ART. 17 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (A3)

 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti alla trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi, che hanno per oggetto la conservazione dei principali elementi compositivi, tipologici e della tecnologia edilizia, comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia valgono le seguenti prescrizioni operative e modalità attuative.

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:

I)   L’organizzazione distributiva degli ambienti interni, per il recupero degli edifici alle esigenze funzionali di utilizzo e per l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitario e di nuovi elementi strutturali, nonché il consolidamento con sostituzione dei seguenti elementi strutturali: murature portanti esterne ed interne; solai e volte; scale; tetto, sono subordinati all’attuazione del complesso di operazioni di cui alle successive lettere a) e b) ed ai vincoli di cui alle successive lettere c), d) ed e), ferma restando l’inammissibilità di modifiche volumetriche all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo

a) ristrutturazione degli organismi e cioè

-    conservazione degli spazi liberi attraverso il mantenimento della forma, della dimensione e dei rapporti esistenti fra unità edilizia ed aree scoperte; tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) demolizione, senza ricostruzione, degli elementi estranei quali le superfetazioni ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento urbano.

La demolizione di detti elementi concorre all’opera di risanamento funzionale e formale e alla dotazione di aree al servizio della residenza.

c)  è fatto obbligo conservare con la posizione originaria i seguenti elementi strutturali:

-    murature portanti esterne ed interne;

-    tetto: non sono ammesse pendenze delle falde differenti rispetto a quelle originarie.

Sono ammesse, per gli elementi di cui al precedente punto c), operazioni di consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili.

d) i parametri edilizi che regolano l’intervento saranno i seguenti:

-    l’altezza massima non può essere superiore a quella originaria, sempre salvi gli adeguamenti di cui alla lettera e).

Nelle trasformazioni di fabbricati l’altezza massima non può superare quella di edifici circostanti.

-  le distanze minime tra edifici, dalle strade e dai confini saranno quelle risultanti dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originario.

-  l’apertura di finestre, consentita nel CS. nel rispetto del C.C., al di fuori del centro storico è ammessa solo nel caso che tra la parete finestrata e quella di edifici antistanti intercorra una distanza minima assoluta di m 10.

-  il rapporto massimo di copertura sarà quello risultante dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo.

e)  potrà ove occorra essere aumentata la quota di imposta del tetto, laddove ciò risulti necessario ai fini dell’adeguamento delle altezze dei locali abitabili esistenti sino al raggiungimento di m 2,70.

Tale quota comunque non potrà, di norma, essere superiore a quella degli edifici circostanti.

Il) Nel recupero delle attrezzature rurali è consentito, nel rispetto delle prescrizioni del punto I e) del presente articolo, un incremento di altezza in misura, comunque, non superiore a 2,00 m; sono altresì’ consentiti: l’inserimento di nuovi elementi strutturali di collegamento orizzontale, quali i solai, ovvero la traslazione degli stessi; l’inserimento dei nuovi elementi strutturali di collegamento verticale. Le aperture sui fronti esterni ed interni, nel rispetto delle prescrizioni del punto I d) del presente articolo, devono garantire unitarietà nel prospetto.

 

MODALITA’ ATTUATIVE:

L’intervento oggetto del presente articolo si attua di norma attraverso concessione singola; esso è subordinato alla redazione di uno S.U.E. quando si attuino le operazioni di cui al punto I b) con realizzazione di aree scoperte superiori a rnq 100; l’obbligo al S.U.E. è esteso alle operazioni di cui al punto Il) del presente articolo qualora con l’intervento stesso si realizzino nuove unità immobiliari.

 

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA (1)

In tutte le aree del territorio comunale ove è consentito l’intervento di ristrutturazione edilizia, per gli edifici caratterizzati da un forte stato di degrado, comprovato da perizia tecnica asseverata,  è ammesso l’intervento di demolizione  e ricostruzione nel lotto di pertinenza con la stessa volumetria e sagoma di quello  preesistente, e nel rispetto delle distanze previste   e delle norme estetico-ambientali previsti dal Piano Regolatore.

Sono esclusi la zona di centro storico e gli  edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 490/99, o dell’art. 24 della L.R. 56/77 o di altre norme, anche locali, di tutela delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, storiche, culturali.

Sono inoltre esclusi edifici assoggettati a Piano di Recupero.