ART. 18 - RICOSTRUZIONE (A4)

 

Gli interventi di ricostruzione hanno per obbiettivo la riedificazione, previa demolizione, di fabbricati la cui situazione di elevato degrado statico, documentata fotograficamente e con relazione tecnico-finanziaria, rende impossibile ovvero antieconomico il recupero a mezzo di interventi diversi rispetto a quello del presente articolo.

Gli edifici indicati negli ALLEGATI TECNICI come di livello 2, livello 3 e quelli vincolati sono esclusi dal presente intervento.

Il presente intervento, nel caso di impianti produttivi e fabbricati rurali in zona propria utilizzati in funzione della conduzione del fondo, è consentito senza che si debbano accertare situazioni di impossibilità del recupero o antieconomicità; la documentazione fotografica è comunque necessaria.

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:

Valgono le seguenti norme:

I) La realizzazione dell’intervento di ricostruzione è subordinata all’attuazione del complesso delle operazioni di cui alle lettere a) e b) ed ai vincoli di cui alle successive lettere c) e d), ferma restando l’inammissibilità di modifiche volumetriche rispetto all’organismo edilizio originario ed agli ampliamenti organici del medesimo.

a) conservazione degli spazi liberi attraverso il mantenimento della forma, della dimensione e dei rapporti esistenti fra unità edilizie ed aree scoperte: tra gli altri le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) demolizione, senza ricostruzione, degli elementi estranei quali le superfetazioni ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento urbano.

La demolizione di detti elementi concorre all’opera di risanamento funzionale e formale e alla dotazione di aree al servizio dell’abitazione.

c) nelle operazioni di ricostruzione è fatto obbligo di mantenere:

-   la sagoma originaria dell’edificio;

-   le pendenze delle falde;

d) i parametri edilizi che regolano gli interventi saranno i seguenti:

- l’altezza massima non può essere superiore a quella originaria;

- le distanze minime tra edifici, dalle strade e dai confini saranno quelle risultanti dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo.

-   l’apertura di finestre, consentita nel C.S. nel rispetto del C.C., al di fuori del C.S. è ammessa solo nel caso che tra la parete finestrata e quella di edifici antistanti intercorra una distanza minima assoluta di m 10;

- il rapporto massimo di copertura sarà quello risultante dalle operazioni di eliminazione di parti incongrue all’organismo edilizio originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

- il numero di piani fuori terra non può essere variato.

 

MODALITA’ ATTUATIVE :

L’intervento di ricostruzione si attua esclusivamente con S.U.E.

Per i fabbricati rurali in zona propria, utilizzati in funzione della conduzione del fondo, l’intervento si attua con concessione singola dopo aver accertato il diritto del proprietario a farlo (ai sensi del successivo art. 44); la possibilità edilizia del recupero; l’economicità dell’operazione.                    L’intervento      di ricostruzione        A4,      previa demolizione, non è ammissibile per gli edifici di cui al punto a) dell’art. 24 della L.R.U. n. 56/77 e s.i. e m., per i quali è possibile esclusivamente la previsione di interventi di restauro e risanamento conservativo (cfr. A2, art. 16 N.d.a.).