ARTICOLO 20 bis- Possibilità di sopraelevazione dei tetti (8)

 

In caso di recupero dei sottotetti a fini abitativi:

-          per incentivare l’adeguamento architettonico al contesto di pregio,  al fine di eliminare caratteristiche incongrue come cornicioni piani ed elementi e materiali contrastanti,

-          qualora il tetto presenti pendenze o falde irregolari non consone alla tipologia locale o necessitasse di allineamento con i tetti contigui,

-          qualora sia necessario l’adeguamento delle altezze alle norme igienico-sanitarie,

viene consentito ai fabbricati d’abitazione di incrementare l’altezza attuale del tetto fino di cm. 100 dalle quote attuali.

Nel centro storico i fabbricati incongruenti devono essere puntualmente individuati, sentito il parere della commissione edilizia. In questo caso il progetto di riqualificazione deve essere sottoposto al  parere vincolante della commissione locale per il paesaggio.   

 

Stante la necessità delle Commissioni, di valutare nel dettaglio ogni intervento proposto, non sarà possibile ricorrere a Denuncia di Inizio Attività.