto c) sono soggetti
esclusivamente ad operazioni di consolidamento con sostituzione delle parti non
recuperabili.
d) i parametri-edilizi che regolano l’intervento
saranno i seguenti:
- l’altezza
massima non può essere superiore a quella originaria computata senza tenere
conto di soprastrutture o sopraelevazioni incongrue all’organismo edilizio
originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- le distanze
minime tra edifici nonché le distanze minime dalle strade e dai confini saranno
quelle risultanti dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue
all’organismo edilizio originano e agli impianti organici del medesimo;
- e ammessa la
riapertura di finestre originariamente esistenti;
- il rapporto
massimo di copertura sarà quello risultante dalle operazioni di eliminazione di
parti incongrue all’organismo edilizio originario;
- il numero di
piani fuori terra non può essere variato.
MODALITA'
ATTUATI VE
Gli interventi
di restauro scientifico si attuano attraverso autorizzazione previo parere
della Soprintendenza ai monumenti.
Il rilascio
dell’autorizzazione relativa agli immobili che rientrano negli elenchi di cui
all’art. 9 della L.R. 56 e s.m.i. o che il P.R.G. definisce di interesse storico e
artistico è subordinato al parere vincolante delle Commissione comprensoriale
per la tutela dei beni ambientali.