ART. 16 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (A2)

 

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo valgono le seguenti prescrizioni operative e modalità attuative.

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:

        I) L’adattamento degli ambienti interni per il recupero degli edifici alle esigenze funzionali di utilizzo e per l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari, nonché il consolidamento con sostituzione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti esterne ed interne; solai e volte; scale; tetto, sono subordinati all’attuazione del complesso delle operazioni di cui alle successive lettere a) e b) ed ai vincoli di cui alle successive lettere c) e d), ferma restando l’inammissibilità di modifiche volumetriche all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo:

a)  restauro degli aspetti architettonici e/o ripristino delle parti alterate dell’organismo edilizio, e cioè:

- restauro e ripristino dei fronti esterni ed interni: per questi ultimi sono ammesse parziali modifiche purché non venga alterata la unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi che possano costituire caratterizzazione architettonica;

-    ripristino degli elementi di originaria caratterizzazione dell’organismo edilizio quali partitura di finestre, tipo di copertura, particolari elementi di finitura;

-    conservazione dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;

-  conservazione degli spazi liberi attraverso il mantenimento della forma, della dimensione e dei rapporti fra unità edilizia ed aree scoperte, tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri.

b)  demolizione, senza ricostruzione, degli elementi estranei quali le superfetazioni ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento urbano. La demolizione di detti elementi concorre all’opera di risanamento funzionale e formale e alla dotazione di aree al servizio dell’abitazione.

c)  è fatto obbligo di conservare con la posizione o la quota i seguenti elementi:

-  murature portanti esterne ed interne;

-  solai e volte;

-  scale;

-  tetto: non sono ammesse pendenze delle falde diverse rispetto a quelle originarie.

Sono ammesse per gli elementi di cui al presente punto c) operazioni di consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili.

d)  i parametri edilizi che regolano l’intervento saranno i seguenti:

-  l’altezza massima non può essere superiore a quella originaria computata senza tenere conto di soprastrutture o sopraelevazioni incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

-  le distanze minime tra edifici nonché le distanze minime dalle strade e dai confini saranno quelle risultanti dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

-  l’apertura di finestre, consentita nel C.S. nel rispetto del C.C., al di fuori del C.S. e

ammessa solo nel caso che tra la parete finestrata e quella di edifici antistanti intercorra una distanza minima assoluta di m 10;

-  il rapporto massimo di copertura sarà quello risultante dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

-  il numero di piani fuori terra non può essere variato.

         Il) Nel recupero delle attrezzature rurali non è ammessa la traslazione dei solai.

             Le aperture sui fronti esterni ed interni nel rispetto del punto I d) del presente articolo devono garantire unitarietà nel prospetto.

 

MODALITÀ’ ATTUATIVE:

L’intervento oggetto del presente articolo si attua di norma attraverso autorizzazione; esso è soggetto a concessione quando con le operazioni di cui al punto Il) del presente articolo si realizzino nuove unità immobiliari.