ART. 16 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (A2)
Gli interventi
di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare
l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità, mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi
compatibili.
Per gli
interventi di restauro e risanamento conservativo valgono le seguenti
prescrizioni operative e modalità attuative.
PRESCRIZIONI
OPERATIVE:
I) L’adattamento degli ambienti interni
per il recupero degli edifici alle esigenze funzionali di utilizzo e per
l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari, nonché il
consolidamento con sostituzione dei seguenti elementi strutturali: murature
portanti esterne ed interne; solai e volte; scale; tetto, sono subordinati
all’attuazione del complesso delle operazioni di cui alle successive lettere a)
e b) ed ai vincoli di cui alle successive lettere c) e d), ferma restando
l’inammissibilità di modifiche volumetriche all’organismo edilizio originario e
agli ampliamenti organici del medesimo:
a) restauro
degli aspetti architettonici e/o ripristino delle parti alterate dell’organismo
edilizio, e cioè:
- restauro e ripristino dei fronti esterni ed interni:
per questi ultimi sono ammesse parziali modifiche
purché non venga alterata la unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli
elementi che possano costituire caratterizzazione architettonica;
- ripristino
degli elementi di originaria caratterizzazione dell’organismo edilizio quali
partitura di finestre, tipo di copertura, particolari elementi di finitura;
- conservazione
dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi
quali androni, blocchi scale, portici;
- conservazione
degli spazi liberi attraverso il mantenimento della forma, della dimensione e
dei rapporti fra unità edilizia ed aree scoperte, tra gli altri le corti, i
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini,
i chiostri.
b) demolizione,
senza ricostruzione, degli elementi estranei quali le superfetazioni ed i corpi di fabbrica incompatibili con la
struttura dell’insediamento urbano. La demolizione di detti elementi concorre
all’opera di risanamento funzionale e formale e alla dotazione di aree al
servizio dell’abitazione.
c) è fatto
obbligo di conservare con la posizione o la quota i seguenti elementi:
- murature
portanti esterne ed interne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto: non
sono ammesse pendenze delle falde diverse rispetto a quelle originarie.
Sono ammesse per gli elementi di cui al presente punto
c) operazioni di consolidamento con
sostituzione delle parti non recuperabili.
d) i parametri
edilizi che regolano l’intervento saranno i seguenti:
- l’altezza
massima non può essere superiore a quella originaria computata senza tenere
conto di soprastrutture o sopraelevazioni incongrue all’organismo edilizio
originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- le distanze
minime tra edifici nonché le distanze minime dalle strade e dai confini saranno
quelle risultanti dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue
all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- l’apertura di
finestre, consentita nel C.S. nel rispetto del C.C., al di fuori del C.S. e
ammessa solo nel caso che tra la parete finestrata e
quella di edifici antistanti intercorra una distanza minima assoluta di m 10;
- il rapporto
massimo di copertura sarà quello risultante dalle operazioni di eliminazione di
parti incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici
del medesimo;
- il numero di
piani fuori terra non può essere variato.
Il) Nel
recupero delle attrezzature rurali non è ammessa la traslazione dei solai.
Le aperture sui fronti esterni ed
interni nel rispetto del punto I d) del presente articolo devono garantire
unitarietà nel prospetto.
MODALITÀ’
ATTUATIVE:
L’intervento
oggetto del presente articolo si attua di norma attraverso autorizzazione; esso
è soggetto a concessione quando con le operazioni di cui al punto Il) del
presente articolo si realizzino nuove unità immobiliari.