ART. 18 - RICOSTRUZIONE (A4)
Gli interventi
di ricostruzione hanno per obbiettivo la riedificazione, previa demolizione, di
fabbricati la cui situazione di elevato degrado statico, documentata
fotograficamente e con relazione tecnico-finanziaria, rende impossibile ovvero
antieconomico il recupero a mezzo di interventi diversi rispetto a quello del
presente articolo.
Gli edifici
indicati negli ALLEGATI TECNICI come di livello 2, livello 3 e quelli vincolati
sono esclusi dal presente intervento.
Il presente intervento, nel caso di
impianti produttivi e fabbricati rurali in zona propria utilizzati in funzione
della conduzione del fondo, è consentito senza che si debbano accertare situazioni
di impossibilità del recupero o antieconomicità; la documentazione fotografica è comunque
necessaria.
PRESCRIZIONI
OPERATIVE:
Valgono le
seguenti norme:
I) La
realizzazione dell’intervento di ricostruzione è subordinata all’attuazione del
complesso delle operazioni di cui alle lettere a) e b) ed ai vincoli di cui
alle successive lettere c) e d),
ferma restando l’inammissibilità di modifiche volumetriche rispetto
all’organismo edilizio originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.
a) conservazione
degli spazi liberi attraverso il mantenimento della forma, della dimensione e
dei rapporti esistenti fra unità edilizie ed aree scoperte: tra gli altri le
corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
b) demolizione, senza ricostruzione, degli elementi
estranei quali le superfetazioni ed i corpi di fabbrica incompatibili con la
struttura dell’insediamento urbano.
La demolizione di detti elementi concorre all’opera di
risanamento funzionale e formale e alla dotazione di aree al servizio dell’abitazione.
c) nelle operazioni di ricostruzione è fatto obbligo
di mantenere:
- la sagoma
originaria dell’edificio;
- le pendenze
delle falde;
d) i parametri edilizi che regolano gli
interventi saranno i seguenti:
- l’altezza massima non può essere superiore a quella
originaria;
- le distanze minime tra edifici, dalle strade e dai
confini saranno quelle risultanti dalle operazioni di eliminazione di parti
incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del
medesimo.
- l’apertura di
finestre, consentita nel C.S. nel rispetto del C.C., al di fuori del C.S. è
ammessa solo nel caso che tra la parete finestrata e quella di edifici
antistanti intercorra una distanza minima assoluta di m 10;
- il rapporto massimo di copertura sarà quello
risultante dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo
edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
- il numero di piani fuori terra non può essere
variato.
MODALITA’
ATTUATIVE :
L’intervento di ricostruzione si attua esclusivamente con S.U.E.
Per i
fabbricati rurali in zona propria, utilizzati in funzione della conduzione del
fondo, l’intervento si attua con concessione singola dopo aver accertato il
diritto del proprietario a farlo (ai sensi del successivo art. 44); la
possibilità edilizia del recupero; l’economicità dell’operazione. L’intervento di ricostruzione A4, previa
demolizione, non è ammissibile per gli edifici di cui al punto a) dell’art. 24
della L.R.U. n. 56/77 e s.i. e m., per i quali è
possibile esclusivamente la previsione di interventi di restauro e risanamento
conservativo (cfr. A2, art. 16 N.d.a.).